CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 16279/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esta Francesco, rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Locri –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata; -controricorrente– avverso la sentenza n. 2543/2021 della Commissione tributaria regionale per la Calabria, depositata in data 14.7.2021, non notificata; udita la relazione svolta all’udienza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI Rilevato che: 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 2543/2021 della C.T.R. di [OSCURATO:PERSONA], che, accogliendo integralmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, confermava la pronuncia del OGGETTO: IRAP riscossione -Rinuncia al ricorso cassazione -estinzione giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di intimazione n. 094201690053466 2.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 3. E’ stata fissata l’udienza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.La società ricorrente ha depositato telematicamente, in data 25.2.2025, dichiarazione di rinuncia al ricorso, firmata dal difensore e dal legale rappresentante della società, con la quale dichiara di non aver più interesse a coltivare il giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022. 2. La cancelleria ha regolarmente comunicato all’Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Procura Generale l’atto di rinuncia. 3. Constatata la regolarità della rinuncia, ai sensi del secondo comma dell’art. 390 c.p.c., il giudizio può essere dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. 4. Non ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del la parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])