CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 39408/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della Ci,i:tCi3 orx Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]!ara MCITO. - Rilevato che la difesa lamenta: i Viziodi-irDlivattene in relazione all'applicazione della recidiva qualificata; o 1,--3ge! e \tizie di motivazione in relazione alla quantificazione rkHa nona Dlazone degli artt. 99, comma 4, cod. pen., 544, 545 cod rirc,c° een., motivdzione con riferimento alla mancata esclusione della corit ,:st;.d., ct..;;E)Hic..3td, Ritenuto, quanto alla recidiva, che la irnpugn3L e sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo H Corte Ji :riento evic:enzinto l'accresciuta pericolosità sociale dell'impu , de; precedenti penali annoverati di natura specif e;r2. ed rì , -:en::.,idertzione dei fatto che il ricorrente si sia determinato a dernque: -E: mentre iq-a sottoposto E:le misure della sorveglianza speciale, dell'o:::!:hgc, e del'oeblige di presentazione alla polizia giudiziaria. Rilevato che la motivazione soddisfa i 17r - ì:;,:. er:Linc ari H ciuesT, seee (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marci,:ur..', L 251(392; Sez.. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039- 01). Ritenuto, quanto alle doglianze attinent lAa pena, che la Corte di merito ha giustificato in modo cenT -Lio e Len (2-21;Urdbije :n questa sede la scelta sanzionatoria adottata, la quale i rimesso all'apprezzamento dei giudice Considerato che, nel giudizio di cassaziune, e e rimo,L.io ci cerft. ,,ìr,,Ei che miri ad una nuova valutazione della congruità Jelia penL-: non sia frutto di mero arbitrio o di un ragion.T:iin..)e ("_!CL O (5c17... 5 , 11. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 2591 ,12,. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve eS.:.;ei -C: dichian.lb:i inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle so ii -cces'uli e s,e-ort-H di euro tremila in favore della Cassa delle arni-nehde, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e conda-x: dele spese processuali e della somma di euro in Vas ca dolo ammende. Così deciso il 10 luglio 2023