CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10555/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Maritato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2091/2019depositata il 16/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.Numero registro generale 16454/2020Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 10555/2026Data pubblicazione 21/04/20261. – La Corte di appello di Milano, con la pronuncia impugnata, haconfermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale erastata rigettata la richiesta di riconoscimento dei contributi previdenzialimaturati nel periodo dal 19.4.1979 al 4.12.1998, proposta da [OSCURATO:PERSONA]Serena nei confronti dell’INPS.2. - In primo grado, il ricorso era stato rigettato non essendosi ritenutaperfezionata la notifica del ricorso fatta dal Serena all’indirizzo dell’INPStratto da indicepa.gov.it, non considerabile quale pubblico elenco ai finidelle notifiche, ai sensi dell’art. 3 bis l. 53 del 1994 nonché dell’art. 16 terdel D.L. n. 179 del 2012 (conv. con modif. con l. n. 221 del 2012 esuccessivamente modificato dall’art. 45bis co. 2 del D.L. n. 90 del 2014,conv. con modif. con l. 114 del 2014). In particolare, sia il Tribunale che laCorte territoriale, non hanno attribuito rilievo, in senso contrario: - al fattoche l’INPS avesse comunicato al difensore notificante che l’atto sarebbestato trasmesso all’INPS di Varese da considerarsi sede competente, nonvertendosi in una ipotesi di raggiungimento dello scopo della notifica; - alfatto che, almeno formalmente, il Tribunale, pur rinviando “per consentirela notifica ai sensi dell’art. 137 e segg. c.p.c. all’INPS o per discussioneall’udienza del 21 dicembre 2018, ore 10.30” non aveva disposto ilrinnovo della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c. e, in conseguenza delmancato rinnovo della notifica, anziché dichiarare l’estinzione del giudizioai sensi dell’art. 307 c.p.c. aveva rigettato il ricorso, rilevando come sitrattassi di una ipotesi di ordine ex art. 291 c.p.c. sostanzialmentedisposto; - al fatto di non aver dichiarato la contumacia dell’INPS,dovendo ritenersi nulla la notifica effettuata in quanto non effettuatapresso un indirizzo dell’ente a ciò abilitato.3.- [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte territoriale.4. - L’INPS ha resistito con controricorso.Numero registro generale 16454/2020Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 10555/2026Data pubblicazione 21/04/20265.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. IlPubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. All’esito dellacamera di consiglio, il collegio si è riservato il termine di 60 giorni per ildeposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con un unico motivo di censura il ricorrente lamenta falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., dell’art. 1 legge n. 53del 1994, così come modificato dall’art. 46, comma 1, lett. a), n. 2 del d.l.n. 90 del 2014 e dell’art. 156 c.p.c., a seguito di omesso esame di fattidecisivi ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.. Evidenzia, in particolare, come laCorte territoriale abbia fatto corretta applicazione dei principi espressidalla giurisprudenza, nel ritenere che la notifica effettuata all’indirizzo pecdell’INPS estratto da indicepa.gov.it fosse “inidonea a determinare lalegale conoscenza dell’atto introduttivo del giudizio e, pertanto, adeterminare la dichiarazione di contumacia dell’INPS”. Dopo averosservato che “la Corte di Appello [ha] fedelmente seguito lagiurisprudenza di codesta Suprema Corte laddove statuisce che il D.L. n.90/2014, emendando l’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012, ha ridotto gli«elenchi pubblici» a «quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, delpresente decreto (e) dell’art. 16, comma 6 del D.L. n. 185/2008»,espungendone l’Indicepa.gov.it”, ha nondimeno osservato come la stessaabbia fatto un’errata applicazione delle citate disposizioni avendo omessodi valutare che l’INPS non ha mai comunicato agli elenchi pubblici alcunsuo indirizzo di posta elettronica certificata e che l’INPS ha mostrato diessere a conoscenza del ricorso. Sotto quest’ultimo profilo, nel richiamarela mail ricevuta dal proprio difensore e trasmessa dalla direzione INPS diBusto Arsizio (cui la notifica era stata effettuata erroneamente), in cui sievidenzia che il ricorso era stato inviato “a Varese per competenza”,osserva come la notifica così trasmessa (“per competenza”) avrebbeNumero registro generale 16454/2020Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 10555/2026Data pubblicazione 21/04/2026raggiunto il risultato di consentire all’Istituto la conoscenza dell’attonotificato.1.2 - Sotto altro profilo, rileva l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l.n. 53 del 1994, così come integrato dall’art. 46, comma 1, lett. a) n. 2 deld.l. n. 90 del 2014. La disposizione in oggetto, prevede che il difensorepossa eseguire la notifica tramite pec, mentre, in concreto, la mancatacomunicazione da parte dell’INPS dell’indirizzo pec da usaredeterminerebbe una lesione del principio di “parità delle armi tra le partidel processo”, per di più irragionevole, posto che l’INPS si avvale sempreper le sue comunicazioni, delle notifiche in via telematica.2. - Il ricorso deve preliminarmente ritenersi ammissibile benché, purcensurando la parte della motivazione della sentenza di appello da cuisarebbe desumibile la nullità della decisione, il vizio di legge e il vizio dimotivazione, non ne riporta il contenuto motivazionale.2.1 - La preliminare eccezione di inammissibilità formulata dall’Inps inrelazione all’asserito contrasto con il principio di autosufficienza delricorso, non può infatti essere accolta alla luce dei principi esposti dallagiurisprudenza di legittimità. Il medesimo principio, desumibile dall’art.366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con quello di cui all'art. 6, par.1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, nontrasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenererispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli attiprocessuali sui quali il ricorso si fondi - nel caso di specie la sentenzaemessa in appello - avvenga, alternativamente, o riassumendone ilcontenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai finidell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n.4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso,siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase delprocesso di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cfr. ex multis Cass.n. 12481 del 2022). Benché il ricorso non riporti espressamente ilNumero registro generale 16454/2020Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 10555/2026Data pubblicazione 21/04/2026contenuto della motivazione resa dalla Corte territoriale, cionondimeno lostesso ne riporta i passaggi essenziali, così da consentire al Collegio diesaminarne il contenuto e di vagliarne la correttezza alla luce dei principiivi espressi; le modalità con le quali si è svolta la notifica del ricorso inprimo grado, oggetto delle censure, risultano peraltro desumibili dalladocumentazione relativi al fascicolo di primo e secondo grado presenteagli atti.2.2 – Nel merito il ricorso è infondato. Dagli atti risulta che la notifica delricorso originario promosso dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] era stataeffettuata, nel 2016, presso due indirizzi che erano stati tratti, comespecificato nella relata di notifica, da indice.pa.gov.it. In particolare, dallerelate, risulta che il ricorso era stato notificato, tramite pec a:[OSCURATO:EMAIL] nonché [OSCURATO:EMAIL].it2.3 – Orbene ciò premesso deve osservarsi come all’epoca della notificadel ricorso introduttivo (ottobre 2016), il d.l. n. 179 del 2012, all’art. 16,comma 12, dopo aver previsto l’obbligo per gli enti di comunicare alMinistero della giustizia l’indirizzo di p.e.c. conforme a quanto previsto dald.P.R. n. 68 del 2005, stabiliva al successivo comma 13, che laddovel’ente non avesse comunicato l’indirizzo, si doveva procedere ai sensi deicommi 6 e 8 del medesimo articolo 16 ed in particolare, per gli ufficigiudiziari (comma 6 mediante deposito in cancelleria) mentre per gli altriai sensi dell’art. 137 e ss. c.p.c.. Nel 2014, con il d.l. n. 90 del 2014(conv. con modif. con l. 114 del 2014) l’art. 16-ter era stato emendato nelsenso di prevedere che per pubblici elenchi si intendono quelli previstidagli articoli 4 e 16, comma 12 del d.l. n. 179 del 2012 nonché dell’art.16, comma 6 del d.l. n. 185 del 2008 e dell’art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del2005 nonché il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dalMinistero della giustizia.Numero registro generale 16454/2020Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 10555/2026Data pubblicazione 21/04/2026Il riferimento all’art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, prima riferito all’interoarticolo, risultava limitato al solo comma 6, cioè al registro delle imprese,con la conseguenza di non potersi ritenere operante il richiamo all’elencoIPA contenuto al comma 8 del medesimo art. 16 del d.l. n. 185 del 2008.La notifica effettuata ad un indirizzo tratto dall’elenco IPA, comecorrettamente riferito dalla Corte territoriale, non era dunque conforme aldettato normativo. L’Indice delle [OSCURATO:PERSONA] – IPA(indicepa.gov.it/) è infatti tornato ad essere riferimento per le notifiche viapec, per effetto di una delle misure introdotte dal decreto-legge 16 luglio2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazione), pubblicato nel Supplementoordinario n. 24/L alla [OSCURATO:PERSONA] n. 178 del 16 luglio 2020 edentrato in vigore il giorno successivo. La notifica alle pubblicheamministrazioni tramite indirizzo tratto dal predetto Indice è pertantodivenuta valida solo in virtù dell’articolo 28 del d.l. 76/2020 (intitolato«Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli attiin materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale») ilquale interviene sulla disciplina riguardante le notifiche dirette allapubblica amministrazione (con la modifica dell’art. 16-ter, comma 1-ter,del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. dalla l. 17dicembre 2012, n. 221), prevedendo che «in caso di mancata indicazionenell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12 (Registro PEC delle PA percomunicazioni e notificazioni gestito dal Ministero della Giustizia –pst.giustizia.it/) la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti inmateria civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale èvalidamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicatonell’elenco previsto dall’articolo 6-ter (Indice dei domicili digitali dellePubbliche Amministrazioni – IPA) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82».2.4 - Ciò posto, il ricorrente, pur aderendo alla ricostruzione del predettoassetto normativo e quindi all’accertata inosservanza delle modalità diNumero registro generale 16454/2020Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 10555/2026Data pubblicazione 21/04/2026notifica ivi disposte, rileva, nondimeno, che nel caso di specie l’Istitutoavrebbe avuto piena conoscenza della notifica avendo ricevuto l’atto ilquale, per quanto di competenza, era stato inviato alla direzionecompetente. Proprio confidando nel raggiungimento dello scopo dellanotifica, il ricorrente, secondo la sua stessa prospettazione, non haottemperato all’ordine di rinnovare la notifica emessa dal giudice di primogrado. Il ricorrente cioè evidenzia di aver notificato ad un indirizzo diversoe ad una direzione provinciale non competente (ossia a [OSCURATO:PERSONA]) il proprio ricorso e di non aver adempiuto all’ordineimpostogli dal giudice di provvedere al rinnovo della notifica, proprioconfidando nel raggiungimento dello scopo da parte della notifica in talmodo effettuata.2.5 - Giova preliminarmente rammentare, al riguardo, come questa S.C.,in una recente pronuncia, abbia osservato che la notifica di un atto, anchedi natura impositiva, predisposto da un ente pubblico e dallo stessoeffettuata, quale mittente, utilizzando un indirizzo di posta elettronicaistituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante neipubblici elenchi, non è nulla, se ha comunque raggiunto il proprio scopo,ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., e consentito al destinatario disvolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza inordine alla provenienza e all'oggetto (Cass., n. 28173 del 2025). Lapronuncia, nella quale si valorizza, ai fini della sanatoria della nullità dellanotifica, la capacità della notifica nulla di porre il destinatario nellapossibilità di svolgere le proprie difese, benché riferita ad un casoevidentemente diverso (in relazione, cioè, ad una notifica effettuatadall’Istituto utilizzando un indirizzo non contenuto negli elenchi), sisegnala per le condivisibili coordinate che suggerisce in punto divalutazione circa il raggiungimento dello scopo, coordinate che coincidonocon l’esigenza di assicurare al destinatario la possibilità di svolgereadeguatamente le proprie difese.Numero registro generale 16454/2020Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 10555/2026Data pubblicazione 21/04/20262.6 – L’utilizzo delle predette coordinate ermeneutiche, nel caso in esame,preclude la possibilità di rinvenire, nelle modalità di notifica utilizzate dalricorrente e nella trasmissione interna degli atti, l’invocata sanatoriaderivante dal raggiungimento del predetto scopo.L’elemento valorizzato dalla parte ricorrente a tale ultimo fine, ossia ilfatto che la direzione INPS di [OSCURATO:PERSONA] abbia successivamente inviatoa quella di Varese, per competenza, alcuni atti, non specificati e secondo ilricorrente afferenti al ricorso originario, non appare dotato di attitudineprobatoria sufficiente a dimostrare il predetto raggiungimento dello scopo.All’incertezza legata all’effettivo contenuto degli atti trasmessi percompetenza, si assomma infatti quella relativa al motivo per cui taletrasmissione è intervenuta (ad esempio per consentire alla diversadirezione provinciale la mera conoscenza di tali atti oppure, invece, perinvestirla della difesa nella nascente controversia) e quella del destinatariodel predetto invio interno (anch’esso non specificato).Anche prescindendo dal fatto che l’INPS non si è costituito, deve rilevarsicome il ricorrente non abbia in alcun modo ottemperato all’onere, sulmedesimo gravante, di dimostrare l’utilità della notifica disposta ai fini delconseguimento del suo scopo e la riferibilità dell’invio interno tra le duedirezioni provinciali INPS all’oggetto della presente controversia.A fronte pertanto della inutilizzabilità, all’epoca della notifica, dell’elencoIPA per la notifica nei confronti dell’Istituto, non può ritenersi, stante lagenericità ed incertezza degli atti richiamati e prodotti dalla difesa, che ilpredetto invio fosse effettivamente funzionale a consentire la regolareinstaurazione del contraddittorio. L’inottemperanza all’ordine del giudice dirinnovare la notifica unitamente all’incertezza contenutistica dell’attotrasmesso per competenza, si risolvono pertanto in un combinato dielementi idonei a ritenere non integrata, nel caso di specie, la sanatoriainvocata dal ricorrente e, conseguentemente, ad escludere la fondatezzadella censura articolata nel ricorso.Numero registro generale 16454/2020Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 10555/2026Data pubblicazione 21/04/20262.7 - Parimenti infondata, infine, la dedotta questione di legittimitàcostituzionale, in ragione della genericità della lamentata contrarietà alparametro costituzionale invocato (il principio di uguaglianza) il quale, inconcreto appare comunque salvaguardato, prevedendo il sistemanormativo oggetto di contestazione, secondo quanto già evidenziato, lapossibilità di effettuare la notifica all’Istituto attraverso gli ordinaristrumenti di notifica.3. - Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza esono liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 peresborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% edaltri accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstotanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/02/2026.Il Presidente