CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 1964
Cassazione n. 14152/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1964 avverso l'ordinanza del 13/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato l'istanza volta alla concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto attualmente in regime di semilibertà e in espiazione della pena di anni nove, mesi sei e giorni tredici di reclusione, con fine pena fissato al 18/08/2026, per i reati di cui agli artt. 367, 368, 640 e 385 cod. pen., commessi fino al 2020. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, per aver mancato di considerare l'esito della relazione di sintesi stilata dall'Equipe di osservazione, nonché per aver fondato la propria decisione reiettiva sull'epoca recente di commissione dei fatti in espiazione e sull'esistenza -a carico del Simone - di una denuncia dei Carabinieri, relativa al reato di furto. 3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come la suddetta denuncia a carico del condannato sia un fattore atto a imporre cautela, in sede dì concessione dell'ampio beneficio invocato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 marz