CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13233/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Pasquale FIMIANI, con le quali si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le pronunce consequenziali. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del riesame - giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento di precedente ordinanza da parte della Terza Sezione penale di questa Corte con sentenza n. 6178 del 21/172021 - ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di MAZZOCCOLI Gianfranco, indagato, nella qualità di legale rappresentante della ADREAMA s.r.I., per i reati di cui gli artt. 110 (ovvero 113) e 81, cpv., cod. pen., 44, lett. c), 71, comma 1, 95, d.P.R. n. 380/2001 e 181, d. Igs. 42/2004 e di cui all'art. 483, cod. pen., aventi a oggetto "un manufatto adibito a barriera frangiflutti della superficie di circa 700 mq costituito da un massetto latero- cementizio di spessore pari a 20/25 cm, da uno strato di materiale sintetico e dal posizionannento di nuovi massi in aggiunta a quelli già esistenti, distinto in Catasto al Foglio 23, particella 1821/part., situato in zona Tba-fascia demaniale del vigente P.d.F. del Comune di Carovigno". 2. Il giudice rimettente ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso (con i quali la difesa aveva dedotto violazione di legge, lamentando l'omesso esame dell'appello e di memoria integrativa e la violazione degli artt. 44 lett. c), 71 comma 95 d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. n. 42/2004, lamentando il palese travisamento dei contenuti della relazione tecnica di parte, oltre alla omessa verifica della plausibilità tecnica delle osservazioni del consulente tecnico del pubblico ministero, travisamenti e valutazioni aventi riflessi immediati sulla sussistenza del fumus commissi delicti a sostegno della misura cautelare), rilevando che la parte aveva sostanzialmente dedotto vizi della motivazione, laddove l'art. 325, cod. proc. pen., ammette solo il sindacato di legittimità per motivi inerenti alla violazione di legge, richiamando altresì il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui il travisamento del fatto da cui sarebbe derivata l'asserita falsa interpretazione della norma, non poteva essere censurato in sede di legittimità, essendo preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Le doglianze del ricorrente si erano sostanzialmente tradotte in censure di merito inerenti alla motivazione a fondamento del fumus commissi delicti, non proponibili in sede di legittimità. Quel giudice ha, invece, ritenuto la fondatezza del terzo motivo, con il quale era stata dedotta la mancata risposta alle doglianze inerenti alle esigenze cautelari, rilevando il silenzio sul punto e il parziale vizio del provvedimento impugnato, per omessa motivazione. 3. La difesa del MAZZOCCOLI ha proposto ricorso avverso il provvedimento del giudice del rinvio, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge in ordine alla sussistenza di un attuale e concreto pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati, quale conseguenza del sostanziale travisamento dei fatti e delle emergenze acquisite agli atti: l'elemento utilizzato per dar conto dell'utilizzo della barriera frangiflutti a scopo di ristorazione sarebbe estraneo all'iter amministrativo sotteso alla realizzazione dell'intervento manutentivo in contestazione; il progetto al quale il Tribunale ha fatto riferimento sarebbe diverso, rispetto a quello in rilievo nella specie; il dato di fatto emerso dal sopralluogo effettuato dal consulente del pubblico ministero, inoltre, eluderebbe il dato documentale e si limiterebbe ad attestare la presenza di tavolini in prossimità della barriera e sulla stessa. Ne consegue, secondo la difesa, la mera apparenza della motivazione, dovendosi considerare peraltro che ai fini del vaglio circa la sussistenza del periculum assume rilievo dirimente l'offesa al territorio conseguente alla riqualificazione del manufatto. 3. Il Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Pasquale FIMIANI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le pronunce consequenziali. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale, dopo una analitica ricostruzione dell'intera vicenda che ha portato alla formulazione della accuse e all'iter amministrativo che ha riguardato il manufatto incriminato, ha delimitato il perimetro della pronuncia, alla stregua del dictum del giudice rimettente, ritenendo infondate le argomentazioni difensive a mente delle quali la barriera frangiflutti in esame non sarebbe stata a servizio dell'attività di ristorazione, ma avrebbe semmai svolto una funzione di protezione del litorale e, quindi, anche dell'attività turistica esercitata in concessione, senza alcun pericolo di aggravio del carico urbanistico. Quel giudice, in particolare, ha precisato che l'ultimazione dei lavori non era di per sé preclusiva dell'applicazione della misura reale, alla luce del consolidato orientamento del giudice di legittimità; che, inoltre, dagli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, era emerso l'intendimento della società concessionaria di destinare la barriera frangiflutti a incrementare la recettività dell'attività di ristorazione, allegando una serie di elementi fattuali, analiticamente esposti alla pag. 12 del documento impugnato (ricavati da atti del relativo procedimento amministrativo), tra cui l'esito del sopralluogo effettuato dal consulente del pubblico ministero, il quale, il 30 agosto 2019, aveva constatato la presenza, sulla barriera frangiflutti, di tavoli e sedie, ritenuti indicativi di una destinazione dell'area alla ristorazione. Pertanto, operata la valutazione di tali elementi, pur nei limiti del giudizio sommario proprio della fase cautelare, quel giudice ha concluso nel senso che gli interventi abusivi fossero funzionali a un mutamento dell'originaria destinazione del manufatto (esclusivamente protettiva), con conseguente, potenziale aggravio urbanistico in termini di infrastrutture per servizi e parcheggi. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Pare ultroneo, stante la chiara precisazione contenuta nella sentenza di annullamento, ancora una volta precisare che, avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod.proc.pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. unite n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (cfr., ex multis, sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). 4. Ciò posto, le censure articolate da parte ricorrente non prospettano errores in iudicando o in procedendo, ma costituiscono, semmai, una critica al ragionamento esplicativo dei giudici territoriali con riferimento al pericolo di una immutazione della destinazione del manufatto che si traduce in un aggravio urbanistico, critica che, ancora una volta, si fonda sulla premessa già censurata dal giudice rimettente, di un presunto travisamento del fatto, tuttavia non deducibile in sede di legittimità. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della