CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 agosto 1992
Cassazione n. 27650/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/1992 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C(9 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen.; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia, rispettivamente, l'insussistenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e la mancata concessione delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondati perché paventano carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente, ,esauriente e conforme con la disamina dei dati probatori (si vedano pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente