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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 23710/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9123/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9848/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce un unico motivo con il quale lamenta la contraddittorietà della motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che trattasi di motivo non consentito, siccome riproduttivo di analoga censura svolta in appello e, comunque, poiché prospetta enunciati interpretativi in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte; considerato, invero, che il Giudice di appello ha ancorato il diniego della causa di esclusione della punibilità alla duplice circostanza dell'ammissione da parte dell'imputato del porto dell'arma da taglio per difesa personale e dal contesto in cui l'arma stessa fu rinvenuta (intervento dei Carabinieri in esito a una aggressione fisica all'ex coniuge), inferendone la natura tutt'altro che tenue dell'offesa, altresì valorizzando le dimensioni dell'arma da taglio; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23710/2025 Roma, lì, 24/06/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9123/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9848/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]   Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce un unico motivo con il quale lamenta la contraddittorietà della motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;  ritenuto che trattasi di motivo non consentito, siccome riproduttivo di analoga censura svolta in appello e, comunque, poiché prospetta enunciati interpretativi in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte; considerato, invero, che il Giudice di appello ha ancorato il diniego della causa di esclusione della punibilità alla duplice circostanza dell'ammissione da parte dell'imputato del porto dell'arma da taglio per difesa personale e dal contesto in cui l'arma stessa fu rinvenuta (intervento dei Carabinieri in esito a una aggressione fisica all'ex coniuge), inferendone la natura tutt'altro che tenue dell'offesa, altresì valorizzando le dimensioni dell'arma da taglio; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23710/2025 Roma, lì, 24/06/2025
Sentenza Cassazione n. 23710/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris