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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:C:2006:32
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62005CJ0069_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa

[OSCURATO:PERSONA]:

Inadempimento di uno Stato – Mancata presentazione, entro il 1° luglio 2001 e comunque entro il 30 giugno 2002, delle relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti di Stato esistenti nel settore agricolo negli anni 2000 e 2001 – Art. 88, n. 1, del Trattato CE e art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) (GU L 83, pag. 1) – Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C/28/02) (GU C 28, pag. 2; versione rettificata GU C 232, pag. 19)

[OSCURATO:PERSONA]:

1) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo presentano entro il 1° luglio 2001 e comunque entro il 30 giugno 2002, le relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti di Stato esistenti nel settore agricolo negli anni 2000 e 2001, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 88, n. 1, CE e 21 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE], come attuati dalla comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo», pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1° febbraio 2000. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62005CJ0069_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA]: Inadempimento di uno Stato – Mancata presentazione, entro il 1° luglio 2001 e comunque entro il 30 giugno 2002, delle relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti di Stato esistenti nel settore agricolo negli anni 2000 e 2001 – Art. 88, n. 1, del Trattato CE e art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) (GU L 83, pag. 1) – Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C/28/02) (GU C 28, pag. 2; versione rettificata GU C 232, pag. 19) [OSCURATO:PERSONA]: 1) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo presentano entro il 1° luglio 2001 e comunque entro il 30 giugno 2002, le relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti di Stato esistenti nel settore agricolo negli anni 2000 e 2001, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 88, n. 1, CE e 21 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE], come attuati dalla comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo», pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1° febbraio 2000. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.
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