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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 23216/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 30917/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del co- mune difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricors4, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ritenendo che non ne sussistessero i presupposti, considerato il valore non irrilevante del telaio oggetto del tentato furto e il danno complessivamente arrecato per l'azione di danneggia- mento/smontaggio che è stata intrapresa prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

In tal senso la pronuncia impugnata appare in linea con il costante dictum di questa Corte di legittimità secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio ca- gionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo ri- guardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti N. 30917/2022 R.G. pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "resa, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (così Sez. 4, n. 6635 del 19/1/2017, Sicu, Rv. 269241; conf.

Sez.

Un. n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo .r P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 30917/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del co- mune difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricors4, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili. I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ritenendo che non ne sussistessero i presupposti, considerato il valore non irrilevante del telaio oggetto del tentato furto e il danno complessivamente arrecato per l'azione di danneggia- mento/smontaggio che è stata intrapresa prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. In tal senso la pronuncia impugnata appare in linea con il costante dictum di questa Corte di legittimità secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio ca- gionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo ri- guardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti N. 30917/2022 R.G. pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "resa, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (così Sez. 4, n. 6635 del 19/1/2017, Sicu, Rv. 269241; conf. Sez. Un. n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914). 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo .r P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2023
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