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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11118/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato negli [OSCURATO:PERSONA] d'America il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte di appello di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 20 dicembre 2022, limitatamente alla durata della pena accessoria, confermando nel resto la sentenza appellata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di concussione, in particolare, per avere, abusando della qualità di sindaco del comune di Celico, costretto [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA] srl, a consegnargli la somma di 3 mila euro versata in due distinte occasioni nonché a promettergli la dazione di //1altri duemila euro e l'esecuzione gratuita di lavori di impiantistica del valore di 15 mila euro presso la sua villa in costruzione, prospettando alla persona offesa l'esclusione da future gare indette dal Comune e dai Comuni limitrofi e ritardi nei pagamenti relativi ai lavori già aggiudicati alla [OSCURATO:PERSONA].

Con un unico, articolato motivo il difensore denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 317 cod. pen. e il vizio di motivazione, in particolare, l'apparenza della motivazione e il contrasto con gli atti processuali relativamente alla ritenuta attendibilità della persona offesa e alla omessa valutazione unitaria delle prove in violazione degli artt. 125, comma 2, e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

Si assume che la verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva del narrato della persona offesa è stata solo apparente per evidente incompatibilità tra quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] e quanto riferito dagli altri testimoni; si aggiunge che il racconto mendace della persona offesa è stato superato con motivazione manifestamente illogica, travisando gli atti processuali, sui seguenti punti: a) condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia.

A differenza di quanto affermato in sentenza, la difesa aveva prodotto all'udienza di discussione la sentenza di secondo grado, che dichiarava estinto per prescrizione il reato di calunnia, ma confermava le statuizioni civili a carico del [OSCURATO:PERSONA], sicché si trattava di elemento valutabile ai fini indicati dalla difesa. b) Deposizione di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha ritenuto la testimonianza della sorella non decisiva per mancato confronto con la persona offesa, sentita per prima in dibattimento; in realtà, la teste era stata sentita ancor prima in sede di indagini difensive e il P.m. aveva anche effettuato indagini e cercato riscontri per esaminare la testimone in dibattimento. c) Prove dichiarative e documentali sulla inaffidabilità imprenditoriale della persona offesa.

La Corte ha ritenuto che i ritardi e le inadempienze del [OSCURATO:PERSONA] non fossero circostanze idonee ad inficiarne l'attendibilità nella vicenda in oggetto, ma la vicenda del debito con l'Agenzia delle Entrate è travisata al pari della testimonianza dello Zumpano, responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune, risultando documentato che il primo SAL era stato incamerato dall'Agenzia delle Entrate per un atto di pignoramento e solo una minima parte era stata riscossa dal [OSCURATO:PERSONA], come riferito dallo Zumpano, che ha confermato il pignoramento ed il blocco della liquidazione alla [OSCURATO:PERSONA]. d) Manifesta illogicità e apparenza della motivazione.

L'inaffidabilità lavorativa del [OSCURATO:PERSONA] evidenzia la falsità dell'affermazione sulla solidità economica della sua impresa e rivela le ragioni della falsa denuncia e della precostituzione delle prove.

La Corte di appello non ha considerato che le registrazioni effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] avvengono in due momenti rilevanti della vicenda dei lavori per il Comune, in 2quanto la riferita solidità della impresa è smentita: 1) dalla risoluzione del contratto di efficientamento dell'illuminazione pubblica nel comune di Marzi per inadempimento e grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, affidati nello stesso periodo di quelli per il Comune di Celico; 2) dai ripetuti solleciti del Comune per il rispetto delle scadenze dei lavori; 3) le dichiarazioni dei testi Curcio, Cairo, Mele, Zumpano, Esposito, Basile e [OSCURATO:PERSONA], che depongono per l'inaffidabilità lavorativa del [OSCURATO:PERSONA], per la carenza di liquidità, l'abituale inadempienza nell'esecuzione dei lavori pubblici e nel pagamento dei dipendenti e la necessità di chiedere prestiti piuttosto che elargire indebite dazioni. e) Travisamento della prova e illogicità della motivazione in relazione alla registrazione del 15 luglio 2020.

La Corte di appello non ha tenuto conto della sospetta cronologia della due registrazioni- per essere quella dell'8 giugno 2020 coincidente con la mancata consegna dei lavori e quella del 15 luglio con la convocazione per la verifica dei lavori- rispetto alla presentazione della denuncia e ne ha offerto una lettura presuntiva.

La ipotizzata ingenuità del [OSCURATO:PERSONA] è smentita dalla duplice registrazione, dalla circostanza che si recò all'incontro con il [OSCURATO:PERSONA] con due cellulari, a suo dire, per prevenire la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di lasciare il telefono, dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] inviava messaggi che lasciano traccia ed usava toni irruenti, compatibili con l'irritazione per il ritardo nella restituzione del prestito.

Il riferimento nel colloquio del 15 luglio 2020 all'impianto da effettuare nella casa in costruzione del [OSCURATO:PERSONA] non è dato univoco di conferma della versione del [OSCURATO:PERSONA] ed il riferimento al ritardo nel pagare il Guerra era diretto solo a sollecitare la restituzione del debito del [OSCURATO:PERSONA]. f) Travisamento del fatto e vizio di motivazione in relazione al ritardo nella consegna dei lavori da parte della [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha ignorato la deposizione del teste Pagnotta, che ha riferito della richiesta di proroga dei lavori rivoltagli a giugno 2020 dal [OSCURATO:PERSONA] e della sua risposta negativa; si richiama la sospetta cronologia delle registrazioni, la prima dell'8 giugno, che precede la denuncia sporta il 17 giugno 2020, giorno in cui il [OSCURATO:PERSONA] diserta la convocazione in Comune, e rende evidente le ragioni della calunnia: il sindaco lo incalzava per la consegna dei lavori, ma non essendo in grado di consegnarli e non volendo restituire il prestito, il [OSCURATO:PERSONA] si precostituiva la prova della falsa concussione.

La Corte ha trascurato i documenti dai quali risulta che il 12 maggio 2020 il Comune aveva convocato l'impresa, ordinando la ripresa dei lavori e la ultimazione entro 18 giugno e che il [OSCURATO:PERSONA] non si era presentato a varie convocazioni adducendo scuse e motivi di salute; vi è, inoltre, riscontro nella deposizione del teste Esposito dei motivi di rancore del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del sindaco, superato in sentenza con motivazione incongrua. 3g) Travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla versione difensiva del [OSCURATO:PERSONA], avallata dal Montagna, che solo presuntivamente si reputa precostituita, senza tener conto dell'assenza di riscontri dalla attività di intercettazione avviata dal 15 luglio, giorno della perquisizione, al 31 luglio, giorno di esecuzione del provvedimento cautelare. h) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle prove dirette della causale dello scambio di denaro avvenuto il 15 luglio 2020, in quanto le testimonianze del Montagna, del Curcio e del Guerra confermano che si trattava della restituzione di un prestito erogato dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA].

E' meramente supposta la falsità della deposizione del Montagna, non essendovene riscontro nelle intercettazioni, come già detto e come confermato dall'archiviazione del procedimento iscritto a carico del teste, presente alla imminente consegna del denaro, di cui il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva rivelato la causale; ulteriore conferma proviene dal Curcio, vicesindaco, al quale il [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 2019 aveva confidato di essere in crisi di liquidità e nel febbraio-marzo dell'anno seguente gli aveva riferito di essere stato aiutato dal sindaco, che glielo aveva direttamente confermato; anche il Guerra, che aveva effettuato lavori presso la casa del sindaco, aveva confermato che questi attendeva di recuperare soldi dal [OSCURATO:PERSONA] per saldarlo. i) Vizi di motivazione in ordine alla inesistenza dei poteri del [OSCURATO:PERSONA] nell'aggiudicazione delle gare.

Sebbene i testimoni abbiano escluso qualsiasi possibilità di interferenza del sindaco nell'aggiudicazione degli appalti, è mancata una rigorosa valutazione delle prove, non essendo decisiva l'affermazione del [OSCURATO:PERSONA] nel colloquio del 15 luglio 2020 valorizzata in sentenza, trattandosi piuttosto di una assicurazione circa la lecita partecipazione a future gare in replica alle solite lamentele di mancanza di liquidità del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità nonché proposto per motivi non consentiti, risolvendosi le censure, reiterative, meramente oppositive ed articolate in fatto, nel sollecitare una rivalutazione delle prove ed una rilettura alternativa della vicenda in linea con la prospettazione difensiva, non consentite in questa sede, specie a fronte di una motivazione completa e lineare, che, dopo una dettagliata ricostruzione dei fatti e delle prove, ha analizzato tutte le argomentazioni difensive e le ha confutate in modo puntuale.

1.1. In realtà, il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asserita, connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte un nuovo giudizio di merito, trascurando che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua 4mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio, ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali, tali da imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che, come nel caso di specie, sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

Da ultimo, va ribadito che al giudice di legittimità è preclusa, in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, 'preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, in quanto un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte è giudice della sola motivazione.

La stessa elencazione delle censure dimostra, invece, che il ricorrente non fa altro che contestare i singoli passaggi della motivazione, ritenendo manifestamente illogici gli argomenti utilizzati dai giudici di merito per confutare gli elementi di prova addotti dalla difesa a sostegno della tesi alternativa riproposta, che riconduce ad una causale lecita le consegne di danaro effettuate dal [OSCURATO:PERSONA], debitore del ricorrente, perennemente in difficoltà economica e per tale ragione sollecitato ed incalzato dal ricorrente al solo fine di ottenere la restituzione del prestito erogatogli.

Questo è il nucleo del processo, in cui si contrappongono le versioni delle due parti del rapporto- illecito per il [OSCURATO:PERSONA], imprenditore costretto, dietro pressioni e minacce di non lavorare più per il Comune e per i Comuni limitrofi, a remunerare indebitamente il [OSCURATO:PERSONA] a titolo di riconoscenza per i due appalti assegnatigli mediante la consegna di denaro e l'esecuzione di lavori presso la sua villa in costruzione; lecito per il [OSCURATO:PERSONA], in attesa della restituzione del prestito di 5 mila euro richiesto ed erogato al [OSCURATO:PERSONA] - e si scredita la parola del [OSCURATO:PERSONA], minandone la centralità assegnatale e la credibilità riconosciuta con valutazione conforme dai giudici di merito; valutazione, questa, sorretta da considerazioni logiche e dalla valenza probatoria dei riscontri acquisiti, consistenti nelle registrazioni dei colloqui con il [OSCURATO:PERSONA], nei messaggi intercettati e trascritti e nella documentazione acquisita.

L'operazione demolitoria della credibilità soggettiva e della attendibilità del narrato del [OSCURATO:PERSONA], definito un calunniatore, un imprenditore inaffidabile, sempre in ritardo, in perenne difficoltà economica e abituato a mentire, trascura che i giudici 5hanno dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito parte civile, il che esclude rivendicazioni e intenti di rivalsa economica e costituisce un dato, già di per sé, distonico rispetto al profilo delineato dal ricorrente.

1.2. L'omessa valutazione della sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA] per calunnia-per una falsa denuncia di smarrimento di un assegno consegnato in pagamento- si risolve in una contestazione generica, atteso che, anche la produzione della sentenza di secondo grado che ha dichiarato la prescrizione del reato, non inficia la motivazione resa in sentenza, ove si afferma correttamente che l'attendibilità del teste va valutata in relazione alla vicenda processuale in esame e non può ritenersi automaticamente contaminata dalla biografia criminale del denunciante.

1.3. Anche il mancato rilievo attribuito dai giudici di merito alla deposizione della sorella del [OSCURATO:PERSONA] è giustificato in modo coerente, avendo i giudici osservato che non vi era stato confronto diretto tra i due in dibattimento e che le rivendicazioni economiche del marito della teste si erano risolte con un accordo transattivo, sicché la vicenda deponeva per un rapporto conflittuale ed un racconto interessato della teste, animata da intenti di rivalsa nei confronti del fratello.

A fronte di tali argomenti e considerazioni la difesa del ricorrente si limita a giustificare il mancato confronto, segnalando che la teste era stata sentita in sede di indagini difensive prima del dibattimento e che il P.m. aveva cercato riscontri, ma tali elementi non intaccano la valutazione espressa in sentenza né avallano la tesi delle sistematiche inadempienze del [OSCURATO:PERSONA].

1.4. Analogo è il giudizio relativo alla inaffidabilità imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA], oggetto di vari paragrafi del ricorso che, con varie declinazioni, affrontano il tema, che nella prospettazione difensiva proverebbe la falsità della sua versione.

I giudici hanno ritenuto che i ritardi o le inadempienze del [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione dei lavori, risultanti dalle testimonianze indicate dalla difesa, non possano pregiudicarne l'attendibilità / né renderlo sicuramente un calunniatore, dovendo tenersi conto nella valutazione della prova della personalità del teste, ma prescindendo da pregiudizi, preconcetti e suggestioni, specie in presenza di un racconto lineare, intrinsecamente credibile, e dei dati dirimenti, ricavabili dai colloqui registrati 18 giugno e il 15 luglio 2020, riportati in sentenza (pag. 12), che offrono riscontro al narrato del [OSCURATO:PERSONA], risultando nette le richieste e le sollecitazioni del ricorrente, chiari i riferimenti alle somme e alle utilità da ricevere- prima duemila euro, poi altri mille euro e la promessa di altri due mila oltre i lavori da eseguire presso la sua abitazione-, e specificata l'urgenza di incassare le somme per saldare il debito di 2.500 euro per i lavori eseguiti dal Guerra presso l'abitazione del ricorrente.

È stato ritenuto giustificato il mancato riferimento alla causale delle dazioni, nota alle parti e non sollecitata dal [OSCURATO:PERSONA] , né enunciata dal [OSCURATO:PERSONA], benché asseritamente lecita. 6A fronte della chiarezza dei colloqui, confermativi della versione del denunciante, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] addita a sospetto le date delle registrazioni dei colloqui, coincidenti con momenti critici per l'imprenditore inadempiente, che si sarebbe precostituito la prova di una pretesa illecita inesistente, pur avendo beneficiato di un prestito lecito, ma la prospettazione difensiva trascura le logiche argomentazioni dei giudici di merito, che attribuiscono rilievo ad elementi ricavabili dai suddetti colloqui, non considerati dal ricorso.

In particolare, è stato valorizzato il riferimento ai lavori di impiantistica da eseguire presso la villa in costruzione del sindaco, risultante dal colloquio dell'8 giugno, non menzionati né contestati dal ricorrente, ma, soprattutto, è stato valorizzato l'autonomo e spontaneo riferimento del ricorrente a futuri lavori pubblici da assegnare e a future possibilità di guadagno ("ma mò vediamo qualche altra cosicella...appena sappiamo che esce qualche altro lavoro"), che confermano la versione del [OSCURATO:PERSONA] sulla capacità del ricorrente di condizionare l'assegnazione degli appalti, pretendendo dazioni illecite a titolo di ringraziamento.

Anche la dedotta tempistica sospetta dei colloqui è depotenziata dalla conforme valutazione dei giudici di merito, che, oltre a dare atto del riscontro del prelievo di 2 mila euro dal conto della società proprio 18 giugno 2020, hanno evidenziato che la dazione seguiva di qualche giorno la liquidazione del SAL n. 2 di 33.210,00 euro con determina del 4 giugno 2020 (pag. 10 sentenza di primo grado); dato documentale, questo, che oggettivamente contrasta con il profilo di imprenditore inaffidabile, inadempiente e non puntuale nell'esecuzione dei lavori ,né la circostanza che il SAL precedente fosse stato in gran parte assorbito da un pignoramento presso terzi prova l'assunto difensivo, come ritenuto in sentenza.

Anzi, come lucidamente osservato dai giudici di merito, un simile profilo di inaffidabilità imprenditoriale risulta ben poco compatibile con l'assegnazione di due appalti nel settore della pubblica illuminazione, cui il sindaco aveva assegnato centralità nella propria campagna elettorale, garantendone efficientamento e funzionalità, specie considerando che al [OSCURATO:PERSONA] era già affidata la manutenzione della pubblica illuminazione, sicché si trattava di imprenditore ben noto al sindaco. 1.5.

Anche gli elementi dichiarativi e documentali, addotti a supporto di tale profilo negativo dell'imprenditore, sono stati disattesi dai giudici di merito con argomentazioni logiche, rilevando che: 1) non risultavano iniziative assunte dall'amministrazione per sollecitare la consegna dei lavori- a differenza del Comune di Marzi che l'anno successivo aveva deliberato la risoluzione del contratto-; 2) il dedotto timore di perdere i finanziamenti per il mancato rispetto dei termini di consegna dei lavori non aveva trovato alcun riscontro negli atti; 3) appena quattro giorni dopo la consegna della prima tranche in data 8 giugno 2020, il [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato una pec agli uffici comunali attestante la ultimazione dei lavori, ad eccezione delle sim che dovevano essere consegnate dalla stazione 7appaltante (pag. 14-15); problema al quale si riconnettono le ripetute convocazioni e interlocuzioni con l'imprenditore, che, oltre ai chiarimenti trasfusi nel verbale di verifica dello stato dei luoghi del 17 luglio 2020, aveva fornito piana spiegazione in dibattimento e confermato di aver risolto il problema, tant'è che alla data del 22 luglio 2020 era ancora in credito nei confronti del Comune, ma non l'aveva ottenuto per mancanza di liquidità dell'ente; 4) lo stesso ricorrente aveva affermato che i lavori erano stati consegnati senza pregiudizio per il Comune, attribuendosene il merito (pag. 15) e le verifiche erano avvenute in contraddittorio con tutti i tecnici comunali, come risultante dal verbale del 17 luglio 2020 (pag. 16).

2. Decisiva smentita della tesi difensiva e della causale lecita delle dazioni proviene, in primo luogo, dall'argomentazione logica dei giudici di merito, che hanno evidenziato la radicale inconciliabilità del prestito erogato al [OSCURATO:PERSONA], asseritamente nell'interesse comunale, senza richiedere una ricognizione di debito o una qualsiasi garanzia, pur essendo il ricorrente consapevole della inaffidabilità imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi costanti problemi di liquidità.

In secondo luogo, la tesi non trova idoneo supporto nelle testimonianze a difesa, puntualmente analizzate, che non resistono alle logiche considerazioni dei giudici di merito.

2.1. La testimonianza del Montagna è stata ritenuta inattendibile alla luce del colloquio del 15 luglio e della mancata dimostrazione del prestito erogato dal ricorrente al [OSCURATO:PERSONA], attesa la insufficienza della prova del prelievo di duemila euro dal conto del [OSCURATO:PERSONA] il 6 febbraio 2020, che oggettivamente nulla dice della causale, invece, affidata al racconto del Montagna, che l'avrebbe appresa dal [OSCURATO:PERSONA] stesso, il quale poco prima di consegnare la somma avrebbe contato le banconote in presenza dell'amico; circostanza, questa, logicamente ritenuta anomala perché superflua appena dopo il prelevamento della somma (pag. 16).

Né la valutazione di inattendibilità è stata modificata dall'archiviazione della posizione del Montagna, in quanto la tesi del prestito è risultata smentita dai colloqui registrati e da quelli intercettati.

2.2. Analogamente ininfluente è stata ritenuta, con argomentazione logica, la testimonianza del Guerra, creditore del [OSCURATO:PERSONA] per lavori eseguiti presso la sua villa in costruzione, in quanto il teste ha riferito circostanze confermate dai colloqui registratif ovvero la stretta correlazione tra le somme dovute dal [OSCURATO:PERSONA] e il debito del [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, ma nulla ha potuto ovviamente riferire sulla causale delle dazioni.

Come indicato in sentenza, i colloqui dimostrano l'urgenza del [OSCURATO:PERSONA] di ottenere la consegna del denaro, secondo i tempi chiaramente scanditi anche dai messaggi, che il ricorso trascura del tutto, ma dai quali risultano le pressanti sollecitazioni rivolte al [OSCURATO:PERSONA] sin dal 4 giugno 2020, la 8correlazione tra la dazione e il credito del Guerra nell'imminenza dell'incontro dell'8 giugno 2020, ma, soprattutto, l'appuntamento fissato per fine mese- dopo la consegna dei lavori il 12 giugno-, rinviato al 15 luglio, ma preceduto da un messaggio minatorio ("tranquillo arriverà presto il momento che mi chiamerai.

Sono dieci giorni che ti sto aspettando, oltre alle telefonate che ti sto facendo.

Purtroppo, sei poco serio.

Saprò come regolarmi", pag. 4-5 sentenza di primo grado).

2.3. Identica valutazione è stata espressa per la testimonianza del Curcio, collaboratore del sindaco al quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva confidato di essere stato aiutato dal sindaco, essendo stato il teste ad ipotizzare che l'aiuto consistesse in un prestito in danaro, anche in mancanza di una confidenza del [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Parimenti esclusa è la rilevanza della testimonianza dell'Esposito, dipendente del [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle minacce dirette al ricorrente a causa delle ripetute sollecitazioni, che infastidivano il [OSCURATO:PERSONA], avendo i giudici logicamente evidenziato la genericità della testimonianza, che non collocava temporalmente l'episodio, dato, questo, invece rilevante, né il teste aveva potuto riferire delle ragioni delle sollecitazioni, ugualmente compatibili con la versione del denunciante.

3. Ne deriva che le censure difensive cedono a fronte di una motivazione analitica, logica e puntuale, centrata sulla decisività dei colloqui intercettati, che riscontrano la versione del [OSCURATO:PERSONA] anche quanto ai poteri di ingerenza e incidenza nelle gare per l'affidamento degli appalti, stante l'autonomo riferimento del ricorrente a lavori futuri nel colloquio del 15 luglio 2020 ; di cui nuovamente il ricorso propone una lettura riduttiva, in linea con la tesi del ricorrente.

Correttamente i giudici hanno sottolineato che la prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale comprende qualsiasi forma di abuso costrittivo, che faccia leva sull'esercizio dei poteri spettanti all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale e, nel caso di specie, tenuto conto della situazione del [OSCURATO:PERSONA], già addetto alla manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione e aggiudicatario di due appalti nello stesso settore, nel quale il sindaco si era impegnato in campagna elettorale a riprova del potere programmatico dell'azione amministrativa, la perdita di chance future prospettata al [OSCURATO:PERSONA] risultava credibile per la vittima, costretta ad aderire alle indebite pretese pur di evitare un male ingiusto.

Larga parte della motivazione è, inoltre, dedicata alle pressioni esercbte sul [OSCURATO:PERSONA] con ripetute sollecitazioni e messaggio ed all'analisi del colloquio del 15 luglio per evidenziare lo stato di esasperazione dell'imprenditore, stanco di essere tartassato e pressato dal ricorrente, indipendentemente dai toni apparentemente concilianti dell'ultima conversazione (pag. 19-20). 9In proposito deve osservarsi che, il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita, e che l'abuso costrittivo del pubblico agente può attuarsi anche mediante una minaccia implicita, allusiva, ovvero che abbia assunto forma esortativa o di metafora, purché sia comunque idonea ad incutere nella persona offesa, in relazione alla personalità dell'agente ed alle circostanze del caso concreto, il timore di un danno ingiusto, così coartandone la volontà (Sez. 6, n. 33653 dei 14/09/2020, Bonalumi, Rv. 279924-02): principi, questi, di cui i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. 1 1 1 1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente N. sent. sez.AL [OSCURATO:PERSONA] - Relatore [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. 816/2026 [OSCURATO:PERSONA] Ianniciello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato negli [OSCURATO:PERSONA] d'America il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte di appello di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per raccoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 20 dicembre 2022, limitatamente alla durata della pena accessoria, confermando nel resto la sentenza appellata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di concussione, in particolare, per avere, abusando della qualità di sindaco del comune di Celico, costretto [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA] srl, a consegnargli la somma di 3 mila euro versata in due distinte occasioni nonché a promettergli la dazione di //1altri duemila euro e l'esecuzione gratuita di lavori di impiantistica del valore di 15 mila euro presso la sua villa in costruzione, prospettando alla persona offesa l'esclusione da future gare indette dal Comune e dai Comuni limitrofi e ritardi nei pagamenti relativi ai lavori già aggiudicati alla [OSCURATO:PERSONA].

Con un unico, articolato motivo il difensore denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 317 cod. pen. e il vizio di motivazione, in particolare, l'apparenza della motivazione e il contrasto con gli atti processuali relativamente alla ritenuta attendibilità della persona offesa e alla omessa valutazione unitaria delle prove in violazione degli artt. 125, comma 2, e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

Si assume che la verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva del narrato della persona offesa è stata solo apparente per evidente incompatibilità tra quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] e quanto riferito dagli altri testimoni; si aggiunge che il racconto mendace della persona offesa è stato superato con motivazione manifestamente illogica, travisando gli atti processuali, sui seguenti punti: a) condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia.

A differenza di quanto affermato in sentenza, la difesa aveva prodotto all'udienza di discussione la sentenza di secondo grado, che dichiarava estinto per prescrizione il reato di calunnia, ma confermava le statuizioni civili a carico del [OSCURATO:PERSONA], sicché si trattava di elemento valutabile ai fini indicati dalla difesa. b) Deposizione di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha ritenuto la testimonianza della sorella non decisiva per mancato confronto con la persona offesa, sentita per prima in dibattimento; in realtà, la teste era stata sentita ancor prima in sede di indagini difensive e il P.m. aveva anche effettuato indagini e cercato riscontri per esaminare la testimone in dibattimento. c) Prove dichiarative e documentali sulla inaffidabilità imprenditoriale della persona offesa.

La Corte ha ritenuto che i ritardi e le inadempienze del [OSCURATO:PERSONA] non fossero circostanze idonee ad inficiarne l'attendibilità nella vicenda in oggetto, ma la vicenda del debito con l'Agenzia delle Entrate è travisata al pari della testimonianza dello Zumpano, responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune, risultando documentato che il primo SAL era stato incamerato dall'Agenzia delle Entrate per un atto di pignoramento e solo una minima parte era stata riscossa dal [OSCURATO:PERSONA], come riferito dallo Zumpano, che ha confermato il pignoramento ed il blocco della liquidazione alla [OSCURATO:PERSONA]. d) Manifesta illogicità e apparenza della motivazione.

L'inaffidabilità lavorativa del [OSCURATO:PERSONA] evidenzia la falsità dell'affermazione sulla solidità economica della sua impresa e rivela le ragioni della falsa denuncia e della precostituzione delle prove.

La Corte di appello non ha considerato che le registrazioni effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] avvengono in due momenti rilevanti della vicenda dei lavori per il Comune, in 2quanto la riferita solidità della impresa è smentita: 1) dalla risoluzione del contratto di efficientamento dell'illuminazione pubblica nel comune di Marzi per inadempimento e grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, affidati nello stesso periodo di quelli per il Comune di Celico; 2) dai ripetuti solleciti del Comune per il rispetto delle scadenze dei lavori; 3) le dichiarazioni dei testi Curcio, Cairo, Mele, Zumpano, Esposito, Basile e [OSCURATO:PERSONA], che depongono per l'inaffidabilità lavorativa del [OSCURATO:PERSONA], per la carenza di liquidità, l'abituale inadempienza nell'esecuzione dei lavori pubblici e nel pagamento dei dipendenti e la necessità di chiedere prestiti piuttosto che elargire indebite dazioni. e) Travisamento della prova e illogicità della motivazione in relazione alla registrazione del 15 luglio 2020.

La Corte di appello non ha tenuto conto della sospetta cronologia della due registrazioni- per essere quella dell'8 giugno 2020 coincidente con la mancata consegna dei lavori e quella del 15 luglio con la convocazione per la verifica dei lavori- rispetto alla presentazione della denuncia e ne ha offerto una lettura presuntiva.

La ipotizzata ingenuità del [OSCURATO:PERSONA] è smentita dalla duplice registrazione, dalla circostanza che si recò all'incontro con il [OSCURATO:PERSONA] con due cellulari, a suo dire, per prevenire la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di lasciare il telefono, dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] inviava messaggi che lasciano traccia ed usava toni irruenti, compatibili con l'irritazione per il ritardo nella restituzione del prestito.

Il riferimento nel colloquio del 15 luglio 2020 all'impianto da effettuare nella casa in costruzione del [OSCURATO:PERSONA] non è dato univoco di conferma della versione del [OSCURATO:PERSONA] ed il riferimento al ritardo nel pagare il Guerra era diretto solo a sollecitare la restituzione del debito del [OSCURATO:PERSONA]. f) Travisamento del fatto e vizio di motivazione in relazione al ritardo nella consegna dei lavori da parte della [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha ignorato la deposizione del teste Pagnotta, che ha riferito della richiesta di proroga dei lavori rivoltagli a giugno 2020 dal [OSCURATO:PERSONA] e della sua risposta negativa; si richiama la sospetta cronologia delle registrazioni, la prima dell'8 giugno, che precede la denuncia sporta il 17 giugno 2020, giorno in cui il [OSCURATO:PERSONA] diserta la convocazione in Comune, e rende evidente le ragioni della calunnia: il sindaco lo incalzava per la consegna dei lavori, ma non essendo in grado di consegnarli e non volendo restituire il prestito, il [OSCURATO:PERSONA] si precostituiva la prova della falsa concussione.

La Corte ha trascurato i documenti dai quali risulta che il 12 maggio 2020 il Comune aveva convocato l'impresa, ordinando la ripresa dei lavori e la ultimazione entro 18 giugno e che il [OSCURATO:PERSONA] non si era presentato a varie convocazioni adducendo scuse e motivi di salute; vi è, inoltre, riscontro nella deposizione del teste Esposito dei motivi di rancore del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del sindaco, superato in sentenza con motivazione incongrua. 3g) Travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla versione difensiva del [OSCURATO:PERSONA], avallata dal Montagna, che solo presuntivamente si reputa precostituita, senza tener conto dell'assenza di riscontri dalla attività di intercettazione avviata dal 15 luglio, giorno della perquisizione, al 31 luglio, giorno di esecuzione del provvedimento cautelare. h) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle prove dirette della causale dello scambio di denaro avvenuto il 15 luglio 2020, in quanto le testimonianze del Montagna, del Curcio e del Guerra confermano che si trattava della restituzione di un prestito erogato dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA].

E' meramente supposta la falsità della deposizione del Montagna, non essendovene riscontro nelle intercettazioni, come già detto e come confermato dall'archiviazione del procedimento iscritto a carico del teste, presente alla imminente consegna del denaro, di cui il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva rivelato la causale; ulteriore conferma proviene dal Curcio, vicesindaco, al quale il [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 2019 aveva confidato di essere in crisi di liquidità e nel febbraio-marzo dell'anno seguente gli aveva riferito di essere stato aiutato dal sindaco, che glielo aveva direttamente confermato; anche il Guerra, che aveva effettuato lavori presso la casa del sindaco, aveva confermato che questi attendeva di recuperare soldi dal [OSCURATO:PERSONA] per saldarlo. i) Vizi di motivazione in ordine alla inesistenza dei poteri del [OSCURATO:PERSONA] nell'aggiudicazione delle gare.

Sebbene i testimoni abbiano escluso qualsiasi possibilità di interferenza del sindaco nell'aggiudicazione degli appalti, è mancata una rigorosa valutazione delle prove, non essendo decisiva l'affermazione del [OSCURATO:PERSONA] nel colloquio del 15 luglio 2020 valorizzata in sentenza, trattandosi piuttosto di una assicurazione circa la lecita partecipazione a future gare in replica alle solite lamentele di mancanza di liquidità del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità nonché proposto per motivi non consentiti, risolvendosi le censure, reiterative, meramente oppositive ed articolate in fatto, nel sollecitare una rivalutazione delle prove ed una rilettura alternativa della vicenda in linea con la prospettazione difensiva, non consentite in questa sede, specie a fronte di una motivazione completa e lineare, che, dopo una dettagliata ricostruzione dei fatti e delle prove, ha analizzato tutte le argomentazioni difensive e le ha confutate in modo puntuale.

1.1. In realtà, il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asserita, connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte un nuovo giudizio di merito, trascurando che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua 4mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio, ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali, tali da imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che, come nel caso di specie, sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

Da ultimo, va ribadito che al giudice di legittimità è preclusa, in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, 'preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, in quanto un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte è giudice della sola motivazione.

La stessa elencazione delle censure dimostra, invece, che il ricorrente non fa altro che contestare i singoli passaggi della motivazione, ritenendo manifestamente illogici gli argomenti utilizzati dai giudici di merito per confutare gli elementi di prova addotti dalla difesa a sostegno della tesi alternativa riproposta, che riconduce ad una causale lecita le consegne di danaro effettuate dal [OSCURATO:PERSONA], debitore del ricorrente, perennemente in difficoltà economica e per tale ragione sollecitato ed incalzato dal ricorrente al solo fine di ottenere la restituzione del prestito erogatogli.

Questo è il nucleo del processo, in cui si contrappongono le versioni delle due parti del rapporto- illecito per il [OSCURATO:PERSONA], imprenditore costretto, dietro pressioni e minacce di non lavorare più per il Comune e per i Comuni limitrofi, a remunerare indebitamente il [OSCURATO:PERSONA] a titolo di riconoscenza per i due appalti assegnatigli mediante la consegna di denaro e l'esecuzione di lavori presso la sua villa in costruzione; lecito per il [OSCURATO:PERSONA], in attesa della restituzione del prestito di 5 mila euro richiesto ed erogato al [OSCURATO:PERSONA] - e si scredita la parola del [OSCURATO:PERSONA], minandone la centralità assegnatale e la credibilità riconosciuta con valutazione conforme dai giudici di merito; valutazione, questa, sorretta da considerazioni logiche e dalla valenza probatoria dei riscontri acquisiti, consistenti nelle registrazioni dei colloqui con il [OSCURATO:PERSONA], nei messaggi intercettati e trascritti e nella documentazione acquisita.

L'operazione demolitoria della credibilità soggettiva e della attendibilità del narrato del [OSCURATO:PERSONA], definito un calunniatore, un imprenditore inaffidabile, sempre in ritardo, in perenne difficoltà economica e abituato a mentire, trascura che i giudici 5hanno dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito parte civile, il che esclude rivendicazioni e intenti di rivalsa economica e costituisce un dato, già di per sé, distonico rispetto al profilo delineato dal ricorrente.

1.2. L'omessa valutazione della sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA] per calunnia-per una falsa denuncia di smarrimento di un assegno consegnato in pagamento- si risolve in una contestazione generica, atteso che, anche la produzione della sentenza di secondo grado che ha dichiarato la prescrizione del reato, non inficia la motivazione resa in sentenza, ove si afferma correttamente che l'attendibilità del teste va valutata in relazione alla vicenda processuale in esame e non può ritenersi automaticamente contaminata dalla biografia criminale del denunciante.

1.3. Anche il mancato rilievo attribuito dai giudici di merito alla deposizione della sorella del [OSCURATO:PERSONA] è giustificato in modo coerente, avendo i giudici osservato che non vi era stato confronto diretto tra i due in dibattimento e che le rivendicazioni economiche del marito della teste si erano risolte con un accordo transattivo, sicché la vicenda deponeva per un rapporto conflittuale ed un racconto interessato della teste, animata da intenti di rivalsa nei confronti del fratello.

A fronte di tali argomenti e considerazioni la difesa del ricorrente si limita a giustificare il mancato confronto, segnalando che la teste era stata sentita in sede di indagini difensive prima del dibattimento e che il P.m. aveva cercato riscontri, ma tali elementi non intaccano la valutazione espressa in sentenza né avallano la tesi delle sistematiche inadempienze del [OSCURATO:PERSONA].

1.4. Analogo è il giudizio relativo alla inaffidabilità imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA], oggetto di vari paragrafi del ricorso che, con varie declinazioni, affrontano il tema, che nella prospettazione difensiva proverebbe la falsità della sua versione.

I giudici hanno ritenuto che i ritardi o le inadempienze del [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione dei lavori, risultanti dalle testimonianze indicate dalla difesa, non possano pregiudicarne l'attendibilità / né renderlo sicuramente un calunniatore, dovendo tenersi conto nella valutazione della prova della personalità del teste, ma prescindendo da pregiudizi, preconcetti e suggestioni, specie in presenza di un racconto lineare, intrinsecamente credibile, e dei dati dirimenti, ricavabili dai colloqui registrati 18 giugno e il 15 luglio 2020, riportati in sentenza (pag. 12), che offrono riscontro al narrato del [OSCURATO:PERSONA], risultando nette le richieste e le sollecitazioni del ricorrente, chiari i riferimenti alle somme e alle utilità da ricevere- prima duemila euro, poi altri mille euro e la promessa di altri due mila oltre i lavori da eseguire presso la sua abitazione-, e specificata l'urgenza di incassare le somme per saldare il debito di 2.500 euro per i lavori eseguiti dal Guerra presso l'abitazione del ricorrente.

È stato ritenuto giustificato il mancato riferimento alla causale delle dazioni, nota alle parti e non sollecitata dal [OSCURATO:PERSONA] , né enunciata dal [OSCURATO:PERSONA], benché asseritamente lecita. 6A fronte della chiarezza dei colloqui, confermativi della versione del denunciante, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] addita a sospetto le date delle registrazioni dei colloqui, coincidenti con momenti critici per l'imprenditore inadempiente, che si sarebbe precostituito la prova di una pretesa illecita inesistente, pur avendo beneficiato di un prestito lecito, ma la prospettazione difensiva trascura le logiche argomentazioni dei giudici di merito, che attribuiscono rilievo ad elementi ricavabili dai suddetti colloqui, non considerati dal ricorso.

In particolare, è stato valorizzato il riferimento ai lavori di impiantistica da eseguire presso la villa in costruzione del sindaco, risultante dal colloquio dell'8 giugno, non menzionati né contestati dal ricorrente, ma, soprattutto, è stato valorizzato l'autonomo e spontaneo riferimento del ricorrente a futuri lavori pubblici da assegnare e a future possibilità di guadagno ("ma mò vediamo qualche altra cosicella...appena sappiamo che esce qualche altro lavoro"), che confermano la versione del [OSCURATO:PERSONA] sulla capacità del ricorrente di condizionare l'assegnazione degli appalti, pretendendo dazioni illecite a titolo di ringraziamento.

Anche la dedotta tempistica sospetta dei colloqui è depotenziata dalla conforme valutazione dei giudici di merito, che, oltre a dare atto del riscontro del prelievo di 2 mila euro dal conto della società proprio 18 giugno 2020, hanno evidenziato che la dazione seguiva di qualche giorno la liquidazione del SAL n. 2 di 33.210,00 euro con determina del 4 giugno 2020 (pag. 10 sentenza di primo grado); dato documentale, questo, che oggettivamente contrasta con il profilo di imprenditore inaffidabile, inadempiente e non puntuale nell'esecuzione dei lavori ,né la circostanza che il SAL precedente fosse stato in gran parte assorbito da un pignoramento presso terzi prova l'assunto difensivo, come ritenuto in sentenza.

Anzi, come lucidamente osservato dai giudici di merito, un simile profilo di inaffidabilità imprenditoriale risulta ben poco compatibile con l'assegnazione di due appalti nel settore della pubblica illuminazione, cui il sindaco aveva assegnato centralità nella propria campagna elettorale, garantendone efficientamento e funzionalità, specie considerando che al [OSCURATO:PERSONA] era già affidata la manutenzione della pubblica illuminazione, sicché si trattava di imprenditore ben noto al sindaco. 1.5.

Anche gli elementi dichiarativi e documentali, addotti a supporto di tale profilo negativo dell'imprenditore, sono stati disattesi dai giudici di merito con argomentazioni logiche, rilevando che: 1) non risultavano iniziative assunte dall'amministrazione per sollecitare la consegna dei lavori- a differenza del Comune di Marzi che l'anno successivo aveva deliberato la risoluzione del contratto-; 2) il dedotto timore di perdere i finanziamenti per il mancato rispetto dei termini di consegna dei lavori non aveva trovato alcun riscontro negli atti; 3) appena quattro giorni dopo la consegna della prima tranche in data 8 giugno 2020, il [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato una pec agli uffici comunali attestante la ultimazione dei lavori, ad eccezione delle sim che dovevano essere consegnate dalla stazione 7appaltante (pag. 14-15); problema al quale si riconnettono le ripetute convocazioni e interlocuzioni con l'imprenditore, che, oltre ai chiarimenti trasfusi nel verbale di verifica dello stato dei luoghi del 17 luglio 2020, aveva fornito piana spiegazione in dibattimento e confermato di aver risolto il problema, tant'è che alla data del 22 luglio 2020 era ancora in credito nei confronti del Comune, ma non l'aveva ottenuto per mancanza di liquidità dell'ente; 4) lo stesso ricorrente aveva affermato che i lavori erano stati consegnati senza pregiudizio per il Comune, attribuendosene il merito (pag. 15) e le verifiche erano avvenute in contraddittorio con tutti i tecnici comunali, come risultante dal verbale del 17 luglio 2020 (pag. 16).

2. Decisiva smentita della tesi difensiva e della causale lecita delle dazioni proviene, in primo luogo, dall'argomentazione logica dei giudici di merito, che hanno evidenziato la radicale inconciliabilità del prestito erogato al [OSCURATO:PERSONA], asseritamente nell'interesse comunale, senza richiedere una ricognizione di debito o una qualsiasi garanzia, pur essendo il ricorrente consapevole della inaffidabilità imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi costanti problemi di liquidità.

In secondo luogo, la tesi non trova idoneo supporto nelle testimonianze a difesa, puntualmente analizzate, che non resistono alle logiche considerazioni dei giudici di merito.

2.1. La testimonianza del Montagna è stata ritenuta inattendibile alla luce del colloquio del 15 luglio e della mancata dimostrazione del prestito erogato dal ricorrente al [OSCURATO:PERSONA], attesa la insufficienza della prova del prelievo di duemila euro dal conto del [OSCURATO:PERSONA] il 6 febbraio 2020, che oggettivamente nulla dice della causale, invece, affidata al racconto del Montagna, che l'avrebbe appresa dal [OSCURATO:PERSONA] stesso, il quale poco prima di consegnare la somma avrebbe contato le banconote in presenza dell'amico; circostanza, questa, logicamente ritenuta anomala perché superflua appena dopo il prelevamento della somma (pag. 16).

Né la valutazione di inattendibilità è stata modificata dall'archiviazione della posizione del Montagna, in quanto la tesi del prestito è risultata smentita dai colloqui registrati e da quelli intercettati.

2.2. Analogamente ininfluente è stata ritenuta, con argomentazione logica, la testimonianza del Guerra, creditore del [OSCURATO:PERSONA] per lavori eseguiti presso la sua villa in costruzione, in quanto il teste ha riferito circostanze confermate dai colloqui registratif ovvero la stretta correlazione tra le somme dovute dal [OSCURATO:PERSONA] e il debito del [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, ma nulla ha potuto ovviamente riferire sulla causale delle dazioni.

Come indicato in sentenza, i colloqui dimostrano l'urgenza del [OSCURATO:PERSONA] di ottenere la consegna del denaro, secondo i tempi chiaramente scanditi anche dai messaggi, che il ricorso trascura del tutto, ma dai quali risultano le pressanti sollecitazioni rivolte al [OSCURATO:PERSONA] sin dal 4 giugno 2020, la 8correlazione tra la dazione e il credito del Guerra nell'imminenza dell'incontro dell'8 giugno 2020, ma, soprattutto, l'appuntamento fissato per fine mese- dopo la consegna dei lavori il 12 giugno-, rinviato al 15 luglio, ma preceduto da un messaggio minatorio ("tranquillo arriverà presto il momento che mi chiamerai.

Sono dieci giorni che ti sto aspettando, oltre alle telefonate che ti sto facendo.

Purtroppo, sei poco serio.

Saprò come regolarmi", pag. 4-5 sentenza di primo grado).

2.3. Identica valutazione è stata espressa per la testimonianza del Curcio, collaboratore del sindaco al quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva confidato di essere stato aiutato dal sindaco, essendo stato il teste ad ipotizzare che l'aiuto consistesse in un prestito in danaro, anche in mancanza di una confidenza del [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Parimenti esclusa è la rilevanza della testimonianza dell'Esposito, dipendente del [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle minacce dirette al ricorrente a causa delle ripetute sollecitazioni, che infastidivano il [OSCURATO:PERSONA], avendo i giudici logicamente evidenziato la genericità della testimonianza, che non collocava temporalmente l'episodio, dato, questo, invece rilevante, né il teste aveva potuto riferire delle ragioni delle sollecitazioni, ugualmente compatibili con la versione del denunciante.

3. Ne deriva che le censure difensive cedono a fronte di una motivazione analitica, logica e puntuale, centrata sulla decisività dei colloqui intercettati, che riscontrano la versione del [OSCURATO:PERSONA] anche quanto ai poteri di ingerenza e incidenza nelle gare per l'affidamento degli appalti, stante l'autonomo riferimento del ricorrente a lavori futuri nel colloquio del 15 luglio 2020 ; di cui nuovamente il ricorso propone una lettura riduttiva, in linea con la tesi del ricorrente.

Correttamente i giudici hanno sottolineato che la prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale comprende qualsiasi forma di abuso costrittivo, che faccia leva sull'esercizio dei poteri spettanti all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale e, nel caso di specie, tenuto conto della situazione del [OSCURATO:PERSONA], già addetto alla manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione e aggiudicatario di due appalti nello stesso settore, nel quale il sindaco si era impegnato in campagna elettorale a riprova del potere programmatico dell'azione amministrativa, la perdita di chance future prospettata al [OSCURATO:PERSONA] risultava credibile per la vittima, costretta ad aderire alle indebite pretese pur di evitare un male ingiusto.

Larga parte della motivazione è, inoltre, dedicata alle pressioni esercbte sul [OSCURATO:PERSONA] con ripetute sollecitazioni e messaggio ed all'analisi del colloquio del 15 luglio per evidenziare lo stato di esasperazione dell'imprenditore, stanco di essere tartassato e pressato dal ricorrente, indipendentemente dai toni apparentemente concilianti dell'ultima conversazione (pag. 19-20). 9In proposito deve osservarsi che, il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita, e che l'abuso costrittivo del pubblico agente può attuarsi anche mediante una minaccia implicita, allusiva, ovvero che abbia assunto forma esortativa o di metafora, purché sia comunque idonea ad incutere nella persona offesa, in relazione alla personalità dell'agente ed alle circostanze del caso concreto, il timore di un danno ingiusto, così coartandone la volontà (Sez. 6, n. 33653 dei 14/09/2020, Bonalumi, Rv. 279924-02): principi, questi, di cui i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

P.Q.MDott.ssc C'trinude 10P.Q.MDott.ssc C'trinude 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
        SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato negli [OSCURATO:PERSONA] d'America il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte di appello di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per raccoglimento del ricorso                    [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 20 dicembre 2022, limitatamente alla durata della pena accessoria, confermando nel resto la sentenza appellata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di concussione, in particolare, per avere, abusando della qualità di sindaco del comune di Celico, costretto [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA] srl, a consegnargli la somma di 3 mila euro versata in due distinte occasioni nonché a promettergli la dazione di //1altri duemila euro e l'esecuzione gratuita di lavori di impiantistica del valore di 15 mila euro presso la sua villa in costruzione, prospettando alla persona offesa l'esclusione da future gare indette dal Comune e dai Comuni limitrofi e ritardi nei pagamenti relativi ai lavori già aggiudicati alla [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico, articolato motivo il difensore denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 317 cod. pen. e il vizio di motivazione, in particolare, l'apparenza della motivazione e il contrasto con gli atti processuali relativamente alla ritenuta attendibilità della persona offesa e alla omessa valutazione unitaria delle prove in violazione degli artt. 125, comma 2, e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Si assume che la verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva del narrato della persona offesa è stata solo apparente per evidente incompatibilità tra quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] e quanto riferito dagli altri testimoni; si aggiunge che il racconto mendace della persona offesa è stato superato con motivazione manifestamente illogica, travisando gli atti processuali, sui seguenti punti: a)  condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia. A differenza di quanto affermato in sentenza, la difesa aveva prodotto all'udienza di discussione la sentenza di secondo grado, che dichiarava estinto per prescrizione il reato di calunnia, ma confermava le statuizioni civili a carico del [OSCURATO:PERSONA], sicché si trattava di elemento valutabile ai fini indicati dalla difesa. b)  Deposizione di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha ritenuto la testimonianza della sorella non decisiva per mancato confronto con la persona offesa, sentita per prima in dibattimento; in realtà, la teste era stata sentita ancor prima in sede di indagini difensive e il P.m. aveva anche effettuato indagini e cercato riscontri per esaminare la testimone in dibattimento. c)  Prove dichiarative e documentali sulla inaffidabilità imprenditoriale della persona offesa. La Corte ha ritenuto che i ritardi e le inadempienze del [OSCURATO:PERSONA] non fossero circostanze idonee ad inficiarne l'attendibilità nella vicenda in oggetto, ma la vicenda del debito con l'Agenzia delle Entrate è travisata al pari della testimonianza dello Zumpano, responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune, risultando documentato che il primo SAL era stato incamerato dall'Agenzia delle Entrate per un atto di pignoramento e solo una minima parte era stata riscossa dal [OSCURATO:PERSONA], come riferito dallo Zumpano, che ha confermato il pignoramento ed il blocco della liquidazione alla [OSCURATO:PERSONA]. d)   Manifesta illogicità e apparenza della motivazione. L'inaffidabilità lavorativa del [OSCURATO:PERSONA] evidenzia la falsità dell'affermazione sulla solidità economica della sua impresa e rivela le ragioni della falsa denuncia e della precostituzione delle prove. La Corte di appello non ha considerato che le registrazioni effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] avvengono in due momenti rilevanti della vicenda dei lavori per il Comune, in 2quanto la riferita solidità della impresa è smentita: 1) dalla risoluzione del contratto di efficientamento dell'illuminazione pubblica nel comune di Marzi per inadempimento e grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, affidati nello stesso periodo di quelli per il Comune di Celico; 2) dai ripetuti solleciti del Comune per il rispetto delle scadenze dei lavori; 3) le dichiarazioni dei testi Curcio, Cairo, Mele, Zumpano, Esposito, Basile e [OSCURATO:PERSONA], che depongono per l'inaffidabilità lavorativa del [OSCURATO:PERSONA], per la carenza di liquidità, l'abituale inadempienza nell'esecuzione dei lavori pubblici e nel pagamento dei dipendenti e la necessità di chiedere prestiti piuttosto che elargire indebite dazioni. e)  Travisamento della prova e illogicità della motivazione in relazione alla registrazione del 15 luglio 2020. La Corte di appello non ha tenuto conto della sospetta cronologia della due registrazioni- per essere quella dell'8 giugno 2020 coincidente con la mancata consegna dei lavori e quella del 15 luglio con la convocazione per la verifica dei lavori- rispetto alla presentazione della denuncia e ne ha offerto una lettura presuntiva. La ipotizzata ingenuità del [OSCURATO:PERSONA] è smentita dalla duplice registrazione, dalla circostanza che si recò all'incontro con il [OSCURATO:PERSONA] con due cellulari, a suo dire, per prevenire la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di lasciare il telefono, dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] inviava messaggi che lasciano traccia ed usava toni irruenti, compatibili con l'irritazione per il ritardo nella restituzione del prestito. Il riferimento nel colloquio del 15 luglio 2020 all'impianto da effettuare nella casa in costruzione del [OSCURATO:PERSONA] non è dato univoco di conferma della versione del [OSCURATO:PERSONA] ed il riferimento al ritardo nel pagare il Guerra era diretto solo a sollecitare la restituzione del debito del [OSCURATO:PERSONA]. f)  Travisamento del fatto e vizio di motivazione in relazione al ritardo nella consegna dei lavori da parte della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha ignorato la deposizione del teste Pagnotta, che ha riferito della richiesta di proroga dei lavori rivoltagli a giugno 2020 dal [OSCURATO:PERSONA] e della sua risposta negativa; si richiama la sospetta cronologia delle registrazioni, la prima dell'8 giugno, che precede la denuncia sporta il 17 giugno 2020, giorno in cui il [OSCURATO:PERSONA] diserta la convocazione in Comune, e rende evidente le ragioni della calunnia: il sindaco lo incalzava per la consegna dei lavori, ma non essendo in grado di consegnarli e non volendo restituire il prestito, il [OSCURATO:PERSONA] si precostituiva la prova della falsa concussione. La Corte ha trascurato i documenti dai quali risulta che il 12 maggio 2020 il Comune aveva convocato l'impresa, ordinando la ripresa dei lavori e la ultimazione entro 18 giugno e che il [OSCURATO:PERSONA] non si era presentato a varie convocazioni adducendo scuse e motivi di salute; vi è, inoltre, riscontro nella deposizione del teste Esposito dei motivi di rancore del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del sindaco, superato in sentenza con motivazione incongrua. 3g)  Travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla versione difensiva del [OSCURATO:PERSONA], avallata dal Montagna, che solo presuntivamente si reputa precostituita, senza tener conto dell'assenza di riscontri dalla attività di intercettazione avviata dal 15 luglio, giorno della perquisizione, al 31 luglio, giorno di esecuzione del provvedimento cautelare. h)  Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle prove dirette della causale dello scambio di denaro avvenuto il 15 luglio 2020, in quanto le testimonianze del Montagna, del Curcio e del Guerra confermano che si trattava della restituzione di un prestito erogato dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. E' meramente supposta la falsità della deposizione del Montagna, non essendovene riscontro nelle intercettazioni, come già detto e come confermato dall'archiviazione del procedimento iscritto a carico del teste, presente alla imminente consegna del denaro, di cui il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva rivelato la causale; ulteriore conferma proviene dal Curcio, vicesindaco, al quale il [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 2019 aveva confidato di essere in crisi di liquidità e nel febbraio-marzo dell'anno seguente gli aveva riferito di essere stato aiutato dal sindaco, che glielo aveva direttamente confermato; anche il Guerra, che aveva effettuato lavori presso la casa del sindaco, aveva confermato che questi attendeva di recuperare soldi dal [OSCURATO:PERSONA] per saldarlo. i)  Vizi di motivazione in ordine alla inesistenza dei poteri del [OSCURATO:PERSONA] nell'aggiudicazione delle gare. Sebbene i testimoni abbiano escluso qualsiasi possibilità di interferenza del sindaco nell'aggiudicazione degli appalti, è mancata una rigorosa valutazione delle prove, non essendo decisiva l'affermazione del [OSCURATO:PERSONA] nel colloquio del 15 luglio 2020 valorizzata in sentenza, trattandosi piuttosto di una assicurazione circa la lecita partecipazione a future gare in replica alle solite lamentele di mancanza di liquidità del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità nonché proposto per motivi non consentiti, risolvendosi le censure, reiterative, meramente oppositive ed articolate in fatto, nel sollecitare una rivalutazione delle prove ed una rilettura alternativa della vicenda in linea con la prospettazione difensiva, non consentite in questa sede, specie a fronte di una motivazione completa e lineare, che, dopo una dettagliata ricostruzione dei fatti e delle prove, ha analizzato tutte le argomentazioni difensive e le ha confutate in modo puntuale. 1.1. In realtà, il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asserita, connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte un nuovo giudizio di merito, trascurando che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua 4mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio, ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali, tali da imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che, come nel caso di specie, sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Da ultimo, va ribadito che al giudice di legittimità è preclusa, in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, 'preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, in quanto un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte è giudice della sola motivazione. La stessa elencazione delle censure dimostra, invece, che il ricorrente non fa altro che contestare i singoli passaggi della motivazione, ritenendo manifestamente illogici gli argomenti utilizzati dai giudici di merito per confutare gli elementi di prova addotti dalla difesa a sostegno della tesi alternativa riproposta, che riconduce ad una causale lecita le consegne di danaro effettuate dal [OSCURATO:PERSONA], debitore del ricorrente, perennemente in difficoltà economica e per tale ragione sollecitato ed incalzato dal ricorrente al solo fine di ottenere la restituzione del prestito erogatogli. Questo è il nucleo del processo, in cui si contrappongono le versioni delle due parti del rapporto- illecito per il [OSCURATO:PERSONA], imprenditore costretto, dietro pressioni e minacce di non lavorare più per il Comune e per i Comuni limitrofi, a remunerare indebitamente il [OSCURATO:PERSONA] a titolo di riconoscenza per i due appalti assegnatigli mediante la consegna di denaro e l'esecuzione di lavori presso la sua villa in costruzione; lecito per il [OSCURATO:PERSONA], in attesa della restituzione del prestito di 5 mila euro richiesto ed erogato al [OSCURATO:PERSONA] - e si scredita la parola del [OSCURATO:PERSONA], minandone la centralità assegnatale e la credibilità riconosciuta con valutazione conforme dai giudici di merito; valutazione, questa, sorretta da considerazioni logiche e dalla valenza probatoria dei riscontri acquisiti, consistenti nelle registrazioni dei colloqui con il [OSCURATO:PERSONA], nei messaggi intercettati e trascritti e nella documentazione acquisita. L'operazione demolitoria della credibilità soggettiva e della attendibilità del narrato del [OSCURATO:PERSONA], definito un calunniatore, un imprenditore inaffidabile, sempre in ritardo, in perenne difficoltà economica e abituato a mentire, trascura che i giudici 5hanno dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito parte civile, il che esclude rivendicazioni e intenti di rivalsa economica e costituisce un dato, già di per sé, distonico rispetto al profilo delineato dal ricorrente. 1.2. L'omessa valutazione della sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA] per calunnia-per una falsa denuncia di smarrimento di un assegno consegnato in pagamento-  si risolve in una contestazione generica, atteso che, anche la produzione della sentenza di secondo grado che ha dichiarato la prescrizione del reato, non inficia la motivazione resa in sentenza, ove si afferma correttamente che l'attendibilità del teste va valutata in relazione alla vicenda processuale in esame e non può ritenersi automaticamente contaminata dalla biografia criminale del denunciante. 1.3. Anche il mancato rilievo attribuito dai giudici di merito alla deposizione della sorella del [OSCURATO:PERSONA] è giustificato in modo coerente, avendo i giudici osservato che non vi era stato confronto diretto tra i due in dibattimento e che le rivendicazioni economiche del marito della teste si erano risolte con un accordo transattivo, sicché la vicenda deponeva per un rapporto conflittuale ed un racconto interessato della teste, animata da intenti di rivalsa nei confronti del fratello. A fronte di tali argomenti e considerazioni la difesa del ricorrente si limita a giustificare il mancato confronto, segnalando che la teste era stata sentita in sede di indagini difensive prima del dibattimento e che il P.m. aveva cercato riscontri, ma tali elementi non intaccano la valutazione espressa in sentenza né avallano la tesi delle sistematiche inadempienze del [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Analogo è il giudizio relativo alla inaffidabilità imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA], oggetto di vari paragrafi del ricorso che, con varie declinazioni, affrontano il tema, che nella prospettazione difensiva proverebbe la falsità della sua versione. I giudici hanno ritenuto che i ritardi o le inadempienze del [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione dei lavori, risultanti dalle testimonianze indicate dalla difesa, non possano pregiudicarne l'attendibilità /  né renderlo sicuramente un calunniatore, dovendo tenersi conto nella valutazione della prova della personalità del teste, ma prescindendo da pregiudizi, preconcetti e suggestioni, specie in presenza di un racconto lineare, intrinsecamente credibile, e dei dati dirimenti, ricavabili dai colloqui registrati 18 giugno e il 15 luglio 2020, riportati in sentenza (pag. 12), che offrono riscontro al narrato del [OSCURATO:PERSONA], risultando nette le richieste e le sollecitazioni del ricorrente, chiari i riferimenti alle somme e alle utilità da ricevere- prima duemila euro, poi altri mille euro e la promessa di altri due mila oltre i lavori da eseguire presso la sua abitazione-, e specificata l'urgenza di incassare le somme per saldare il debito di 2.500 euro per i lavori eseguiti dal Guerra presso l'abitazione del ricorrente. È stato ritenuto giustificato il mancato riferimento alla causale delle dazioni, nota alle parti e non sollecitata dal [OSCURATO:PERSONA] , né enunciata dal [OSCURATO:PERSONA], benché asseritamente lecita.                   6A fronte della chiarezza dei colloqui, confermativi della versione del denunciante, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] addita a sospetto le date delle registrazioni dei colloqui, coincidenti con momenti critici per l'imprenditore inadempiente, che si sarebbe precostituito la prova di una pretesa illecita inesistente, pur avendo beneficiato di un prestito lecito, ma la prospettazione difensiva trascura le logiche argomentazioni dei giudici di merito, che attribuiscono rilievo ad elementi ricavabili dai suddetti colloqui, non considerati dal ricorso. In particolare, è stato valorizzato il riferimento ai lavori di impiantistica da eseguire presso la villa in costruzione del sindaco, risultante dal colloquio dell'8 giugno, non menzionati né contestati dal ricorrente, ma, soprattutto, è stato valorizzato l'autonomo e spontaneo riferimento del ricorrente a futuri lavori pubblici da assegnare e a future possibilità di guadagno ("ma mò vediamo qualche altra cosicella...appena sappiamo che esce qualche altro lavoro"), che confermano la versione del [OSCURATO:PERSONA] sulla capacità del ricorrente di condizionare l'assegnazione degli appalti, pretendendo dazioni illecite a titolo di ringraziamento. Anche la dedotta tempistica sospetta dei colloqui è depotenziata dalla conforme valutazione dei giudici di merito, che, oltre a dare atto del riscontro del prelievo di 2 mila euro dal conto della società proprio 18 giugno 2020, hanno evidenziato che la dazione seguiva di qualche giorno la liquidazione del SAL n. 2 di 33.210,00 euro con determina del 4 giugno 2020 (pag. 10 sentenza di primo grado); dato documentale, questo, che oggettivamente contrasta con il profilo di imprenditore inaffidabile, inadempiente e non puntuale nell'esecuzione dei lavori ,né la circostanza che il SAL precedente fosse stato in gran parte assorbito da un pignoramento presso terzi prova l'assunto difensivo, come ritenuto in sentenza. Anzi, come lucidamente osservato dai giudici di merito, un simile profilo di inaffidabilità imprenditoriale risulta ben poco compatibile con l'assegnazione di due appalti nel settore della pubblica illuminazione, cui il sindaco aveva assegnato centralità nella propria campagna elettorale, garantendone efficientamento e funzionalità, specie considerando che al [OSCURATO:PERSONA] era già affidata la manutenzione della pubblica illuminazione, sicché si trattava di imprenditore ben noto al sindaco. 1.5. Anche gli elementi dichiarativi e documentali, addotti a supporto di tale profilo negativo dell'imprenditore, sono stati disattesi dai giudici di merito con argomentazioni logiche, rilevando che: 1) non risultavano iniziative assunte dall'amministrazione per sollecitare la consegna dei lavori- a differenza del Comune di Marzi che l'anno successivo aveva deliberato la risoluzione del contratto-; 2) il dedotto timore di perdere i finanziamenti per il mancato rispetto dei termini di consegna dei lavori non aveva trovato alcun riscontro negli atti; 3) appena quattro giorni dopo la consegna della prima  tranche  in data 8 giugno 2020, il [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato una pec agli uffici comunali attestante la ultimazione dei lavori, ad eccezione delle sim che dovevano essere consegnate dalla stazione 7appaltante (pag. 14-15); problema al quale si riconnettono le ripetute convocazioni e interlocuzioni con l'imprenditore, che, oltre ai chiarimenti trasfusi nel verbale di verifica dello stato dei luoghi del 17 luglio 2020, aveva fornito piana spiegazione in dibattimento e confermato di aver risolto il problema, tant'è che alla data del 22 luglio 2020 era ancora in credito nei confronti del Comune, ma non l'aveva ottenuto per mancanza di liquidità dell'ente; 4) lo stesso ricorrente aveva affermato che i lavori erano stati consegnati senza pregiudizio per il Comune, attribuendosene il merito (pag. 15) e le verifiche erano avvenute in contraddittorio con tutti i tecnici comunali, come risultante dal verbale del 17 luglio 2020 (pag. 16). 2. Decisiva smentita della tesi difensiva e della causale lecita delle dazioni proviene, in primo luogo, dall'argomentazione logica dei giudici di merito, che hanno evidenziato la radicale inconciliabilità del prestito erogato al [OSCURATO:PERSONA], asseritamente nell'interesse comunale, senza richiedere una ricognizione di debito o una qualsiasi garanzia, pur essendo il ricorrente consapevole della inaffidabilità imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi costanti problemi di liquidità. In secondo luogo, la tesi non trova idoneo supporto nelle testimonianze a difesa, puntualmente analizzate, che non resistono alle logiche considerazioni dei giudici di merito. 2.1. La testimonianza del Montagna è stata ritenuta inattendibile alla luce del colloquio del 15 luglio e della mancata dimostrazione del prestito erogato dal ricorrente al [OSCURATO:PERSONA], attesa la insufficienza della prova del prelievo di duemila euro dal conto del [OSCURATO:PERSONA] il 6 febbraio 2020, che oggettivamente nulla dice della causale, invece, affidata al racconto del Montagna, che l'avrebbe appresa dal [OSCURATO:PERSONA] stesso, il quale poco prima di consegnare la somma avrebbe contato le banconote in presenza dell'amico; circostanza, questa, logicamente ritenuta anomala perché superflua appena dopo il prelevamento della somma (pag. 16). Né la valutazione di inattendibilità è stata modificata dall'archiviazione della posizione del Montagna, in quanto la tesi del prestito è risultata smentita dai colloqui registrati e da quelli intercettati. 2.2. Analogamente ininfluente è stata ritenuta, con argomentazione logica, la testimonianza del Guerra, creditore del [OSCURATO:PERSONA] per lavori eseguiti presso la sua villa in costruzione, in quanto il teste ha riferito circostanze confermate dai colloqui registratif ovvero la stretta correlazione tra le somme dovute dal [OSCURATO:PERSONA] e il debito del [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, ma nulla ha potuto ovviamente riferire sulla causale delle dazioni. Come indicato in sentenza, i colloqui dimostrano l'urgenza del [OSCURATO:PERSONA] di ottenere la consegna del denaro, secondo i tempi chiaramente scanditi anche dai messaggi, che il ricorso trascura del tutto, ma dai quali risultano le pressanti sollecitazioni rivolte al [OSCURATO:PERSONA] sin dal 4 giugno 2020, la 8correlazione tra la dazione e il credito del Guerra nell'imminenza dell'incontro dell'8 giugno 2020, ma, soprattutto, l'appuntamento fissato per fine mese- dopo la consegna dei lavori il 12 giugno-, rinviato al 15 luglio, ma preceduto da un messaggio minatorio ("tranquillo arriverà presto il momento che mi chiamerai. Sono dieci giorni che ti sto aspettando, oltre alle telefonate che ti sto facendo. Purtroppo, sei poco serio. Saprò come regolarmi", pag. 4-5 sentenza di primo grado). 2.3. Identica valutazione è stata espressa per la testimonianza del Curcio, collaboratore del sindaco al quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva confidato di essere stato aiutato dal sindaco, essendo stato il teste ad ipotizzare che l'aiuto consistesse in un prestito in danaro, anche in mancanza di una confidenza del [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Parimenti esclusa è la rilevanza della testimonianza dell'Esposito, dipendente del [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle minacce dirette al ricorrente a causa delle ripetute sollecitazioni, che infastidivano il [OSCURATO:PERSONA], avendo i giudici logicamente evidenziato la genericità della testimonianza, che non collocava temporalmente l'episodio, dato, questo, invece rilevante, né il teste aveva potuto riferire delle ragioni delle sollecitazioni, ugualmente compatibili con la versione del denunciante. 3. Ne deriva che le censure difensive cedono a fronte di una motivazione analitica, logica e puntuale, centrata sulla decisività dei colloqui intercettati, che riscontrano la versione del [OSCURATO:PERSONA] anche quanto ai poteri di ingerenza e incidenza nelle gare per l'affidamento degli appalti, stante l'autonomo riferimento del ricorrente a lavori futuri nel colloquio del 15 luglio 2020 ;  di cui nuovamente il ricorso propone una lettura riduttiva, in linea con la tesi del ricorrente. Correttamente i giudici hanno sottolineato che la prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale comprende qualsiasi forma di abuso costrittivo, che faccia leva sull'esercizio dei poteri spettanti all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale e, nel caso di specie, tenuto conto della situazione del [OSCURATO:PERSONA], già addetto alla manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione e aggiudicatario di due appalti nello stesso settore, nel quale il sindaco si era impegnato in campagna elettorale a riprova del potere programmatico dell'azione amministrativa, la perdita di  chance  future prospettata al [OSCURATO:PERSONA] risultava credibile per la vittima, costretta ad aderire alle indebite pretese pur di evitare un male ingiusto. Larga parte della motivazione è, inoltre, dedicata alle pressioni esercbte sul [OSCURATO:PERSONA] con ripetute sollecitazioni e messaggio ed all'analisi del colloquio del 15 luglio per evidenziare lo stato di esasperazione dell'imprenditore, stanco di essere tartassato e pressato dal ricorrente, indipendentemente dai toni apparentemente concilianti dell'ultima conversazione (pag. 19-20). 9In proposito deve osservarsi che, il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita, e che l'abuso costrittivo del pubblico agente può attuarsi anche mediante una minaccia implicita, allusiva, ovvero che abbia assunto forma esortativa o di metafora, purché sia comunque idonea ad incutere nella persona offesa, in relazione alla personalità dell'agente ed alle circostanze del caso concreto, il timore di un danno ingiusto, così coartandone la volontà (Sez. 6, n. 33653 dei 14/09/2020, Bonalumi, Rv. 279924-02): principi, questi, di cui i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al  pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.                       1 1 1 1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE composta da [OSCURATO:PERSONA]     - Presidente           N. sent. sez.AL [OSCURATO:PERSONA]     - Relatore            [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                             N.R.G. 816/2026 [OSCURATO:PERSONA] Ianniciello ha pronunciato la seguente        SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato negli [OSCURATO:PERSONA] d'America il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte di appello di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per raccoglimento del ricorso                    [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 20 dicembre 2022, limitatamente alla durata della pena accessoria, confermando nel resto la sentenza appellata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di concussione, in particolare, per avere, abusando della qualità di sindaco del comune di Celico, costretto [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA] srl, a consegnargli la somma di 3 mila euro versata in due distinte occasioni nonché a promettergli la dazione di //1altri duemila euro e l'esecuzione gratuita di lavori di impiantistica del valore di 15 mila euro presso la sua villa in costruzione, prospettando alla persona offesa l'esclusione da future gare indette dal Comune e dai Comuni limitrofi e ritardi nei pagamenti relativi ai lavori già aggiudicati alla [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico, articolato motivo il difensore denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 317 cod. pen. e il vizio di motivazione, in particolare, l'apparenza della motivazione e il contrasto con gli atti processuali relativamente alla ritenuta attendibilità della persona offesa e alla omessa valutazione unitaria delle prove in violazione degli artt. 125, comma 2, e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Si assume che la verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva del narrato della persona offesa è stata solo apparente per evidente incompatibilità tra quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] e quanto riferito dagli altri testimoni; si aggiunge che il racconto mendace della persona offesa è stato superato con motivazione manifestamente illogica, travisando gli atti processuali, sui seguenti punti: a)  condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia. A differenza di quanto affermato in sentenza, la difesa aveva prodotto all'udienza di discussione la sentenza di secondo grado, che dichiarava estinto per prescrizione il reato di calunnia, ma confermava le statuizioni civili a carico del [OSCURATO:PERSONA], sicché si trattava di elemento valutabile ai fini indicati dalla difesa. b)  Deposizione di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha ritenuto la testimonianza della sorella non decisiva per mancato confronto con la persona offesa, sentita per prima in dibattimento; in realtà, la teste era stata sentita ancor prima in sede di indagini difensive e il P.m. aveva anche effettuato indagini e cercato riscontri per esaminare la testimone in dibattimento. c)  Prove dichiarative e documentali sulla inaffidabilità imprenditoriale della persona offesa. La Corte ha ritenuto che i ritardi e le inadempienze del [OSCURATO:PERSONA] non fossero circostanze idonee ad inficiarne l'attendibilità nella vicenda in oggetto, ma la vicenda del debito con l'Agenzia delle Entrate è travisata al pari della testimonianza dello Zumpano, responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune, risultando documentato che il primo SAL era stato incamerato dall'Agenzia delle Entrate per un atto di pignoramento e solo una minima parte era stata riscossa dal [OSCURATO:PERSONA], come riferito dallo Zumpano, che ha confermato il pignoramento ed il blocco della liquidazione alla [OSCURATO:PERSONA]. d)   Manifesta illogicità e apparenza della motivazione. L'inaffidabilità lavorativa del [OSCURATO:PERSONA] evidenzia la falsità dell'affermazione sulla solidità economica della sua impresa e rivela le ragioni della falsa denuncia e della precostituzione delle prove. La Corte di appello non ha considerato che le registrazioni effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] avvengono in due momenti rilevanti della vicenda dei lavori per il Comune, in 2quanto la riferita solidità della impresa è smentita: 1) dalla risoluzione del contratto di efficientamento dell'illuminazione pubblica nel comune di Marzi per inadempimento e grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, affidati nello stesso periodo di quelli per il Comune di Celico; 2) dai ripetuti solleciti del Comune per il rispetto delle scadenze dei lavori; 3) le dichiarazioni dei testi Curcio, Cairo, Mele, Zumpano, Esposito, Basile e [OSCURATO:PERSONA], che depongono per l'inaffidabilità lavorativa del [OSCURATO:PERSONA], per la carenza di liquidità, l'abituale inadempienza nell'esecuzione dei lavori pubblici e nel pagamento dei dipendenti e la necessità di chiedere prestiti piuttosto che elargire indebite dazioni. e)  Travisamento della prova e illogicità della motivazione in relazione alla registrazione del 15 luglio 2020. La Corte di appello non ha tenuto conto della sospetta cronologia della due registrazioni- per essere quella dell'8 giugno 2020 coincidente con la mancata consegna dei lavori e quella del 15 luglio con la convocazione per la verifica dei lavori- rispetto alla presentazione della denuncia e ne ha offerto una lettura presuntiva. La ipotizzata ingenuità del [OSCURATO:PERSONA] è smentita dalla duplice registrazione, dalla circostanza che si recò all'incontro con il [OSCURATO:PERSONA] con due cellulari, a suo dire, per prevenire la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di lasciare il telefono, dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] inviava messaggi che lasciano traccia ed usava toni irruenti, compatibili con l'irritazione per il ritardo nella restituzione del prestito. Il riferimento nel colloquio del 15 luglio 2020 all'impianto da effettuare nella casa in costruzione del [OSCURATO:PERSONA] non è dato univoco di conferma della versione del [OSCURATO:PERSONA] ed il riferimento al ritardo nel pagare il Guerra era diretto solo a sollecitare la restituzione del debito del [OSCURATO:PERSONA]. f)  Travisamento del fatto e vizio di motivazione in relazione al ritardo nella consegna dei lavori da parte della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha ignorato la deposizione del teste Pagnotta, che ha riferito della richiesta di proroga dei lavori rivoltagli a giugno 2020 dal [OSCURATO:PERSONA] e della sua risposta negativa; si richiama la sospetta cronologia delle registrazioni, la prima dell'8 giugno, che precede la denuncia sporta il 17 giugno 2020, giorno in cui il [OSCURATO:PERSONA] diserta la convocazione in Comune, e rende evidente le ragioni della calunnia: il sindaco lo incalzava per la consegna dei lavori, ma non essendo in grado di consegnarli e non volendo restituire il prestito, il [OSCURATO:PERSONA] si precostituiva la prova della falsa concussione. La Corte ha trascurato i documenti dai quali risulta che il 12 maggio 2020 il Comune aveva convocato l'impresa, ordinando la ripresa dei lavori e la ultimazione entro 18 giugno e che il [OSCURATO:PERSONA] non si era presentato a varie convocazioni adducendo scuse e motivi di salute; vi è, inoltre, riscontro nella deposizione del teste Esposito dei motivi di rancore del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del sindaco, superato in sentenza con motivazione incongrua. 3g)  Travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla versione difensiva del [OSCURATO:PERSONA], avallata dal Montagna, che solo presuntivamente si reputa precostituita, senza tener conto dell'assenza di riscontri dalla attività di intercettazione avviata dal 15 luglio, giorno della perquisizione, al 31 luglio, giorno di esecuzione del provvedimento cautelare. h)  Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle prove dirette della causale dello scambio di denaro avvenuto il 15 luglio 2020, in quanto le testimonianze del Montagna, del Curcio e del Guerra confermano che si trattava della restituzione di un prestito erogato dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. E' meramente supposta la falsità della deposizione del Montagna, non essendovene riscontro nelle intercettazioni, come già detto e come confermato dall'archiviazione del procedimento iscritto a carico del teste, presente alla imminente consegna del denaro, di cui il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva rivelato la causale; ulteriore conferma proviene dal Curcio, vicesindaco, al quale il [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 2019 aveva confidato di essere in crisi di liquidità e nel febbraio-marzo dell'anno seguente gli aveva riferito di essere stato aiutato dal sindaco, che glielo aveva direttamente confermato; anche il Guerra, che aveva effettuato lavori presso la casa del sindaco, aveva confermato che questi attendeva di recuperare soldi dal [OSCURATO:PERSONA] per saldarlo. i)  Vizi di motivazione in ordine alla inesistenza dei poteri del [OSCURATO:PERSONA] nell'aggiudicazione delle gare. Sebbene i testimoni abbiano escluso qualsiasi possibilità di interferenza del sindaco nell'aggiudicazione degli appalti, è mancata una rigorosa valutazione delle prove, non essendo decisiva l'affermazione del [OSCURATO:PERSONA] nel colloquio del 15 luglio 2020 valorizzata in sentenza, trattandosi piuttosto di una assicurazione circa la lecita partecipazione a future gare in replica alle solite lamentele di mancanza di liquidità del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità nonché proposto per motivi non consentiti, risolvendosi le censure, reiterative, meramente oppositive ed articolate in fatto, nel sollecitare una rivalutazione delle prove ed una rilettura alternativa della vicenda in linea con la prospettazione difensiva, non consentite in questa sede, specie a fronte di una motivazione completa e lineare, che, dopo una dettagliata ricostruzione dei fatti e delle prove, ha analizzato tutte le argomentazioni difensive e le ha confutate in modo puntuale. 1.1. In realtà, il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asserita, connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte un nuovo giudizio di merito, trascurando che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua 4mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio, ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali, tali da imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che, come nel caso di specie, sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Da ultimo, va ribadito che al giudice di legittimità è preclusa, in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, 'preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, in quanto un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte è giudice della sola motivazione. La stessa elencazione delle censure dimostra, invece, che il ricorrente non fa altro che contestare i singoli passaggi della motivazione, ritenendo manifestamente illogici gli argomenti utilizzati dai giudici di merito per confutare gli elementi di prova addotti dalla difesa a sostegno della tesi alternativa riproposta, che riconduce ad una causale lecita le consegne di danaro effettuate dal [OSCURATO:PERSONA], debitore del ricorrente, perennemente in difficoltà economica e per tale ragione sollecitato ed incalzato dal ricorrente al solo fine di ottenere la restituzione del prestito erogatogli. Questo è il nucleo del processo, in cui si contrappongono le versioni delle due parti del rapporto- illecito per il [OSCURATO:PERSONA], imprenditore costretto, dietro pressioni e minacce di non lavorare più per il Comune e per i Comuni limitrofi, a remunerare indebitamente il [OSCURATO:PERSONA] a titolo di riconoscenza per i due appalti assegnatigli mediante la consegna di denaro e l'esecuzione di lavori presso la sua villa in costruzione; lecito per il [OSCURATO:PERSONA], in attesa della restituzione del prestito di 5 mila euro richiesto ed erogato al [OSCURATO:PERSONA] - e si scredita la parola del [OSCURATO:PERSONA], minandone la centralità assegnatale e la credibilità riconosciuta con valutazione conforme dai giudici di merito; valutazione, questa, sorretta da considerazioni logiche e dalla valenza probatoria dei riscontri acquisiti, consistenti nelle registrazioni dei colloqui con il [OSCURATO:PERSONA], nei messaggi intercettati e trascritti e nella documentazione acquisita. L'operazione demolitoria della credibilità soggettiva e della attendibilità del narrato del [OSCURATO:PERSONA], definito un calunniatore, un imprenditore inaffidabile, sempre in ritardo, in perenne difficoltà economica e abituato a mentire, trascura che i giudici 5hanno dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito parte civile, il che esclude rivendicazioni e intenti di rivalsa economica e costituisce un dato, già di per sé, distonico rispetto al profilo delineato dal ricorrente. 1.2. L'omessa valutazione della sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA] per calunnia-per una falsa denuncia di smarrimento di un assegno consegnato in pagamento-  si risolve in una contestazione generica, atteso che, anche la produzione della sentenza di secondo grado che ha dichiarato la prescrizione del reato, non inficia la motivazione resa in sentenza, ove si afferma correttamente che l'attendibilità del teste va valutata in relazione alla vicenda processuale in esame e non può ritenersi automaticamente contaminata dalla biografia criminale del denunciante. 1.3. Anche il mancato rilievo attribuito dai giudici di merito alla deposizione della sorella del [OSCURATO:PERSONA] è giustificato in modo coerente, avendo i giudici osservato che non vi era stato confronto diretto tra i due in dibattimento e che le rivendicazioni economiche del marito della teste si erano risolte con un accordo transattivo, sicché la vicenda deponeva per un rapporto conflittuale ed un racconto interessato della teste, animata da intenti di rivalsa nei confronti del fratello. A fronte di tali argomenti e considerazioni la difesa del ricorrente si limita a giustificare il mancato confronto, segnalando che la teste era stata sentita in sede di indagini difensive prima del dibattimento e che il P.m. aveva cercato riscontri, ma tali elementi non intaccano la valutazione espressa in sentenza né avallano la tesi delle sistematiche inadempienze del [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Analogo è il giudizio relativo alla inaffidabilità imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA], oggetto di vari paragrafi del ricorso che, con varie declinazioni, affrontano il tema, che nella prospettazione difensiva proverebbe la falsità della sua versione. I giudici hanno ritenuto che i ritardi o le inadempienze del [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione dei lavori, risultanti dalle testimonianze indicate dalla difesa, non possano pregiudicarne l'attendibilità /  né renderlo sicuramente un calunniatore, dovendo tenersi conto nella valutazione della prova della personalità del teste, ma prescindendo da pregiudizi, preconcetti e suggestioni, specie in presenza di un racconto lineare, intrinsecamente credibile, e dei dati dirimenti, ricavabili dai colloqui registrati 18 giugno e il 15 luglio 2020, riportati in sentenza (pag. 12), che offrono riscontro al narrato del [OSCURATO:PERSONA], risultando nette le richieste e le sollecitazioni del ricorrente, chiari i riferimenti alle somme e alle utilità da ricevere- prima duemila euro, poi altri mille euro e la promessa di altri due mila oltre i lavori da eseguire presso la sua abitazione-, e specificata l'urgenza di incassare le somme per saldare il debito di 2.500 euro per i lavori eseguiti dal Guerra presso l'abitazione del ricorrente. È stato ritenuto giustificato il mancato riferimento alla causale delle dazioni, nota alle parti e non sollecitata dal [OSCURATO:PERSONA] , né enunciata dal [OSCURATO:PERSONA], benché asseritamente lecita.                   6A fronte della chiarezza dei colloqui, confermativi della versione del denunciante, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] addita a sospetto le date delle registrazioni dei colloqui, coincidenti con momenti critici per l'imprenditore inadempiente, che si sarebbe precostituito la prova di una pretesa illecita inesistente, pur avendo beneficiato di un prestito lecito, ma la prospettazione difensiva trascura le logiche argomentazioni dei giudici di merito, che attribuiscono rilievo ad elementi ricavabili dai suddetti colloqui, non considerati dal ricorso. In particolare, è stato valorizzato il riferimento ai lavori di impiantistica da eseguire presso la villa in costruzione del sindaco, risultante dal colloquio dell'8 giugno, non menzionati né contestati dal ricorrente, ma, soprattutto, è stato valorizzato l'autonomo e spontaneo riferimento del ricorrente a futuri lavori pubblici da assegnare e a future possibilità di guadagno ("ma mò vediamo qualche altra cosicella...appena sappiamo che esce qualche altro lavoro"), che confermano la versione del [OSCURATO:PERSONA] sulla capacità del ricorrente di condizionare l'assegnazione degli appalti, pretendendo dazioni illecite a titolo di ringraziamento. Anche la dedotta tempistica sospetta dei colloqui è depotenziata dalla conforme valutazione dei giudici di merito, che, oltre a dare atto del riscontro del prelievo di 2 mila euro dal conto della società proprio 18 giugno 2020, hanno evidenziato che la dazione seguiva di qualche giorno la liquidazione del SAL n. 2 di 33.210,00 euro con determina del 4 giugno 2020 (pag. 10 sentenza di primo grado); dato documentale, questo, che oggettivamente contrasta con il profilo di imprenditore inaffidabile, inadempiente e non puntuale nell'esecuzione dei lavori ,né la circostanza che il SAL precedente fosse stato in gran parte assorbito da un pignoramento presso terzi prova l'assunto difensivo, come ritenuto in sentenza. Anzi, come lucidamente osservato dai giudici di merito, un simile profilo di inaffidabilità imprenditoriale risulta ben poco compatibile con l'assegnazione di due appalti nel settore della pubblica illuminazione, cui il sindaco aveva assegnato centralità nella propria campagna elettorale, garantendone efficientamento e funzionalità, specie considerando che al [OSCURATO:PERSONA] era già affidata la manutenzione della pubblica illuminazione, sicché si trattava di imprenditore ben noto al sindaco. 1.5. Anche gli elementi dichiarativi e documentali, addotti a supporto di tale profilo negativo dell'imprenditore, sono stati disattesi dai giudici di merito con argomentazioni logiche, rilevando che: 1) non risultavano iniziative assunte dall'amministrazione per sollecitare la consegna dei lavori- a differenza del Comune di Marzi che l'anno successivo aveva deliberato la risoluzione del contratto-; 2) il dedotto timore di perdere i finanziamenti per il mancato rispetto dei termini di consegna dei lavori non aveva trovato alcun riscontro negli atti; 3) appena quattro giorni dopo la consegna della prima  tranche  in data 8 giugno 2020, il [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato una pec agli uffici comunali attestante la ultimazione dei lavori, ad eccezione delle sim che dovevano essere consegnate dalla stazione 7appaltante (pag. 14-15); problema al quale si riconnettono le ripetute convocazioni e interlocuzioni con l'imprenditore, che, oltre ai chiarimenti trasfusi nel verbale di verifica dello stato dei luoghi del 17 luglio 2020, aveva fornito piana spiegazione in dibattimento e confermato di aver risolto il problema, tant'è che alla data del 22 luglio 2020 era ancora in credito nei confronti del Comune, ma non l'aveva ottenuto per mancanza di liquidità dell'ente; 4) lo stesso ricorrente aveva affermato che i lavori erano stati consegnati senza pregiudizio per il Comune, attribuendosene il merito (pag. 15) e le verifiche erano avvenute in contraddittorio con tutti i tecnici comunali, come risultante dal verbale del 17 luglio 2020 (pag. 16). 2. Decisiva smentita della tesi difensiva e della causale lecita delle dazioni proviene, in primo luogo, dall'argomentazione logica dei giudici di merito, che hanno evidenziato la radicale inconciliabilità del prestito erogato al [OSCURATO:PERSONA], asseritamente nell'interesse comunale, senza richiedere una ricognizione di debito o una qualsiasi garanzia, pur essendo il ricorrente consapevole della inaffidabilità imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi costanti problemi di liquidità. In secondo luogo, la tesi non trova idoneo supporto nelle testimonianze a difesa, puntualmente analizzate, che non resistono alle logiche considerazioni dei giudici di merito. 2.1. La testimonianza del Montagna è stata ritenuta inattendibile alla luce del colloquio del 15 luglio e della mancata dimostrazione del prestito erogato dal ricorrente al [OSCURATO:PERSONA], attesa la insufficienza della prova del prelievo di duemila euro dal conto del [OSCURATO:PERSONA] il 6 febbraio 2020, che oggettivamente nulla dice della causale, invece, affidata al racconto del Montagna, che l'avrebbe appresa dal [OSCURATO:PERSONA] stesso, il quale poco prima di consegnare la somma avrebbe contato le banconote in presenza dell'amico; circostanza, questa, logicamente ritenuta anomala perché superflua appena dopo il prelevamento della somma (pag. 16). Né la valutazione di inattendibilità è stata modificata dall'archiviazione della posizione del Montagna, in quanto la tesi del prestito è risultata smentita dai colloqui registrati e da quelli intercettati. 2.2. Analogamente ininfluente è stata ritenuta, con argomentazione logica, la testimonianza del Guerra, creditore del [OSCURATO:PERSONA] per lavori eseguiti presso la sua villa in costruzione, in quanto il teste ha riferito circostanze confermate dai colloqui registratif ovvero la stretta correlazione tra le somme dovute dal [OSCURATO:PERSONA] e il debito del [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, ma nulla ha potuto ovviamente riferire sulla causale delle dazioni. Come indicato in sentenza, i colloqui dimostrano l'urgenza del [OSCURATO:PERSONA] di ottenere la consegna del denaro, secondo i tempi chiaramente scanditi anche dai messaggi, che il ricorso trascura del tutto, ma dai quali risultano le pressanti sollecitazioni rivolte al [OSCURATO:PERSONA] sin dal 4 giugno 2020, la 8correlazione tra la dazione e il credito del Guerra nell'imminenza dell'incontro dell'8 giugno 2020, ma, soprattutto, l'appuntamento fissato per fine mese- dopo la consegna dei lavori il 12 giugno-, rinviato al 15 luglio, ma preceduto da un messaggio minatorio ("tranquillo arriverà presto il momento che mi chiamerai. Sono dieci giorni che ti sto aspettando, oltre alle telefonate che ti sto facendo. Purtroppo, sei poco serio. Saprò come regolarmi", pag. 4-5 sentenza di primo grado). 2.3. Identica valutazione è stata espressa per la testimonianza del Curcio, collaboratore del sindaco al quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva confidato di essere stato aiutato dal sindaco, essendo stato il teste ad ipotizzare che l'aiuto consistesse in un prestito in danaro, anche in mancanza di una confidenza del [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Parimenti esclusa è la rilevanza della testimonianza dell'Esposito, dipendente del [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle minacce dirette al ricorrente a causa delle ripetute sollecitazioni, che infastidivano il [OSCURATO:PERSONA], avendo i giudici logicamente evidenziato la genericità della testimonianza, che non collocava temporalmente l'episodio, dato, questo, invece rilevante, né il teste aveva potuto riferire delle ragioni delle sollecitazioni, ugualmente compatibili con la versione del denunciante. 3. Ne deriva che le censure difensive cedono a fronte di una motivazione analitica, logica e puntuale, centrata sulla decisività dei colloqui intercettati, che riscontrano la versione del [OSCURATO:PERSONA] anche quanto ai poteri di ingerenza e incidenza nelle gare per l'affidamento degli appalti, stante l'autonomo riferimento del ricorrente a lavori futuri nel colloquio del 15 luglio 2020 ;  di cui nuovamente il ricorso propone una lettura riduttiva, in linea con la tesi del ricorrente. Correttamente i giudici hanno sottolineato che la prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale comprende qualsiasi forma di abuso costrittivo, che faccia leva sull'esercizio dei poteri spettanti all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale e, nel caso di specie, tenuto conto della situazione del [OSCURATO:PERSONA], già addetto alla manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione e aggiudicatario di due appalti nello stesso settore, nel quale il sindaco si era impegnato in campagna elettorale a riprova del potere programmatico dell'azione amministrativa, la perdita di  chance  future prospettata al [OSCURATO:PERSONA] risultava credibile per la vittima, costretta ad aderire alle indebite pretese pur di evitare un male ingiusto. Larga parte della motivazione è, inoltre, dedicata alle pressioni esercbte sul [OSCURATO:PERSONA] con ripetute sollecitazioni e messaggio ed all'analisi del colloquio del 15 luglio per evidenziare lo stato di esasperazione dell'imprenditore, stanco di essere tartassato e pressato dal ricorrente, indipendentemente dai toni apparentemente concilianti dell'ultima conversazione (pag. 19-20). 9In proposito deve osservarsi che, il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita, e che l'abuso costrittivo del pubblico agente può attuarsi anche mediante una minaccia implicita, allusiva, ovvero che abbia assunto forma esortativa o di metafora, purché sia comunque idonea ad incutere nella persona offesa, in relazione alla personalità dell'agente ed alle circostanze del caso concreto, il timore di un danno ingiusto, così coartandone la volontà (Sez. 6, n. 33653 dei 14/09/2020, Bonalumi, Rv. 279924-02): principi, questi, di cui i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al  pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.                         P.Q.MDott.ssc            C'trinude 10P.Q.MDott.ssc            C'trinude 10
Sentenza Cassazione n. 11118/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris