CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 13406/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 240 cod.pen. con riguardo alla disposta confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché non dedotta nel giudizio di appello e dunque motivo nuovo. Dal non contestato riepilogo dei motivi di appello (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, Rv. 259066 — 01) non risulta che l'imputato avesse devoluto la violazione di legge in relazione all'art. 240 cod.pen., trattandosi di motivo nuovo. E' pacifico che il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere, come stabilito dall'art. 606 comma 3 cod.proc.pen. al di fuori delle questioni rilevabili in ogni stato e grado del processo e di quelle che non sarebbe stato possibile devolvere nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 609 comma 2 cod.proc.pen., violazioni a cui non appartiene quella dedotta dal ricorrente. Rilevato che pertanto ctre. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] ni t 'e stensore [OSCURATO:PERSONA] ent