CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38673/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; q/ OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; rilevato che i motivi, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 e 341 bis cod. pen., sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); considerato, in particolare, che la Corte territoriale ha affermato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la sua condotta non era consistita in una resistenza passiva, avendo egli spintonato i militari, cercando di colpirli con calci e pugni, tanto da finire a terra con essi e da ingaggiare una vera e propria colluttazione, terminata solo con l'apposizione delle manette; considerato, inoltre, che la Corte di appello ha rilevato che le frasi pronunciate erano offensive dell'onore e del prestigio dei Pubblici ufficiali e, come precisato dal giudice di primo grado, la condotta è stata posta in essere innanzi senz'altro a [OSCURATO:PERSONA], amico dell'imputato, e [OSCURATO:PERSONA] Rodrigues, oltre che a una pluralità di soggetti, anch'essi frequentatori dell'esercizio, cosicché il motivo con cui si contesta la mancata presenza di più persone in grado di percepire le frasi potenzialmente offensive risulta smentito da tali precisi rilievi; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C