CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 06222/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 13643-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]0LO; -intimato - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 960/2022 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 12/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di accogliere il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Velletri, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice. [OSCURATO:PERSONA]: - con sentenza depositata il 1 2 maggio 2002 il Tribunale di Velletri, pronunciandosi sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] am paolo al decreto ingiuntivo notificatogli dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. p.a. (oggi, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) , ha dichiarato la propria incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Roma, con contestuale revoca del decreto, in ragione delfatto che l’opponente aveva eccepito la nullità della fideiussione posta a fondamento della domanda avanzata nei suoi confronti per violazione della normativa a tutela della concorrenza di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), l.n. 287/1990, il cui accertamento rientrava nella competenza funzionale di tale ultimo giudice; - avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per regolamento di competenza; -[OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna difesa; -il pubblico ministero conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: -con il ricorso proposto la ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che trovasse applicazione la competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa, benché la questione relativa alla nullità della fideiussione azionata per violazione della normativa antitrust fosse stata introdotta in giudizio dall’opponente mediante eccezione –e, dunque, al mero fine di paralizzare la domanda di controparte – e non fosse stata, invece, oggetto di domanda riconvenzionale; -il ricorso è fondato; -a norma dell’art. 33, secondo comma, l. 10 ottobre 1990, n. 287, nel testomodificato dall’art. 2, secondo comma, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., conmodif., nella l. 24 marzo 2012, n. 27, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenzain relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IVdella legge sono promossi davanti al tribunale competente per territoriopresso cui è istituita la sezione specializzata di cui all’art. 1 d.lgs. 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni; - q uesta Corte ha chiarito che tale competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, secondo comma, lett. a), l.n. 287 del 1990, in quanto l’azione diretta adichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (cfr. Cass. 6 luglio 2022, n. 21429 ; Cass. 10 marzo 2021, n. 6523); - orbene, la circostanza che nel giudizio in esa me la questione della nullità della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust èstata fatta valere non in via di azione, quanto, piuttosto, in via di eccezioneesclude che possa radicarsi la competenza in capo al Tribunale di Roma, quale tribunale competente per territorio presso cui è istituita lasezione specializzata in materia di imprese, in quanto tale competenza investe, a norma dell’art.33, comma 2, l. n. 287/1990, le sole azioni di nullità; - da ciò conseg ue che il Tribunale di Velletri non p uò spogliarsi della competenza per le ragioni esposte nella sentenza impugnata, venendo in rilievo un accertamento della validità della fideiussione solo in via incidentale, atteso che la questione non deve essere decis a con efficacia di giudicato in difetto di previsione di legge o esplicita domanda di una delle parti (art. 34 cod. proc. civ.); - va, dunque, dunque cassata la sentenza impugnata e dichiarata la competenza del Tribunale di Velletri, al quale è rimessa la regolazione delle spese della presente impugnazione P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata; dichiara la competenza del Tribunale di Velletri, avanti al quale rimette le parti, anche per le spese d