CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08156/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1664/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] DELLA FEDE,elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da quest’ultimo, nonché dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, tutte in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] Cart. Pag. IRES –altro 2004 ENRICA,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentantepro tempore. –intimati – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA – SE Z. [OSCURATO:PERSONA] n.2519/66/2015, depositata in data 9 giugno 2015. Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto di accogliere il secondo e terzo motivo di ricorso principale, dichiarare assorbiti i restanti ed inammissibile il ricorso incidentale, cassare la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II gradodella Lombardia. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con due avvisi di accertamento n.ri R0A030101139/2009 e R0A030101140/2009, l’Agenzia delle Entrate - ufficio di Bergamo 1 accertava, a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, un maggior reddito imponibile ai fini IRES, rispettivamente, per il periodo 01/01/2004-31/03/2004 pari ad € 1.396.047,00, irrogando una sanzione amministrativa pari ad € 142.237,00 e, per il periodo 01/04/2004-05/04/2004 (periodo di liquidazione), pari ad € 1.812.832,00 irrogando una sanzione amministrativa pari ad Euro 539.555,00. L'ufficio procedeva a notificare gli avvisi di accertamento alle socie della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, essendo stata la società cancellata dal Registro delle Imprese in data 19/04/204, e cioè a: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA].p.a., [OSCURATO:PERSONA] per la Preservazione della Fede, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di ex soci. 2.Avverso gli avvisi di accertamento, i suddetti proponevano distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Bergamo che, con sentenza depositata in data 07/12/2011, con la costituzione dell’ufficio finanziario, previa riunione dei ricorsi medesimi, li rigettava. 3. La sentenza di primo grado veniva impugnata dinanzi alla C.t.r. della Lombardia ove si costituiva anche l’ufficio finanziario. 4. Con sentenza n. 25/19/15, depositata in data 9 giugno 2015, la C.t.r. riformava parzialmente la sentenza, affermando non dovute le sanzioni. 5.La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata impugnata con ricorso per cassazione dall’Ufficio sulla scorta di quattro motivi. Si è costituita in giudizio con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] per la Preservazione della Fede, chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato in caso di accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate con riferimento a quella parte della sentenza impugnata laddove il giudice di appello ha annullato la pretesa sanzionatoria nei confronti dei soci per la ragione giuridica della sua intrasmissibilità dalla società ai soci e non perché derivante da sanzioni irrogate ad una società non esistente al momento della notifica dell’atto. [OSCURATO:PERSONA] family of [OSCURATO:SOCIETA].,Societa’ elettrica [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Equitalia nord s.p.a sono rimasti intimati. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 25 gennaio 2023, per la quale la controricorrente incidentale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma secondo, n. 4, e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.»la ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, con la sentenza impugnata, la C.t.r. non abbia palesato un iter logico argomentativo adeguato ad assolvere ad una funzione motivazionale con riferimento alla carenza di responsabilità patrimoniale dei soci per le somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Viol azione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.»la ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., con riferimento al mancato riconoscimento della responsabilità patrimoniale dei soci per le sanzioni, non ha dato atto del ricorso diretto ad evidenziare non già la sussistenza di vizi propri della cartella esattoriale, ma l’illegittimità dell’atto impositivo. 1.3.Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.» la ricorrenteripropone la stessa doglia nza di cui al secondo motivo ma sotto il profilo dell’errorin iudicando. 1.4.Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2945 cod. civ., 36, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto la responsabilità patrimoniale dei soci perle sanzioni nonostante dalla lettura combinata degli artt. 36 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2495, secondo comma, cod. civ. non si evinca affatto una limitazione della responsabilità civilistica dei soci. 2.La controricorrente ha proposto specifico motivo di ricorso incidentale per violazione o falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 17, 25 e 36del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 16 e 17del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dell’art. 2945 cod. civ., tutti nel testo antecedente alla novella di cui all’art. 28 d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 – inapplicabileratione temporis – ed anche in combinato disposto tra loro – condizionato all’accoglimento del ricorso principale e proposto con riferimento a quella parte della sentenza impugnata ove il giudice di appello haannullato la pretesa sanzionatoria nei confronti dei soci per la ragione giuridica della suaintrasmissibilità dalla società ai soci e non perché trattavasi di sanzioni irrogate ad una società non esistente al momento della notifica dell’atto. 3. Il primo motivo è infondato. In esso viene declinato l’ error in procedendo nella parte in cui, con la sentenza impugnata, la C.t.r. non abbia palesato un iter logico argomentativo adeguato ad assolvere ad una funzione motivazionale con riferimento alla responsabilità patrimoniale dei soci per le somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni. Va qui ricordato che per le Sezioni unite di questa Corte la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/12/2016 n. 26127, Cass.14/12/2018, n. 32347). Nella fattispecie in esame, la motivazione della C.t.r., seppur succinta, dà contezza del fatto che si è ritenuto la non debenza delle sanzioni richiamando l’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 cosìcome novellato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 2. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono fondati. Con essi la ricorrente lamenta sia l’error in procedendo che l’ error in iudicando,nella parte in cui, nella sentenza impugnata, con riferimento al mancato riconoscimento della responsabilità patrimoniale dei soci per le sanzioni, non si sia dato atto che i ricorsi erano diretti non ad evidenziare la sussistenza di vizi propri della cartella esattoriale ma a ribadire l’illegittimità dell’atto impositivo cd. presupposto, già confermato dal giudice di prime cure. Invero, risulta in atti che la notificazione della cartella di pagamento è stata preceduta dalla notificazione, a tutti i soci della società estinta [OSCURATO:SOCIETA]. (tra cui l’[OSCURATO:PERSONA]), degli avvisi di accertamento in relazione alla corresponsabilità dei soci (percettori di somme distribuite con il bilancio finale di liquidazione) per i debiti tributari, rimasti insoluti, della società di capitali estinta [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, dalla sentenza di appello riprodotta nel corpo del ricorso (pagg.26 e ss.) risulta che la questione della responsabilità dei soci, per le imposte e le sanzioni non versate dalla società di capitali estinta, aveva costituito oggetto del giudizio promosso contro gli avvisi di accertamento. Pertanto, la C.t.r., in sede di impugnazione della succedanea cartella, emessa a norma dell'art.68 d.lgs. n. 546 del 1992, nella pendenza del giudizio avverso gli avvisi di accertamento, non poteva riesaminare la questione relativa alla debenza delle sanzioni, già esaminata e decisa nel corso del giudizio avverso l'atto impositivo (pag.5 sentenza di appello riprodotta nel ricorso); la questione non poteva essere riproposta in sede diimpugnazione della cartella, di cui non costituiva vizio proprio a norma dell'art.19 comma 3 del d.lgs. n.546 del 1992. 3. Il quarto motivo, con il quale si lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto la responsabilità patrimoniale dei soci per le sanzioni, rimane assorbito dall’accoglimento del secondo e del terzo motivo. 4. Il motivo di ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del ricorso principale, e proposto con riferimento a quella parte della sentenza impugnata ove il giudice di appello haannullato la pretesa sanzionatoria nei confronti dei soci per la ragione giuridica della suaintrasmissibilità dalla società ai soci e non perché derivante da sanzioni irrogate ad una società non esistente al momento della notifica dell’atto, è inammissibile alla luce delle considerazioni esposte nella disamina dei motivi secondo e terzo e cioè che la questione relativa alla trasmissibilità ai soci dell'obbligo di pagamento delle sanzioni irrogate ad una società di capitali non poteva essere introdotta nel presente giudizio perché non costituiva vizio proprio della cartella e ciò a norma dell'art.19 comma 3 del d.lgs. n.546 del 1992. 7. In conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso, vanno accolti il secondo ed il terzo e assorbito il quarto, va dichiarato inammissibile il motivo di ricorso incidentale e va cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo motivo e dichiara assorbito il quarto nonché inammissibile il motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché alle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del controricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma