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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 08656/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2022-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 4489/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/11/2021 R.G.N. 2838/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 38 DL [OSCURATO:PERSONA] di occupazione anteriori all’anno R.G.N.2022/2022 Cron.

Rep.

Ud.17/01/2025 [OSCURATO:PERSONA]:

1. La Corte di appello di Napoli , con la sentenza indicata in epigrafe,ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, avevaaccolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare un rapporto di lavoro come bracciante agricola, in relazione agli anni dal 2008 al 2010, con diritto alla reiscrizione nei relativi elenchi e aggiornamento dell’estratto contributivo.

2. Per quanto solo rileva in questa sede, la Corte ha respinto l’eccezione di decadenza per non avere l’Inps fornito prova della comunicazione del provvedimento di disconoscimento.

A tale riguardo, la Corte territoriale ha osservato come non potesse ritenersi valida la notifica effettuata mediante pubblicazione telematica dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, ai sensi dell’art. 38 del D.L. nr. 98 del 2011, in quanto riguardante giornate di occupazione anteriori all’anno 2011.

3. Avverso detta decisione h a proposto ricorso l’ I nps, con un unico motivo.È rimasta intimata la parte privata. [OSCURATO:PERSONA]:

4. Con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nr.3 c.p.c.-è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 6 e 7, del D.L. nr. 98 del 2011 , convertito in legge nr . 111 del 2011,nonché dell’art. 22 del D. L. nr. 7 del 1970 , conv. in legge nr. 83 del 1970.

5. L’Inps assume l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non operante, ai fini della verifica del regime decadenziale, la notifica del disconoscimento effettuata mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell’art. 38 cit.

Nel caso concreto, avuto riguardo al momento della notifica mediante pubblicazione sul sito dell’Inps ( 14 giugno 2013), l’azione, promossa con ricorso depositato il 1° dicembre 2014, risultava tardiva per maturata decadenz a ex art. 22 cit.

6. Il ricorso è fondato.

7. Questa Corte ha affermato che « La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’ INPS nel propriosito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può averead oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma» (Cass. nr. 37974 del 2022 e successive) .

8. La pronuncia impugnata si è discostata dall’esposto principio.

La causa va pertanto rinviata alla Corte d'appello diNapoli che, in diversa composizione, rinnoverà l'esame della controversia in conformità all’indirizzo ribadito nella presente ordinanza e, in base all'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., provvederà anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2022-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 4489/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/11/2021 R.G.N. 2838/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 38 DL [OSCURATO:PERSONA] di occupazione anteriori all’anno R.G.N.2022/2022 Cron. Rep. Ud.17/01/2025 [OSCURATO:PERSONA]: 1. La Corte di appello di Napoli , con la sentenza indicata in epigrafe,ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, avevaaccolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare un rapporto di lavoro come bracciante agricola, in relazione agli anni dal 2008 al 2010, con diritto alla reiscrizione nei relativi elenchi e aggiornamento dell’estratto contributivo. 2. Per quanto solo rileva in questa sede, la Corte ha respinto l’eccezione di decadenza per non avere l’Inps fornito prova della comunicazione del provvedimento di disconoscimento. A tale riguardo, la Corte territoriale ha osservato come non potesse ritenersi valida la notifica effettuata mediante pubblicazione telematica dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, ai sensi dell’art. 38 del D.L. nr. 98 del 2011, in quanto riguardante giornate di occupazione anteriori all’anno 2011. 3. Avverso detta decisione h a proposto ricorso l’ I nps, con un unico motivo.È rimasta intimata la parte privata. [OSCURATO:PERSONA]: 4. Con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nr.3 c.p.c.-è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 6 e 7, del D.L. nr. 98 del 2011 , convertito in legge nr . 111 del 2011,nonché dell’art. 22 del D. L. nr. 7 del 1970 , conv. in legge nr. 83 del 1970. 5. L’Inps assume l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non operante, ai fini della verifica del regime decadenziale, la notifica del disconoscimento effettuata mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell’art. 38 cit. Nel caso concreto, avuto riguardo al momento della notifica mediante pubblicazione sul sito dell’Inps ( 14 giugno 2013), l’azione, promossa con ricorso depositato il 1° dicembre 2014, risultava tardiva per maturata decadenz a ex art. 22 cit. 6. Il ricorso è fondato. 7. Questa Corte ha affermato che « La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’ INPS nel propriosito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può averead oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma» (Cass. nr. 37974 del 2022 e successive) . 8. La pronuncia impugnata si è discostata dall’esposto principio. La causa va pertanto rinviata alla Corte d'appello diNapoli che, in diversa composizione, rinnoverà l'esame della controversia in conformità all’indirizzo ribadito nella presente ordinanza e, in base all'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., provvederà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in
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