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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 35912/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17945/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.tiMaurizio Paniz, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 23a; -ricorrente- contro Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona dei legal i rappresentant i p.t. , rappresentati per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e presso di questa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Venezia, n. 269/2017, pubblicata il 5 dicembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 3 luglio 2014 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il provvedimento della Ragioneria dello Stato di Belluno del 29 maggio 2014 avente ad oggetto il recupero erariale di € 16.565,88, chiedendo la sospensione dello stesso e l’accertamento dell’intervenuta prescrizione quinquennale o decennale di ogni avversa pretesa.

Essa ha domandato, quindi, che fosse dichiarato che nulla era da lei dovuto alle controparti e, in subordine, che fosse ridotto l’importo richiesto in ragione dell’eccepita prescrizione, con condanna delle parti resistenti a restituirle le somme illegittimamente percepite.

La ricorrente ha esposto: di essere stata dapprima in servizio presso l’ente pubblico Poste italiane; di essere stata in seguito posta in comando presso il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della MCTC; di essere stata infine trasferita e collocata nei ruoli di detto Ministero con decorrenza 1° marzo 2001 e posizione economica B2; di avere conservato “l’anzianità maturata e il trattamento economico, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam delle differenze con il trattamento previsto per la qualifica di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito di futuri miglioramenti economici”.

Essa ha pure evidenziato che la dicitura in busta paga di “assegno personale pensionabile e codice 520/003” era stata mantenuta fino a dicembre 2004, mentre il codice era rimasto uguale sino ad aprile 2014, benché la detta dicitura fosse divenuta “assegno pers. pensionabile riassorbibile”. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato, infine, che il 15 aprile 2014 le era stato comunicato che l’assegno ad personama lei attribuito non risultava essere mai stato riassorbito.

Il Tribunale di Belluno, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3/2015, ha dichiarato il difetto di legittimazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e accertato la prescrizione del credito della P.A. per il periodo sino all’11 aprile 2004, rigettando il ricorso per il resto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti hanno resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di alcuni fatti pacifici quali: a) la differenza, al momento del suo definitivo passaggio a ruolo, dell’entità del suo assegno ad personam rispetto alla differenza fra il trattamento economico esistente a quella data e quello di destinazione; b) l’avvenuta liquidazione in suo favore da parte del Ministero, a fronte della menzionata differenza, di un’indennità di amministrazione non altrimenti prevista; c) il pagamento dell’assegno ad personamcon il codice 520/003 con la dicitura ass. personale pensionabile; d) la circostanza che la dicitura in busta paga di “assegno personale pensionabile” era stata mantenuta fino a dicembre 2004, mentre il codice 520/003, che denotava la natura non riassorbibile dell’assegno, era rimasto uguale sino ad aprile 2014.

Essa contesta, altresì, l’omessa motivazione della sentenza e l’omessa decisione di un motivo di appello.

La doglianza è inammissibile.

In ordine alla contestazione dell’omesso esame di fatti, si osserva che, nella specie, ricorre un’ipotesi di c.d. doppia conforme, con la conseguenza che tale contestazione non può essere sollevata nella presente sede.

Non può sostenersi, in questa controversia, come, al contrario, afferma la ricorrente nella sua memoria, che sia mancata “un’informazione probatoria”, la quale comporterebbe la non configurabilità di una c.d. doppia conforme, dovendosi tenere conto che la corte territoriale ha descritto con precisione la vicenda della lavoratrice da pagina 4 in poi della sentenza impugnata.

In ogni caso, ove le doglianze della ricorrente sul punto dovessero essere qualificate come riferite alla denuncia di un ipotetico travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, si rileva che esso non è più deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché a fortiori se ne deve escludere la denunciabilità in caso di c.d. doppia conforme, stante la preclusione di cui all’art. 348ter, ultimo comma, c.p.c. (Cass., Sez.

L, n. 24395 del 3 novembre 2020).

Peraltro, nessuno dei fatti elencati è decisivo, considerato che quelli riportati sub a) e sub b) non escludono la natura riassorbibile dell’assegno ad personam, mentre quelli sub c) e sub d) sono irrilevanti, atteso che, come riporta la stessa ricorrente, fin da dicembre 2004 era comparsa su tutti i cedolini del suo stipendio la dicitura “assegno pers.

Pensionabile riassorbibile”.

A fronte di tale chiara dicitura, che confermava come il citato assegno non fosse riassorbibile, la menzione di un codice non esatto è priva di valore, dovendosi altresì tenere conto che, come rilevato dalla corte territoriale a pagina 4 della sentenza contestata, la dipendente già sapeva, al tempo del suo trasferimento in ruolo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che avrebbe mantenuto “l’anzianità maturata e il trattamento economico, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam delle differenze con il trattamento previsto per la qualifica di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito di futuri miglioramenti economici”.

Per ciò che concerne l’omessa motivazione e l’omessa pronuncia, si rileva che la ricorrente si è doluta della mancata valutazione di risultanze documentali, circostanza che, però, non si traduce in una assenza di motivazione od in una non decisione.

La sentenza impugnata è, comunque, pienamente motivata e ha esaminato tutte le questioni rilevanti sollevate in appello dalla ricorrente.

Nella sua memoria conclusiva la ricorrente ha evidenziato che vi sarebbe stata una lesione del suo affidamento e ha chiesto l’applicazione dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2023.

Essa ha fatto riferimento alle sue condizioni personali ed all’eccessivo disagio economico provocato dalla richiesta restitutoria, nonché ai documenti versati in causa attestanti gli impegni di spesa già in essere, all’entità della decurtazione in busta paga (quasi € 500,00) a fronte di impegni economici notevoli presi quando poteva fare affidamento sulla retribuzione sempre percepita.

La ricorrente ha menzionato le spese per l’abitazione, per TASI, TARI ed IMU, per acquisti di elettrodomestici, per energia elettrica, telefono fisso, servizio idrico, GPL, assicurazione casa, ciclomotore, vita ed auto, manutenzione auto, passaggio proprietà auto, bollo auto, abbonamento tv, spese mediche, tassa iscrizione scolastica, buoni pasto del figlio di 18 anni ed abbonamento autobus e ha messo in luce di essersi separata dal marito, il quale pagava solo ogni sei mesi il mantenimento del figlio.

Ha dedotto, altresì, che l’assegno ad personamera stato corrisposto dal 2001 al 2014 senza riserva alcuna, se non addirittura con diciture che ne confermavano la definitività.

Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che dette circostanze non sono state allegate nel ricorso introduttivo.

Inoltre, si sottolinea che praticamente tutte tali spese rientrano fra quelle comunemente sostenute da una famiglia e che, quindi, non può ritenersi che la ricorrente abbia assunto impegni troppo gravosi solo perché contava sul c.d. assegno ad personam.

In aggiunta a ciò, si evidenzia che: - la lavoratrice ben sapeva fin dall’inizio che il principio generale in materia nell’ordinamento italiano era quello del riassorbimento dell’assegno ad personam, per cui la mancanza di tale riassorbimento rendeva - il credito della P.A. è stato dichiarato prescritto fino al 2004 , con la conseguenza che nulla è stato riscosso per il periodo antecedente; -il recupero della somma avviene tramite rate mensili; - contenziosi giudiziari di carattere similare avevano trovato soluzione contraria alla tesi della ricorrente almeno dal 2010 (cfr. Cass., Sez.L, n. 23474 del 19 novembre 2010), per cui la beneficiaria del pagamento ben avrebbe dovuto almeno da tale epoca avere contezza dell’illegittimità del pagamento dell’assegno ad personam; -ogni riferimento esplicito all’assegno personale pensionabile era scomparso dal dicembre 2004; -la menzione del codice 520/003 era del tutto secondaria e non aveva valenza univoca.

Non può ritenersi, quindi, che sia stato leso un legittimo affidamento della ricorrente di qualunque genere in ordine alla spettanza dell’importo in esame nei termini di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2023 ed alla stregua della più recente giurisprudenza CEDU in materia di recupero di pagamenti indebiti della P.A. in ambito lavorativo(Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 11 febbraio 2021 -Ricorso n. 4893/13 - [OSCURATO:PERSONA] contro l’Italia), e si deve ritenere che le modalità di recupero del credito della P.A. sianostate, comunque, eque. 2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 202 d.P.R. n. 3 del 1957, 3, comma 57, leggen. 537 del 1993, 53, comma 10, della legge n. 449 del 1997, nonché l’omessa, apparente od incomprensibile motivazione della sentenza impugnata.

In particolare, sostiene la lavoratrice che il giudice di appello si sarebbe limitato ad affermare un aprioristico giudizio di identità fra il caso in esame e quello trattato dalle sentenze n. 20557 del 2016 e 17213 del 2013 della Corte di cassazione, senza valutare i rispettivi elementi fattuali e facendo riferimento ad un generico concetto di omogeneità delle posizioni lavorative.

Essa sostiene pure che la fattispecie in questione non avrebbe un petitum identico a quello della sentenza n. 20557 del 2016della S.C. siccome essa si era trasferita definitivamente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prima che l’ente Poste divenisse una spa.

Non sarebbe stata valutata correttamente, poi, l’applicazione dell’art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e dell’art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, nonché la giurisprudenza di legittimità che si era occupata di vicende similari.

La doglianza è in parte inammissibile ed in parte infondata.

Sono inammissibili le contestazioni concernenti la motivazione, la quale è chiara e completa, essendovi espliciti riferimenti a decisioni di questa S.C. e al loro contenuto.

Quanto alle violazioni di legge prospettate, esse sono infondate.

Alriguardo, trova applicazione la ratio decidendi della sentenza della S.C., Sez.

L, per la quale, in materia di pubblico impiego, l’art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1997 - che prevede la non riassorbibilità dell'assegno ad personam spettante nei casi di passaggio di carriera di cui all’art. 202 del T.U. n. 3 del 1957 ad altra posizione con trattamento economico inferiore - non si applica in relazione alle assegnazioni al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni del personale dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, disposte ai sensi dell’art. 6 della legge n. 71 del 1994, non essendovi in tal caso passaggio di carriera nella stessa o in altra amministrazione, ma solo un'assegnazione provvisoria con successivo reinquadramento nei ruoli organici del Ministero; ne consegue la legittimità del riassorbimento dell'assegno ad personam, già corrisposto al citato personale, per effetto della dinamica retributiva del trattamento economico.

Si tratta di principio consolidato, confermato anche dalla successiva sentenza della S.C., Sez. 6-L, n. 5919 del 24 marzo 2015 e dalla decisione della Sez.

L, n. 18850 del 26 settembre 2016, per la quale non costituisce passaggio di carriera il trasferimento del dipendente dell’Amministrazione postale “ad altra Amministrazione statale (presso cui il lavoratore si trovava in posizione di comando) effettuato ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.l. 12 maggio 1995 n.163, del 1995, convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273, verificandosi -in questo caso - solo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto medesimo assimilabile alla cessione del contratto (Cass., SU, n. 503 del12 gennaio 2011).

Si deve affermare, quindi, che, in tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell’ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento.

Invero, prendendo le mosse dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, munito all’epoca di giurisdizione esclusiva sulle controversie di lavoro pubblico (vedi, per tutte, Cons.

Stato, Ad. plen, n. 8 del 16 marzo 1992) questa S.C. ha già evidenziato che l’art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, richiamato dall’art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, non è espressione di un principio generale, applicabile indistintamente a tutti i dipendenti pubblici, dovendosi interpretare la norma nel senso che la disciplina relativa all’assegno ad personam,utile a pensione, attribuibile agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova posizione lavorativa, concerne esclusivamente i casi di passaggio di carriera presso la stessa Amministrazione statale o anche diversa amministrazione, purché statale, non anche i passaggi nell’ambito di Amministrazione non statale, ovvero tra diverse Amministrazioni non statali o da una di esse allo Stato e viceversa.

Infatti, la detta norma risponde alla precipua finalità di evitare che il mutamento di carriera nell’ambito dell’organizzazione burocratica dello Stato comporti, per gli interessati, un regresso nel trattamento economico raggiunto, ma di regresso può parlarsi soltanto confrontando posizioni omogenee nel contesto di un sistema burocratico unitario, entro il qualeil dipendente statale si sposti con le modalità previste per il passaggio ad altra Amministrazione o ad altra carriera, compreso il caso dell’accesso per concorso, secondo le disposizioni statutarie.

Sussistono, dunque, limiti soggettivi e oggettivi all’applicabilità della disposizione, che inducono di per sé ad escludere che alla stessa possa essere attribuita una portata estensiva e che il legislatore abbia inteso, con essa, porre un principio di ordine generale, da valere per ogni tipo di passaggio ed indipendentemente dalla natura statale o meno delle organizzazioni nel cui ambito si verifica la mobilità (Cass., Sez.

L, n. 24949 del 24 novembre 2014).

Ne deriva che del tutto irrilevante è la circostanza che, al momento in cui è iniziato il suocomando, Poste non fosse ancora una spa , ma un ente pubblico economico.

Va condiviso, quindi, il richiamo della corte territoriale alla sentenza della S.C., Sez.

L, n. 20557 del 12 ottobre 2016. 3)Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza exart. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite in favore delle parti controricorrenti, che liquida in €2.500,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito; -dà atto che sussiste l’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17945/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.tiMaurizio Paniz, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 23a; -ricorrente- contro Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona dei legal i rappresentant i p.t. , rappresentati per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e presso di questa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Venezia, n. 269/2017, pubblicata il 5 dicembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 3 luglio 2014 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il provvedimento della Ragioneria dello Stato di Belluno del 29 maggio 2014 avente ad oggetto il recupero erariale di € 16.565,88, chiedendo la sospensione dello stesso e l’accertamento dell’intervenuta prescrizione quinquennale o decennale di ogni avversa pretesa. Essa ha domandato, quindi, che fosse dichiarato che nulla era da lei dovuto alle controparti e, in subordine, che fosse ridotto l’importo richiesto in ragione dell’eccepita prescrizione, con condanna delle parti resistenti a restituirle le somme illegittimamente percepite. La ricorrente ha esposto: di essere stata dapprima in servizio presso l’ente pubblico Poste italiane; di essere stata in seguito posta in comando presso il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della MCTC; di essere stata infine trasferita e collocata nei ruoli di detto Ministero con decorrenza 1° marzo 2001 e posizione economica B2; di avere conservato “l’anzianità maturata e il trattamento economico, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam delle differenze con il trattamento previsto per la qualifica di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito di futuri miglioramenti economici”. Essa ha pure evidenziato che la dicitura in busta paga di “assegno personale pensionabile e codice 520/003” era stata mantenuta fino a dicembre 2004, mentre il codice era rimasto uguale sino ad aprile 2014, benché la detta dicitura fosse divenuta “assegno pers. pensionabile riassorbibile”. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato, infine, che il 15 aprile 2014 le era stato comunicato che l’assegno ad personama lei attribuito non risultava essere mai stato riassorbito. Il Tribunale di Belluno, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3/2015, ha dichiarato il difetto di legittimazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e accertato la prescrizione del credito della P.A. per il periodo sino all’11 aprile 2004, rigettando il ricorso per il resto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti hanno resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di alcuni fatti pacifici quali: a) la differenza, al momento del suo definitivo passaggio a ruolo, dell’entità del suo assegno ad personam rispetto alla differenza fra il trattamento economico esistente a quella data e quello di destinazione; b) l’avvenuta liquidazione in suo favore da parte del Ministero, a fronte della menzionata differenza, di un’indennità di amministrazione non altrimenti prevista; c) il pagamento dell’assegno ad personamcon il codice 520/003 con la dicitura ass. personale pensionabile; d) la circostanza che la dicitura in busta paga di “assegno personale pensionabile” era stata mantenuta fino a dicembre 2004, mentre il codice 520/003, che denotava la natura non riassorbibile dell’assegno, era rimasto uguale sino ad aprile 2014. Essa contesta, altresì, l’omessa motivazione della sentenza e l’omessa decisione di un motivo di appello. La doglianza è inammissibile. In ordine alla contestazione dell’omesso esame di fatti, si osserva che, nella specie, ricorre un’ipotesi di c.d. doppia conforme, con la conseguenza che tale contestazione non può essere sollevata nella presente sede. Non può sostenersi, in questa controversia, come, al contrario, afferma la ricorrente nella sua memoria, che sia mancata “un’informazione probatoria”, la quale comporterebbe la non configurabilità di una c.d. doppia conforme, dovendosi tenere conto che la corte territoriale ha descritto con precisione la vicenda della lavoratrice da pagina 4 in poi della sentenza impugnata. In ogni caso, ove le doglianze della ricorrente sul punto dovessero essere qualificate come riferite alla denuncia di un ipotetico travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, si rileva che esso non è più deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché a fortiori se ne deve escludere la denunciabilità in caso di c.d. doppia conforme, stante la preclusione di cui all’art. 348ter, ultimo comma, c.p.c. (Cass., Sez. L, n. 24395 del 3 novembre 2020). Peraltro, nessuno dei fatti elencati è decisivo, considerato che quelli riportati sub a) e sub b) non escludono la natura riassorbibile dell’assegno ad personam, mentre quelli sub c) e sub d) sono irrilevanti, atteso che, come riporta la stessa ricorrente, fin da dicembre 2004 era comparsa su tutti i cedolini del suo stipendio la dicitura “assegno pers. Pensionabile riassorbibile”. A fronte di tale chiara dicitura, che confermava come il citato assegno non fosse riassorbibile, la menzione di un codice non esatto è priva di valore, dovendosi altresì tenere conto che, come rilevato dalla corte territoriale a pagina 4 della sentenza contestata, la dipendente già sapeva, al tempo del suo trasferimento in ruolo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che avrebbe mantenuto “l’anzianità maturata e il trattamento economico, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam delle differenze con il trattamento previsto per la qualifica di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito di futuri miglioramenti economici”. Per ciò che concerne l’omessa motivazione e l’omessa pronuncia, si rileva che la ricorrente si è doluta della mancata valutazione di risultanze documentali, circostanza che, però, non si traduce in una assenza di motivazione od in una non decisione. La sentenza impugnata è, comunque, pienamente motivata e ha esaminato tutte le questioni rilevanti sollevate in appello dalla ricorrente. Nella sua memoria conclusiva la ricorrente ha evidenziato che vi sarebbe stata una lesione del suo affidamento e ha chiesto l’applicazione dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2023. Essa ha fatto riferimento alle sue condizioni personali ed all’eccessivo disagio economico provocato dalla richiesta restitutoria, nonché ai documenti versati in causa attestanti gli impegni di spesa già in essere, all’entità della decurtazione in busta paga (quasi € 500,00) a fronte di impegni economici notevoli presi quando poteva fare affidamento sulla retribuzione sempre percepita. La ricorrente ha menzionato le spese per l’abitazione, per TASI, TARI ed IMU, per acquisti di elettrodomestici, per energia elettrica, telefono fisso, servizio idrico, GPL, assicurazione casa, ciclomotore, vita ed auto, manutenzione auto, passaggio proprietà auto, bollo auto, abbonamento tv, spese mediche, tassa iscrizione scolastica, buoni pasto del figlio di 18 anni ed abbonamento autobus e ha messo in luce di essersi separata dal marito, il quale pagava solo ogni sei mesi il mantenimento del figlio. Ha dedotto, altresì, che l’assegno ad personamera stato corrisposto dal 2001 al 2014 senza riserva alcuna, se non addirittura con diciture che ne confermavano la definitività. Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che dette circostanze non sono state allegate nel ricorso introduttivo. Inoltre, si sottolinea che praticamente tutte tali spese rientrano fra quelle comunemente sostenute da una famiglia e che, quindi, non può ritenersi che la ricorrente abbia assunto impegni troppo gravosi solo perché contava sul c.d. assegno ad personam. In aggiunta a ciò, si evidenzia che: - la lavoratrice ben sapeva fin dall’inizio che il principio generale in materia nell’ordinamento italiano era quello del riassorbimento dell’assegno ad personam, per cui la mancanza di tale riassorbimento rendeva - il credito della P.A. è stato dichiarato prescritto fino al 2004 , con la conseguenza che nulla è stato riscosso per il periodo antecedente; -il recupero della somma avviene tramite rate mensili; - contenziosi giudiziari di carattere similare avevano trovato soluzione contraria alla tesi della ricorrente almeno dal 2010 (cfr. Cass., Sez.L, n. 23474 del 19 novembre 2010), per cui la beneficiaria del pagamento ben avrebbe dovuto almeno da tale epoca avere contezza dell’illegittimità del pagamento dell’assegno ad personam; -ogni riferimento esplicito all’assegno personale pensionabile era scomparso dal dicembre 2004; -la menzione del codice 520/003 era del tutto secondaria e non aveva valenza univoca. Non può ritenersi, quindi, che sia stato leso un legittimo affidamento della ricorrente di qualunque genere in ordine alla spettanza dell’importo in esame nei termini di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2023 ed alla stregua della più recente giurisprudenza CEDU in materia di recupero di pagamenti indebiti della P.A. in ambito lavorativo(Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 11 febbraio 2021 -Ricorso n. 4893/13 - [OSCURATO:PERSONA] contro l’Italia), e si deve ritenere che le modalità di recupero del credito della P.A. sianostate, comunque, eque. 2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 202 d.P.R. n. 3 del 1957, 3, comma 57, leggen. 537 del 1993, 53, comma 10, della legge n. 449 del 1997, nonché l’omessa, apparente od incomprensibile motivazione della sentenza impugnata. In particolare, sostiene la lavoratrice che il giudice di appello si sarebbe limitato ad affermare un aprioristico giudizio di identità fra il caso in esame e quello trattato dalle sentenze n. 20557 del 2016 e 17213 del 2013 della Corte di cassazione, senza valutare i rispettivi elementi fattuali e facendo riferimento ad un generico concetto di omogeneità delle posizioni lavorative. Essa sostiene pure che la fattispecie in questione non avrebbe un petitum identico a quello della sentenza n. 20557 del 2016della S.C. siccome essa si era trasferita definitivamente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prima che l’ente Poste divenisse una spa. Non sarebbe stata valutata correttamente, poi, l’applicazione dell’art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e dell’art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, nonché la giurisprudenza di legittimità che si era occupata di vicende similari. La doglianza è in parte inammissibile ed in parte infondata. Sono inammissibili le contestazioni concernenti la motivazione, la quale è chiara e completa, essendovi espliciti riferimenti a decisioni di questa S.C. e al loro contenuto. Quanto alle violazioni di legge prospettate, esse sono infondate. Alriguardo, trova applicazione la ratio decidendi della sentenza della S.C., Sez. L, per la quale, in materia di pubblico impiego, l’art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1997 - che prevede la non riassorbibilità dell'assegno ad personam spettante nei casi di passaggio di carriera di cui all’art. 202 del T.U. n. 3 del 1957 ad altra posizione con trattamento economico inferiore - non si applica in relazione alle assegnazioni al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni del personale dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, disposte ai sensi dell’art. 6 della legge n. 71 del 1994, non essendovi in tal caso passaggio di carriera nella stessa o in altra amministrazione, ma solo un'assegnazione provvisoria con successivo reinquadramento nei ruoli organici del Ministero; ne consegue la legittimità del riassorbimento dell'assegno ad personam, già corrisposto al citato personale, per effetto della dinamica retributiva del trattamento economico. Si tratta di principio consolidato, confermato anche dalla successiva sentenza della S.C., Sez. 6-L, n. 5919 del 24 marzo 2015 e dalla decisione della Sez. L, n. 18850 del 26 settembre 2016, per la quale non costituisce passaggio di carriera il trasferimento del dipendente dell’Amministrazione postale “ad altra Amministrazione statale (presso cui il lavoratore si trovava in posizione di comando) effettuato ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.l. 12 maggio 1995 n.163, del 1995, convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273, verificandosi -in questo caso - solo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto medesimo assimilabile alla cessione del contratto (Cass., SU, n. 503 del12 gennaio 2011). Si deve affermare, quindi, che, in tema di passaggi di personale e procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, il mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell’ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento. Invero, prendendo le mosse dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, munito all’epoca di giurisdizione esclusiva sulle controversie di lavoro pubblico (vedi, per tutte, Cons. Stato, Ad. plen, n. 8 del 16 marzo 1992) questa S.C. ha già evidenziato che l’art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, richiamato dall’art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, non è espressione di un principio generale, applicabile indistintamente a tutti i dipendenti pubblici, dovendosi interpretare la norma nel senso che la disciplina relativa all’assegno ad personam,utile a pensione, attribuibile agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova posizione lavorativa, concerne esclusivamente i casi di passaggio di carriera presso la stessa Amministrazione statale o anche diversa amministrazione, purché statale, non anche i passaggi nell’ambito di Amministrazione non statale, ovvero tra diverse Amministrazioni non statali o da una di esse allo Stato e viceversa. Infatti, la detta norma risponde alla precipua finalità di evitare che il mutamento di carriera nell’ambito dell’organizzazione burocratica dello Stato comporti, per gli interessati, un regresso nel trattamento economico raggiunto, ma di regresso può parlarsi soltanto confrontando posizioni omogenee nel contesto di un sistema burocratico unitario, entro il qualeil dipendente statale si sposti con le modalità previste per il passaggio ad altra Amministrazione o ad altra carriera, compreso il caso dell’accesso per concorso, secondo le disposizioni statutarie. Sussistono, dunque, limiti soggettivi e oggettivi all’applicabilità della disposizione, che inducono di per sé ad escludere che alla stessa possa essere attribuita una portata estensiva e che il legislatore abbia inteso, con essa, porre un principio di ordine generale, da valere per ogni tipo di passaggio ed indipendentemente dalla natura statale o meno delle organizzazioni nel cui ambito si verifica la mobilità (Cass., Sez. L, n. 24949 del 24 novembre 2014). Ne deriva che del tutto irrilevante è la circostanza che, al momento in cui è iniziato il suocomando, Poste non fosse ancora una spa , ma un ente pubblico economico. Va condiviso, quindi, il richiamo della corte territoriale alla sentenza della S.C., Sez. L, n. 20557 del 12 ottobre 2016. 3)Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza exart. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015). P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite in favore delle parti controricorrenti, che liquida in €2.500,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito; -dà atto che sussiste l’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012,
Sentenza Cassazione n. 35912/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris