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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 35425/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32748/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3293/2018 depositata il 17/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma con sentenza n. 3293/2018, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 2015, con la quale - in giudizio promosso, nel 2009, dinanzi al Tribunale di Frosinone (e poi riassunto dinanzi al Tribunale di Roma), da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] (ex amministratore delegato di Capitalia, prima [OSCURATO:SOCIETA], poi [OSCURATO:SOCIETA]) e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di presidente del collegio sindacale di [OSCURATO:SOCIETA]), in pendenza di altro giudizio promosso, dinanzi al Tribunale di Roma, nel 1998, dallo stesso Santoro e da altri azionisti, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e dei Ciarrapico, poi conclusosi con rigetto della domanda, nel 2001, decisione passata in giudicato nel 2014), al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, quantificati nella somma d € 2.150.969,10, oltre interessi e rivalutazione dal 1994, asseritamente subiti a seguito di illeciti posti in essere dai convenuti che avevano provocato l’azzeramento del valore delle azioni della società [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA], di seguito, ATB), di cui l’attore era stato azionista – era stata dichiarata inammissibile la domanda proposta nei confronti dei Ciarrapico e prescritta quella proposta nei confronti degli altri convenuti, con condanna dell’attore al rimborso delle spese processuali e al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art.96 c.p.c., quantificati in € 5.000,00, in favore di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

In particolare, i giudici di appello hanno rilevato che: a) il Tribunale di Frosinone, adito nel 2009, per gli stessi fatti che avevano formato oggetto del giudizio anteriormente promosso dallo stesso Santoro (e da altri) nel 1998, aveva disposto la separazione delle cause, sospendendo, per i fatti posti in essere fino al 1998, il giudizio, in pendenza del ricorso per cassazione avverso sentenza d’appello che aveva confermato la decisione del 2001 del Tribunale di Roma, e dichiarandosi incompetente, in favore del Tribunale di Roma, per le condotte contestate successive al 1998, cosicché il Santoro aveva riassunto il presente giudizio dinanzi al Tribunale di Roma e i convenuti si erano costituiti, eccependo la carenza di legittimazione attiva, la prescrizione e l’infondatezza nel merito della domanda; b) il Tribunale di Roma adito in riassunzione, qualificata la domanda attrice proposta nei confronti dei Ciarrapico, quali amministratori della ATB, società, come azione ex art.2395 c.c., aveva dichiarato il Santoro carente di legittimazione attiva, essendo il danno patrimoniale allegato consistente nella perdita di valore delle azioni della società conseguente al depauperamento del patrimonio sociale per effetto delle condotte attribuite ai convenuti e quindi in «riflesso del danno del patrimonio sociale, rappresentando pertanto un danno indiretto» e comunque affermando che, «anche a voler ritenere l’azione fondata sull’art.2043 c.c.», la stessa era prescritta per entrambi i Ciarrapico; c) nei confronti degli altri convenuti, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale pur qualificata la domanda come azione ex art.2043 c.c., riteneva fondata l’eccezione di prescrizione, nel termine quinquennale, essendosi i fatti verificati negli anni ’90 e sino ai primi anni 2000, mentre il giudizio era stato introdotto nel 2009.

Nel merito dei motivi di appello, la Corte territoriale ha osservato che: a) i fatti addebitati al [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore della società ATB, poi [OSCURATO:SOCIETA], erano anteriori al 1998, risultando dagli atti (sentenza del GUP di Frosinone del 2/3/2001) che il [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore della ARB dal 1993 al 1996, cosicché su di essi si era formato il giudicato (per effetto della declaratoria, con sentenza n. 9534/2014 della Corte di Cassazione, dell’inammissibilità del ricorso avverso sentenza della Corte d’appello di Roma del 2007, che aveva respinto il gravame avverso la decisione del Tribunale di rigetto della domanda attorea), mentre il presente giudizio riguardava solo i fatti successivi al 1998; b) i danni lamentati, nel presente giudizio, riguardanti il [OSCURATO:PERSONA], non potevano che riferirsi al periodo 1998/2002, anno in cui la società di cui il Santoro era azionista era stata posta in liquidazione, essendosi il danno lamentato dal medesimo necessariamente prodotto prima dello scioglimento della società; c) priva di efficacia giuridica ai fini di causa, era la scrittura privata, in copia, senza data, allegata, con la comparsa conclusionale, dal Santoro, a conferma che egli agiva «anche come rappresentate di altre persone che “gli avrebbero ceduto tutti i diritti derivanti dalla qualità di azionisti della società [OSCURATO:SOCIETA]”», trattandosi di atto in ci si parlava del tutto genericamente di cessione «non di azioni ma di diritti»; d) la censura, in ordina alla domanda nei confronti del Ciarrapico, al riguardo, era inammissibile perché, a fronte di una precisa e puntuale motivazione della sentenza del Tribunale, l’appellante si era limitato «a sostenere del tutto apoditticamente di aver subito un danno patrimoniale diretto, pur continuando ad affermare che l’attività posta in essere dai convenuti, quali amministratori della società, in concorso con la [OSCURATO:PERSONA], aveva determinato una perdita del valore delle azioni» e comunque era infondata, dovendosi confermare la statuizione di primo grado circa la carenza di legittimazione attiva del Santoro, rientrando l’azione in quella ex art.2395 c.c.; e) era anche infondata la doglianza in ordine alla ulteriore ratio decidendi , basata sulla prescrizione dell’azione, promossa nel 2009, anche se qualificata ex art.2043 c.c., considerato che «la sentenza del GUP di Frosinone del 2001, a carico di [OSCURATO:PERSONA]…pronunciata ex art.444 c.p.p.», nel cui procedimento penale il Santoro si era costituito come parte civile (e con ciò, si assumeva, interrompendo il decorso del termine prescrizionale), era una sentenza di c.d. di patteggiamento, con la conseguenza che il danneggiato non poteva usufruire (Cass. n. 21937/2017) degli effetti favorevoli di norma riconducibili al primo periodo dell’art.2947 c.c., comma 3, ed era decorso il termine quinquennale di prescrizione; f) era infondata la doglianza con riferimento alle domande risarcitorie nei confronti degli altri convenuti, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], basata sull’assunto che il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto dal provvedimento del GIP «che aveva accolto la richiesta di archiviazione del 2008», risultando (essendo comunque il giudice civile tenuto a verificare, con piena autonomia, se siano ravvisabili gli estremi del fatto di reato e ad apprezzarne gli effetti sul piano risarcitorio) dallo stesso provvedimento di archiviazione che tutte le fattispecie di reato ascritte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano prescritte alla data del 25/11/2008 e l’unica ipotesi di reato non estinta per prescrizione era quella del reato ex art.379 c.p., ma la condotta ascritta ai [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] «costituita dalle mancate risposte alle precise domande e contestazioni del Santoro nell’assemblea dei soci della [OSCURATO:SOCIETA] del 16/5/2002» non poteva integrare il reato di favoreggiamento reale, «in quanto azione, in sé considerata, inidonea a favorire il gruppo Ciarrapico, tenuto conto che la vicenda era già nota da tempo in quanto comunicata dalla [OSCURATO:SOCIETA] fin dal 2000 all’Organo di Vigilanza, che era stato posto in condizione di effettuare tutti i controlli».

Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 5-7/11/2018, affidato a tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), di [OSCURATO:SOCIETA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (che resistono con controricorso notificato il 13/12/2018).

Le parti ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione degli artt.

«112, 115, 116, 132 n. 4 c.p.c. e 2043, 2395, 2403, 1729, 2632, 2629, 2628 c.c.», per avere la Corte d’appello, «in una sentenza succinta, ripetitiva e spesso incongruente»: (a) operato «distinguo, per i periodi di tempo, erroneamente ed illegittimamente introdotti» (affermando l’ininfluenza di condotte poste in essere dagli amministratori successive a periodo che va «dal 1998 al 2002», anno in cui la società di cui l’appellante era azionista era stata posta in liquidazione), malgrado i danni lamentati derivassero «dai numerosi reati commessi dall’associazione a delinquere Ciarrapico-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA] e C», essendo il «reato continuato e non istantaneo»; (b) affermato che il danno invocato dall’attore, per diminuzione del valore delle azioni a seguito del depauperamento del patrimonio sociale era il danno della società ATB, solo indirettamente riflessosi sul socio, laddove, quando il danno lamentato «costituisce il conseguimento di una finalità premeditata e dolosamente eseguita, vale a dire che rappresenta il risultato di un disegno criminoso diretto ad appropriarsi, con l’inganno di tutto il patrimonio sociale della ATB, la perdita diventa e deve ritenersi un danno diretto del socio» e, nella specie, gli amministratori della ATB non hanno «amministrato male», con responsabilità personale ex art.2395 c.c. per mala gestio, ma «sono i banditi che si sono appropriati , in esecuzione di un preciso programma, di tutto quello che la ATB possedeva di positivo, trasferendolo a società del proprio Gruppo», cosicché «il presente giudizio esula dalla miriade di giudizi analoghi introdotti dopo la liquidazione e/o il fallimento di società di capitali», in quanto il legislatore, quando ha dettato l’art.2395 c.c. e le altre norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori, «voleva disciplinare e controllare il comportamento di amministratori poco accordi o superficiali o disinformati io imprudenti, giammai pensava ad amministratori delinquenti, né ad associazioni a delinquere», e quindi questa Corte di Cassazione, valutando «la vicenda fin dall’inizio», dovrà «esaminare gli atti ed i provvedimenti adottati in sede giurisdizionale di merito, non già in rapporto alla normativa concernente i diritti ed i doveri in ambito di società regolari o regolarmente condotte , ma come attività delittuose ideate e realizzate allo scopo di produrre utili, rubando, senza riguardo né misura o pudore, i risparmi altrui, ingenuamente investiti nell’acquisto di quote di una società all’epoca dell’investimento sana e corretta»; (c) giudicato i fatti, con stravolgimento del significato letterale delle norme, applicando l’art.2395 c.c., in luogo dell’art.2043 c.c., quando l’azzeramento del valore delle azioni «causato da un unico disegno criminoso, ampiamente provato e documentato» costituisce un danno ingiusto provocato a tutti gli azionisti della società tra cui il ricorrente, non avendo mai il ricorrente «sostenuto di essere stato direttamente danneggiato dall’attività degli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA], bensì di aver subito un danno indiretto a causa della delittuosa e fraudolenta amministrazione», «richiamato il contenuto degli scritti difensivi agli atti e dei documenti che in questa sede si riproducono, in esecuzione della vigente normativa».

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., dolendosi sia della parte della decisione impugnata con la quale la Corte d’appello, in ultrapetizione evidente «non avendo i convenuti proposto alcuna impugnazione in merito», «ha ritenuto di riesaminare la validità del documento con il quale alcuni azionisti di minoranza della [OSCURATO:SOCIETA] avevano ceduto al prof.

Santoro i loro diritti per semplice praticità giudiziale», ritenendo inefficace giuridicamente il documento, sia della statuizione sulle spese, liquidate in € 70.000,00, in violazione «dello stesso comma 2 dell’art.5 del richiamato .M. che prevede che qualora il valore della causa sia “manifestatamente diverso” da quello dichiarato si dovrà di questo tenere conto nella liquidazione degli onorari».

3. Con il terzo e ultimo motivo si lamenta l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte territoriale (a) trascurato di «esaminare tutti gli atti che fornivano le prove del “disegno criminoso” progettato da tutti i convenuti che reclamava per il rispetto della legge la necessità di valutare i fatti e giudicarli ex art.2043 c.c.», nonché (b) omesso l’esame delle ragioni addotte dall’appellante «a sostegno della illegittimità della prescrizione breve applicata ex art.2947 c.c., introdotta con la legge n. 183 del 12 novembre 2011», cosicché il diritto al risarcimento dei danni non poteva ritenersi prescritto, perché la citazione del 2012 era stata notificata in riassunzione di quella proposta dinanzi al Tribunale di Frosinone nel 2009 e «in forza della sentenza del GUP di Frosinone del 2001», e omesso di motivare (c) sulla richiesta di provvedimenti a carico dei convenuti ex art.88 e 89 c.p.c. per le offese rivolte al ricorrente (di essere «un ricattatore professionale» e di avere «falsificato il documento di cessione , da parte di alcuni azionisti di minoranza della [OSCURATO:SOCIETA]») e di condanna ex art.96 c.p.c.., ovvero (d) sulla richiesta di inammissibilità «ex art.345 c.p.c., di tutti i documenti prodotti dalla difesa di [OSCURATO:SOCIETA] solo dinanzi alla adita Corte e del tutto inconferenti» e ancora (e) sulla richiesta di revoca della condanna, disposta a carico del ricorrente, per lite temeraria.

4. Il primo motivo è inammissibile.

E, invero, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez.

U., 28 ottobre 2020, n. 23745).

Inoltre, il ricorrente che intende censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare nel ricorso, a pena di inammissibilità, anche i riferimenti specifici di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata (Cass. 13 maggio 2016, n. 9888; Cass., 24 luglio 2014, n. 16872; Cass., 4 aprile 2006, n. 7846), onere che, nel caso in esame, non è stato assolto.

La Corte d’appello ha rilevato che il presente giudizio, riassunto dinanzi al Tribunale di Roma, a seguito di provvedimento del Tribunale di Frosinone di separazione di cause e declaratoria di incompetenza territoriale per la sola causa riguardante i fatti successivi al 1998 (avendo i fatti anteriori al 1998 già formato oggetto di un precedente giudizio, sospeso sino alla conclusione del procedimento di cassazione della sentenza d’appello, ed oggi coperti dal giudicato formatosi) e che (a), per i motivi di appello concernenti le domande promosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già amministratore della società ATB-[OSCURATO:SOCIETA], sino al 1996, le stesse erano comunque inammissibili per effetto preclusivo del giudicato civile (oltre che estranee all’oggetto del presente giudizio, per effetto del provvedimento del giudice di Frosinone), mentre (b), quanto ai motivi inerenti alle domande nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], esse erano inammissibili per carenza di legittimazione attiva, essendo l’azione di responsabilità dell’amministratore qualificabile come azione ex art.2395 c.c. ed essendo stato dedotto un danno indiretto, non diretto nella sfera patrimoniale dell’attore, e comunque era anche infondata la doglianza in ordine alla ulteriore ratio decidendi , basata sulla prescrizione dell’azione, promossa nel 2009, anche se la domanda potesse essere qualificata come proposta ex art.2043 c.c.; in ultimo, era prescritta l’azione risarcitoria nei confronti degli altri convenuti.

Tale motivazione, anzitutto, non può essere definita «succinta, ripetitiva e spesso incongruente», rammentandosi che, come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. n. 22232/2016) «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (conf.

Cass.13977/2019; Cass. 6758/2022).

Ora, il motivo non si confronta neppure con tali specifiche statuizioni e con il contenuto del provvedimento impugnato, ribadendo le medesime doglianze introdotte con i motivi di appello e prescindendo del tutto dalle argomentazioni svolte dai giudici di secondo grado nel provvedimento impugnato.

Il presente ricorso, con riferimento specifico a tale primo motivo, non consente quindi, anzitutto, di individuare in maniera chiara le specifiche censure formulate contro le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata riferite a ciascuno dei motivi di appello proposti.

Inoltre, il motivo è inammissibile anche in quanto la censura formulata, sebbene denunci, formalmente, una violazione di legge, involge esclusivamente questioni di merito.

In proposito, questa Corte ha affermato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., 4 aprile2017, n. 8758; Cass., 2 agosto 2016, n. 16056; Cass., Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987).

Ed è lo stesso ricorrente ad affermare che questa Corte dovrebbe, al di fuori del preciso perimetro del giudizio di legittimità, esaminare e valutare «l’intera vicenda fin dall’inizio».

5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Nella prima parte, attinente alla statuizione della Corte d’appello sulla carenza di legittimazione ad agire del Santoro anche in rappresentanza di altri azionisti, denuncia ultrapetizione, in violazione dell’art.112 c.p.c., perché alcuna «impugnazione» sarebbe stata proposta in merito al fatto che il ricorrente/attore potesse o meno agire, oltre che in proprio, anche quale rappresentante di altri azionisti, ma la Corte si è pronunciato sul punto in quanto lo stesso appellante aveva sollevato l’argomento della rappresentanza di altre persone, sia pure tardivamente ed inammissibilmente in comparsa conclusionale, rilevando l’infondatezza in ogni caso (essendo stata dedotta la cessione di diritti non meglio chiariti e precisati).

Peraltro, deducono i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che essi, sin dal primo grado, a fronte della prospettata legittimazione del Santoro ad agire, oltre che in proprio, quale cessionario «dei diritti» vantati da alcune persone, specificamente indicate quali azionisti della [OSCURATO:SOCIETA], avevano eccepito l’insussistenza di tale legittimazione ad agire, ma che il Tribunale non aveva esaminato tale eccezione, avendo accolto l’altra eccezione preliminare di prescrizione dei diritti azionati nei loro confronti, e l’eccezione era stata reiterata in appello, avendo poi il Santoro sostenuto, per la prima volta, in comparsa conclusionale, di agire come rappresentante «anche di altre persone che gli avrebbero ceduto tutti i diritti derivanti dalla qualità di azionisti» della società ATB.

Inoltre, il presente ricorso per cassazione risulta, per quanto si comprende dall’epigrafe e dal contenuto, proposto in proprio.

Nella seconda parte della doglianza, in punto di condanna alle spese di lite, la stessa è stata operata in applicazione del principio della soccombenza nella lite e, in ordine alla quantificazione operata (complessivi € 70.000,00, per spese liquidate in appello), non è chiara e specifica la doglianza, considerato, da un lato, che il riferimento nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, «alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata», di cui all’art.5 D.M. 140/2012, presuppone che vi sia accoglimento, parziale, della domanda risarcitoria e non rigetto e, dall’altro lato, che i compensi sono stati parametrati al valore della causa, pari ad oltre cinque milioni di euro, per come indicato dall’attore.

Si deve poi rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cass., 28 febbraio 2018, n. 4699; Cass., 11 ottobre 2016, n. 20382).

6. Il terzo motivo risulta, del pari, inammissibile.

Si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi, ex art.360 n. 5 c.p.c., in relazione ad una congerie di fatti e questioni, alcuni solo genericamente dedotti (aver trascurato di «esaminare tutti gli atti che fornivano le prove del “disegno criminoso” progettato da tutti i convenuti che reclamava per il rispetto della legge la necessità di valutare i fatti e giudicarli ex art.2043 c.c.»), altri non pertinenti a quanto deciso dalla Corte d’appello (vale a dire l’omesso l’esame delle ragioni addotte dall’appellante «a sostegno della illegittimità della prescrizione breve applicata ex art.2947 c.c., introdotta con la legge n. 183 del 12 novembre 2011», cosicché il diritto al risarcimento dei danni non si sarebbe potuto ritenere prescritto, perché la citazione del 2012 era stata notificata in riassunzione di quella proposta dinanzi al Tribunale di Frosinone nel 2009 e «in forza della sentenza del GUP di Frosinone del 2001», a fronte di quanto statuito nella sentenza impugnata, ove si è ritenuto che la sentenza di c.d. patteggiamento del 2001 non aveva valenza interruttiva della prescrizione e che comunque, anche a voler considerare che la sentenza del GUP del Tribunale di Frosinone potesse avere effetto interruttivo, dal 2001 al 2009, non 2012, trattandosi di giudizio riassunto a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice originariamente adito, era abbondantemente decorso il termine quinquennale di prescrizione), altri involgenti non fatti storici ma domande o questioni giuridiche e comunque sempre non conferenti con la decisione di rigetto di tutte le domande attore, in primo e secondo grado (l’avere la Corte di merito omesso di motivare sulla richiesta di provvedimenti a carico dei convenuti ex art.88 e 89 c.p.c. per le offese rivolte al ricorrente e di condanna ex art.96 c.p.c., ovvero sulla richiesta di inammissibilità «ex art.345 c.p.c., di tutti i documenti prodotti dalla difesa di [OSCURATO:SOCIETA] solo dinanzi alla adita Corte e del tutto inconferenti» e ancora sulla richiesta di revoca della condanna, disposta a carico del ricorrente, per lite temeraria).

7. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in complessivi € 15.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge, e, in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in complessivi € 18.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32748/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3293/2018 depositata il 17/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma con sentenza n. 3293/2018, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 2015, con la quale - in giudizio promosso, nel 2009, dinanzi al Tribunale di Frosinone (e poi riassunto dinanzi al Tribunale di Roma), da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] (ex amministratore delegato di Capitalia, prima [OSCURATO:SOCIETA], poi [OSCURATO:SOCIETA]) e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di presidente del collegio sindacale di [OSCURATO:SOCIETA]), in pendenza di altro giudizio promosso, dinanzi al Tribunale di Roma, nel 1998, dallo stesso Santoro e da altri azionisti, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e dei Ciarrapico, poi conclusosi con rigetto della domanda, nel 2001, decisione passata in giudicato nel 2014), al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, quantificati nella somma d € 2.150.969,10, oltre interessi e rivalutazione dal 1994, asseritamente subiti a seguito di illeciti posti in essere dai convenuti che avevano provocato l’azzeramento del valore delle azioni della società [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA], di seguito, ATB), di cui l’attore era stato azionista – era stata dichiarata inammissibile la domanda proposta nei confronti dei Ciarrapico e prescritta quella proposta nei confronti degli altri convenuti, con condanna dell’attore al rimborso delle spese processuali e al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art.96 c.p.c., quantificati in € 5.000,00, in favore di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . In particolare, i giudici di appello hanno rilevato che: a) il Tribunale di Frosinone, adito nel 2009, per gli stessi fatti che avevano formato oggetto del giudizio anteriormente promosso dallo stesso Santoro (e da altri) nel 1998, aveva disposto la separazione delle cause, sospendendo, per i fatti posti in essere fino al 1998, il giudizio, in pendenza del ricorso per cassazione avverso sentenza d’appello che aveva confermato la decisione del 2001 del Tribunale di Roma, e dichiarandosi incompetente, in favore del Tribunale di Roma, per le condotte contestate successive al 1998, cosicché il Santoro aveva riassunto il presente giudizio dinanzi al Tribunale di Roma e i convenuti si erano costituiti, eccependo la carenza di legittimazione attiva, la prescrizione e l’infondatezza nel merito della domanda; b) il Tribunale di Roma adito in riassunzione, qualificata la domanda attrice proposta nei confronti dei Ciarrapico, quali amministratori della ATB, società, come azione ex art.2395 c.c., aveva dichiarato il Santoro carente di legittimazione attiva, essendo il danno patrimoniale allegato consistente nella perdita di valore delle azioni della società conseguente al depauperamento del patrimonio sociale per effetto delle condotte attribuite ai convenuti e quindi in «riflesso del danno del patrimonio sociale, rappresentando pertanto un danno indiretto» e comunque affermando che, «anche a voler ritenere l’azione fondata sull’art.2043 c.c.», la stessa era prescritta per entrambi i Ciarrapico; c) nei confronti degli altri convenuti, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale pur qualificata la domanda come azione ex art.2043 c.c., riteneva fondata l’eccezione di prescrizione, nel termine quinquennale, essendosi i fatti verificati negli anni ’90 e sino ai primi anni 2000, mentre il giudizio era stato introdotto nel 2009. Nel merito dei motivi di appello, la Corte territoriale ha osservato che: a) i fatti addebitati al [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore della società ATB, poi [OSCURATO:SOCIETA], erano anteriori al 1998, risultando dagli atti (sentenza del GUP di Frosinone del 2/3/2001) che il [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore della ARB dal 1993 al 1996, cosicché su di essi si era formato il giudicato (per effetto della declaratoria, con sentenza n. 9534/2014 della Corte di Cassazione, dell’inammissibilità del ricorso avverso sentenza della Corte d’appello di Roma del 2007, che aveva respinto il gravame avverso la decisione del Tribunale di rigetto della domanda attorea), mentre il presente giudizio riguardava solo i fatti successivi al 1998; b) i danni lamentati, nel presente giudizio, riguardanti il [OSCURATO:PERSONA], non potevano che riferirsi al periodo 1998/2002, anno in cui la società di cui il Santoro era azionista era stata posta in liquidazione, essendosi il danno lamentato dal medesimo necessariamente prodotto prima dello scioglimento della società; c) priva di efficacia giuridica ai fini di causa, era la scrittura privata, in copia, senza data, allegata, con la comparsa conclusionale, dal Santoro, a conferma che egli agiva «anche come rappresentate di altre persone che “gli avrebbero ceduto tutti i diritti derivanti dalla qualità di azionisti della società [OSCURATO:SOCIETA]”», trattandosi di atto in ci si parlava del tutto genericamente di cessione «non di azioni ma di diritti»; d) la censura, in ordina alla domanda nei confronti del Ciarrapico, al riguardo, era inammissibile perché, a fronte di una precisa e puntuale motivazione della sentenza del Tribunale, l’appellante si era limitato «a sostenere del tutto apoditticamente di aver subito un danno patrimoniale diretto, pur continuando ad affermare che l’attività posta in essere dai convenuti, quali amministratori della società, in concorso con la [OSCURATO:PERSONA], aveva determinato una perdita del valore delle azioni» e comunque era infondata, dovendosi confermare la statuizione di primo grado circa la carenza di legittimazione attiva del Santoro, rientrando l’azione in quella ex art.2395 c.c.; e) era anche infondata la doglianza in ordine alla ulteriore ratio decidendi , basata sulla prescrizione dell’azione, promossa nel 2009, anche se qualificata ex art.2043 c.c., considerato che «la sentenza del GUP di Frosinone del 2001, a carico di [OSCURATO:PERSONA]…pronunciata ex art.444 c.p.p.», nel cui procedimento penale il Santoro si era costituito come parte civile (e con ciò, si assumeva, interrompendo il decorso del termine prescrizionale), era una sentenza di c.d. di patteggiamento, con la conseguenza che il danneggiato non poteva usufruire (Cass. n. 21937/2017) degli effetti favorevoli di norma riconducibili al primo periodo dell’art.2947 c.c., comma 3, ed era decorso il termine quinquennale di prescrizione; f) era infondata la doglianza con riferimento alle domande risarcitorie nei confronti degli altri convenuti, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], basata sull’assunto che il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto dal provvedimento del GIP «che aveva accolto la richiesta di archiviazione del 2008», risultando (essendo comunque il giudice civile tenuto a verificare, con piena autonomia, se siano ravvisabili gli estremi del fatto di reato e ad apprezzarne gli effetti sul piano risarcitorio) dallo stesso provvedimento di archiviazione che tutte le fattispecie di reato ascritte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano prescritte alla data del 25/11/2008 e l’unica ipotesi di reato non estinta per prescrizione era quella del reato ex art.379 c.p., ma la condotta ascritta ai [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] «costituita dalle mancate risposte alle precise domande e contestazioni del Santoro nell’assemblea dei soci della [OSCURATO:SOCIETA] del 16/5/2002» non poteva integrare il reato di favoreggiamento reale, «in quanto azione, in sé considerata, inidonea a favorire il gruppo Ciarrapico, tenuto conto che la vicenda era già nota da tempo in quanto comunicata dalla [OSCURATO:SOCIETA] fin dal 2000 all’Organo di Vigilanza, che era stato posto in condizione di effettuare tutti i controlli». Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 5-7/11/2018, affidato a tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), di [OSCURATO:SOCIETA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (che resistono con controricorso notificato il 13/12/2018). Le parti ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione degli artt. «112, 115, 116, 132 n. 4 c.p.c. e 2043, 2395, 2403, 1729, 2632, 2629, 2628 c.c.», per avere la Corte d’appello, «in una sentenza succinta, ripetitiva e spesso incongruente»: (a) operato «distinguo, per i periodi di tempo, erroneamente ed illegittimamente introdotti» (affermando l’ininfluenza di condotte poste in essere dagli amministratori successive a periodo che va «dal 1998 al 2002», anno in cui la società di cui l’appellante era azionista era stata posta in liquidazione), malgrado i danni lamentati derivassero «dai numerosi reati commessi dall’associazione a delinquere Ciarrapico-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA] e C», essendo il «reato continuato e non istantaneo»; (b) affermato che il danno invocato dall’attore, per diminuzione del valore delle azioni a seguito del depauperamento del patrimonio sociale era il danno della società ATB, solo indirettamente riflessosi sul socio, laddove, quando il danno lamentato «costituisce il conseguimento di una finalità premeditata e dolosamente eseguita, vale a dire che rappresenta il risultato di un disegno criminoso diretto ad appropriarsi, con l’inganno di tutto il patrimonio sociale della ATB, la perdita diventa e deve ritenersi un danno diretto del socio» e, nella specie, gli amministratori della ATB non hanno «amministrato male», con responsabilità personale ex art.2395 c.c. per mala gestio, ma «sono i banditi che si sono appropriati , in esecuzione di un preciso programma, di tutto quello che la ATB possedeva di positivo, trasferendolo a società del proprio Gruppo», cosicché «il presente giudizio esula dalla miriade di giudizi analoghi introdotti dopo la liquidazione e/o il fallimento di società di capitali», in quanto il legislatore, quando ha dettato l’art.2395 c.c. e le altre norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori, «voleva disciplinare e controllare il comportamento di amministratori poco accordi o superficiali o disinformati io imprudenti, giammai pensava ad amministratori delinquenti, né ad associazioni a delinquere», e quindi questa Corte di Cassazione, valutando «la vicenda fin dall’inizio», dovrà «esaminare gli atti ed i provvedimenti adottati in sede giurisdizionale di merito, non già in rapporto alla normativa concernente i diritti ed i doveri in ambito di società regolari o regolarmente condotte , ma come attività delittuose ideate e realizzate allo scopo di produrre utili, rubando, senza riguardo né misura o pudore, i risparmi altrui, ingenuamente investiti nell’acquisto di quote di una società all’epoca dell’investimento sana e corretta»; (c) giudicato i fatti, con stravolgimento del significato letterale delle norme, applicando l’art.2395 c.c., in luogo dell’art.2043 c.c., quando l’azzeramento del valore delle azioni «causato da un unico disegno criminoso, ampiamente provato e documentato» costituisce un danno ingiusto provocato a tutti gli azionisti della società tra cui il ricorrente, non avendo mai il ricorrente «sostenuto di essere stato direttamente danneggiato dall’attività degli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA], bensì di aver subito un danno indiretto a causa della delittuosa e fraudolenta amministrazione», «richiamato il contenuto degli scritti difensivi agli atti e dei documenti che in questa sede si riproducono, in esecuzione della vigente normativa». 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., dolendosi sia della parte della decisione impugnata con la quale la Corte d’appello, in ultrapetizione evidente «non avendo i convenuti proposto alcuna impugnazione in merito», «ha ritenuto di riesaminare la validità del documento con il quale alcuni azionisti di minoranza della [OSCURATO:SOCIETA] avevano ceduto al prof. Santoro i loro diritti per semplice praticità giudiziale», ritenendo inefficace giuridicamente il documento, sia della statuizione sulle spese, liquidate in € 70.000,00, in violazione «dello stesso comma 2 dell’art.5 del richiamato .M. che prevede che qualora il valore della causa sia “manifestatamente diverso” da quello dichiarato si dovrà di questo tenere conto nella liquidazione degli onorari». 3. Con il terzo e ultimo motivo si lamenta l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte territoriale (a) trascurato di «esaminare tutti gli atti che fornivano le prove del “disegno criminoso” progettato da tutti i convenuti che reclamava per il rispetto della legge la necessità di valutare i fatti e giudicarli ex art.2043 c.c.», nonché (b) omesso l’esame delle ragioni addotte dall’appellante «a sostegno della illegittimità della prescrizione breve applicata ex art.2947 c.c., introdotta con la legge n. 183 del 12 novembre 2011», cosicché il diritto al risarcimento dei danni non poteva ritenersi prescritto, perché la citazione del 2012 era stata notificata in riassunzione di quella proposta dinanzi al Tribunale di Frosinone nel 2009 e «in forza della sentenza del GUP di Frosinone del 2001», e omesso di motivare (c) sulla richiesta di provvedimenti a carico dei convenuti ex art.88 e 89 c.p.c. per le offese rivolte al ricorrente (di essere «un ricattatore professionale» e di avere «falsificato il documento di cessione , da parte di alcuni azionisti di minoranza della [OSCURATO:SOCIETA]») e di condanna ex art.96 c.p.c.., ovvero (d) sulla richiesta di inammissibilità «ex art.345 c.p.c., di tutti i documenti prodotti dalla difesa di [OSCURATO:SOCIETA] solo dinanzi alla adita Corte e del tutto inconferenti» e ancora (e) sulla richiesta di revoca della condanna, disposta a carico del ricorrente, per lite temeraria. 4. Il primo motivo è inammissibile. E, invero, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745). Inoltre, il ricorrente che intende censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare nel ricorso, a pena di inammissibilità, anche i riferimenti specifici di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata (Cass. 13 maggio 2016, n. 9888; Cass., 24 luglio 2014, n. 16872; Cass., 4 aprile 2006, n. 7846), onere che, nel caso in esame, non è stato assolto. La Corte d’appello ha rilevato che il presente giudizio, riassunto dinanzi al Tribunale di Roma, a seguito di provvedimento del Tribunale di Frosinone di separazione di cause e declaratoria di incompetenza territoriale per la sola causa riguardante i fatti successivi al 1998 (avendo i fatti anteriori al 1998 già formato oggetto di un precedente giudizio, sospeso sino alla conclusione del procedimento di cassazione della sentenza d’appello, ed oggi coperti dal giudicato formatosi) e che (a), per i motivi di appello concernenti le domande promosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già amministratore della società ATB-[OSCURATO:SOCIETA], sino al 1996, le stesse erano comunque inammissibili per effetto preclusivo del giudicato civile (oltre che estranee all’oggetto del presente giudizio, per effetto del provvedimento del giudice di Frosinone), mentre (b), quanto ai motivi inerenti alle domande nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], esse erano inammissibili per carenza di legittimazione attiva, essendo l’azione di responsabilità dell’amministratore qualificabile come azione ex art.2395 c.c. ed essendo stato dedotto un danno indiretto, non diretto nella sfera patrimoniale dell’attore, e comunque era anche infondata la doglianza in ordine alla ulteriore ratio decidendi , basata sulla prescrizione dell’azione, promossa nel 2009, anche se la domanda potesse essere qualificata come proposta ex art.2043 c.c.; in ultimo, era prescritta l’azione risarcitoria nei confronti degli altri convenuti. Tale motivazione, anzitutto, non può essere definita «succinta, ripetitiva e spesso incongruente», rammentandosi che, come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. n. 22232/2016) «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (conf. Cass.13977/2019; Cass. 6758/2022). Ora, il motivo non si confronta neppure con tali specifiche statuizioni e con il contenuto del provvedimento impugnato, ribadendo le medesime doglianze introdotte con i motivi di appello e prescindendo del tutto dalle argomentazioni svolte dai giudici di secondo grado nel provvedimento impugnato. Il presente ricorso, con riferimento specifico a tale primo motivo, non consente quindi, anzitutto, di individuare in maniera chiara le specifiche censure formulate contro le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata riferite a ciascuno dei motivi di appello proposti. Inoltre, il motivo è inammissibile anche in quanto la censura formulata, sebbene denunci, formalmente, una violazione di legge, involge esclusivamente questioni di merito. In proposito, questa Corte ha affermato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., 4 aprile2017, n. 8758; Cass., 2 agosto 2016, n. 16056; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987). Ed è lo stesso ricorrente ad affermare che questa Corte dovrebbe, al di fuori del preciso perimetro del giudizio di legittimità, esaminare e valutare «l’intera vicenda fin dall’inizio». 5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Nella prima parte, attinente alla statuizione della Corte d’appello sulla carenza di legittimazione ad agire del Santoro anche in rappresentanza di altri azionisti, denuncia ultrapetizione, in violazione dell’art.112 c.p.c., perché alcuna «impugnazione» sarebbe stata proposta in merito al fatto che il ricorrente/attore potesse o meno agire, oltre che in proprio, anche quale rappresentante di altri azionisti, ma la Corte si è pronunciato sul punto in quanto lo stesso appellante aveva sollevato l’argomento della rappresentanza di altre persone, sia pure tardivamente ed inammissibilmente in comparsa conclusionale, rilevando l’infondatezza in ogni caso (essendo stata dedotta la cessione di diritti non meglio chiariti e precisati). Peraltro, deducono i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che essi, sin dal primo grado, a fronte della prospettata legittimazione del Santoro ad agire, oltre che in proprio, quale cessionario «dei diritti» vantati da alcune persone, specificamente indicate quali azionisti della [OSCURATO:SOCIETA], avevano eccepito l’insussistenza di tale legittimazione ad agire, ma che il Tribunale non aveva esaminato tale eccezione, avendo accolto l’altra eccezione preliminare di prescrizione dei diritti azionati nei loro confronti, e l’eccezione era stata reiterata in appello, avendo poi il Santoro sostenuto, per la prima volta, in comparsa conclusionale, di agire come rappresentante «anche di altre persone che gli avrebbero ceduto tutti i diritti derivanti dalla qualità di azionisti» della società ATB. Inoltre, il presente ricorso per cassazione risulta, per quanto si comprende dall’epigrafe e dal contenuto, proposto in proprio. Nella seconda parte della doglianza, in punto di condanna alle spese di lite, la stessa è stata operata in applicazione del principio della soccombenza nella lite e, in ordine alla quantificazione operata (complessivi € 70.000,00, per spese liquidate in appello), non è chiara e specifica la doglianza, considerato, da un lato, che il riferimento nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, «alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata», di cui all’art.5 D.M. 140/2012, presuppone che vi sia accoglimento, parziale, della domanda risarcitoria e non rigetto e, dall’altro lato, che i compensi sono stati parametrati al valore della causa, pari ad oltre cinque milioni di euro, per come indicato dall’attore. Si deve poi rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cass., 28 febbraio 2018, n. 4699; Cass., 11 ottobre 2016, n. 20382). 6. Il terzo motivo risulta, del pari, inammissibile. Si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi, ex art.360 n. 5 c.p.c., in relazione ad una congerie di fatti e questioni, alcuni solo genericamente dedotti (aver trascurato di «esaminare tutti gli atti che fornivano le prove del “disegno criminoso” progettato da tutti i convenuti che reclamava per il rispetto della legge la necessità di valutare i fatti e giudicarli ex art.2043 c.c.»), altri non pertinenti a quanto deciso dalla Corte d’appello (vale a dire l’omesso l’esame delle ragioni addotte dall’appellante «a sostegno della illegittimità della prescrizione breve applicata ex art.2947 c.c., introdotta con la legge n. 183 del 12 novembre 2011», cosicché il diritto al risarcimento dei danni non si sarebbe potuto ritenere prescritto, perché la citazione del 2012 era stata notificata in riassunzione di quella proposta dinanzi al Tribunale di Frosinone nel 2009 e «in forza della sentenza del GUP di Frosinone del 2001», a fronte di quanto statuito nella sentenza impugnata, ove si è ritenuto che la sentenza di c.d. patteggiamento del 2001 non aveva valenza interruttiva della prescrizione e che comunque, anche a voler considerare che la sentenza del GUP del Tribunale di Frosinone potesse avere effetto interruttivo, dal 2001 al 2009, non 2012, trattandosi di giudizio riassunto a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice originariamente adito, era abbondantemente decorso il termine quinquennale di prescrizione), altri involgenti non fatti storici ma domande o questioni giuridiche e comunque sempre non conferenti con la decisione di rigetto di tutte le domande attore, in primo e secondo grado (l’avere la Corte di merito omesso di motivare sulla richiesta di provvedimenti a carico dei convenuti ex art.88 e 89 c.p.c. per le offese rivolte al ricorrente e di condanna ex art.96 c.p.c., ovvero sulla richiesta di inammissibilità «ex art.345 c.p.c., di tutti i documenti prodotti dalla difesa di [OSCURATO:SOCIETA] solo dinanzi alla adita Corte e del tutto inconferenti» e ancora sulla richiesta di revoca della condanna, disposta a carico del ricorrente, per lite temeraria). 7. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in complessivi € 15.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge, e, in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in complessivi € 18.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle sp
Sentenza Cassazione n. 35425/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris