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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 09903/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1a Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati agli stessi ascritti, accogliendo la proposta di pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 2.Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, personalmente, in data 11 dicembre 2023, con atto autenticato dal difensore. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetti non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Si riafferma, peraltro, che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221 - 01). 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 25 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1a Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati agli stessi ascritti, accogliendo la proposta di pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 2.Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, personalmente, in data 11 dicembre 2023, con atto autenticato dal difensore. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetti non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Si riafferma, peraltro, che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221 - 01). 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 25 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 09903/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris