CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 24609/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 16/01/2025 dalla Corte d'Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio, riformava parzialmente la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bologna, in data 10/02/2023, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, loro ascritti in concorso al capo 1) e - quanto al solo [OSCURATO:PERSONA] - al capo 2) della rubrica. v In particolare, la Corte d'Appello concedeva ad entrambi i predetti imputati le attenuanti generiche, rideterminando il trattamento sanzionatorio e dichiarando inammissibili le residue censure. 2. Avverso tale decisione, i due imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori. In data 28/03/2025, il [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, ha rinunciato al ricorso, con dichiarazione successivamente trasmessa dal direttore del predetto istituto. Analoga dichiarazione di rinuncia è stata resa dal [OSCURATO:PERSONA], e trasmessa dal difensore di quest'ultimo in data 02/04/2025. Nessun dubbio può quindi porsi in ordine alla sopravvenuta inammissibilità dei ricorsi, conseguente alle dichiarazioni di rinuncia di entrambi gli imputati: questi ultimi devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che appare equo quantificare in Euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] é éstensore Il