CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 29815/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19 aprile 2021 emessa dalla Corte di appello di Brescia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Cremona ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari commesso in data 29 maggio 2016 in Izano. Il Tribunale di Cremona, all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, con sentenza emessa in data 3 ottobre 2019, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata dall'imputato e dal Procuratore generale, ritenuta sussistente la sola recidiva infraquinquennale e considerate le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, ha confermato la pena inflitta all'imputato, che ha condannato al pagamento delle spese del grado. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., degli artt. 69, quarto comma, 81, secondo comma, e 99 cod. pen. i Deduce il ricorrente che la Corte di appello, a differenza del Siudice di primo grado, aveva ritenuto sussistente la recidiva, ma aveva erroneamente escluso la (( sussistenza della recidiva reiterata «posto che tutti i reati giudicati con sentenze rilevanti ai fini di c3ii si discute sono state riuniti sotto il vincolo della continuazione pg. C a* t .i. rj i iolnAlAy.i."«. con ordinanza del @.+? P. del [OSCURATO:PERSONA] in data 7 agosto 2015». Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati oggetto di giudicato di condanna, tuttavia, non escluderebbe la considerazione di ciascuno degli stessi ai fini della recidiva. Vi sarebbe, dunque, una piena compatibilità giuridica tra la recidiva e la continuazione e, dunque, la pena irrogata sarebbe illegittima per difetto. Ad avviso del Procuratore generale ricorrente, pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto applicare la contestata recidiva reiterata e, di conseguenza, le attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., non avrebbero potuto comportare una diminuzione della pena base al di sotto del minimo edittale di un anno di reclusione. La pena, una volta applicata la diminuente per il rito, non avrebbe potuto essere inferiore a quella di otto mesi di reclusione. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con requisitoria e conclusioni scritte del 18 febbraio 2022, il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in quanto nella specie la pena non può essere rideterminata in applicazione dell'art. 620, lettera I ) , cod. proc. pen. 2 l e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato. 2. La Corte di appello di Brescia, a pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata, ha affermato che la «... contestata recidiva.., deve essere ritenuta solo nella forma infraquinquennale e non anche reiterata, posto che tutti i reati giudicati con sentenze rilevanti ai fini di cui si discute sono stati riuniti sotto il vincolo della 3;4444 r continuazione con ordinanza del 6-.+:13: del Tribunale di Milano in data 7.8.2015». La Corte di appello di Brescia hahiltiefigrg, ritenuto che il riconoscimento del vincolo della continuazione tra alcuni reati e, dunque, la loro unificazione agli 7t' ( effetti di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., non consenta di tener conto dei medesimi ai fini della verifica della contestata recidiva. Il Procuratore generale, con unico motivo, deduce l'illegittimità di questa statuizione e la sua contrarietà agli artt. 69, quarto comma, 81, secondo comma, e 99 cod. pen., in quanto nella trama sistematica del codice penale la sussistenza della continuazione non può essere di ostacolo al contestuale riconoscimento della recidiva. 3. La questione devoluta all'esame della Corte di Cassazione riguarda dunque la compatibilità fra le figure della recidiva e della continuazione. In particolare, la questione consiste nello stabilire se sia applicabile la disciplina della recidiva reiterata anche nel caso in cui i reati precedentemente giudicati - anche se con distinte sentenze e unificati poi solo in sede di esecuzione - siano stati considerati avvinti dal vincolo della continuazione. 4. Sul tema della compatibilità della recidiva con la continuazione nella giurisprudenza di legittimità sono, invero, emersi due orientamenti opposti. 5. Secondo un primo orientamento, ampiamente minoritario, non vi sarebbe compatibilità tra recidiva e continuazione, con la conseguenza che non può tenersi conto della recidiva una volta ritenuta la continuazione tra il reato per cui sia pronunciata sentenza passata in giudicato, valutato come più grave e, pertanto, considerato reatabase, e quello successivo, oggetto di ulteriore giudizio, in quanto i reati ritenuti in continuazione costituiscono momenti di un'unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi delittuosi, consumati in attuazione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non è possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo. Tra i due istituti sarebbe, pertanto, ravvisabile una sorta di assoluta antitesi, in quanto la recidiva valorizza la speciale proclività a delinquere, espressa dalla reiterazione di reati consumati in piena autonomia rispetto a vicende pregresse, e, per converso la continuazione elide proprio la predetta autonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi (sul tema, isolata, Sez. 5, n. 5761 del 11/11/2010, dep. 2011, Melfitano, Rv. 249255-01). 6. Secondo l'opposto e assolutamente predominante orientamento della giurisprudenza di legittimità, invece, non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera fictio iuris a fini di temperamento del trattamento penale (ex plurimis: Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543; Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 - 01; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 - 01, in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la recidiva reiterata specifica avuto riguardo a due precedenti condanne, per reati della stessa indole di quello oggetto della sentenza impugnata, tra le quali era stata riconosciuta la continuazione; Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017, Amoruso, Rv. 271624 - 01; Sez. 2, n. 19477 del 20/04/2016, Calise, Rv. 266522 - 01). 7. [OSCURATO:PERSONA] aderisce a questo secondo orientamento, che, pur riconoscendo l'autonomia fra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, ne afferma la compatibilità, in quanto è fondato su argomenti che risultano maggiormente convincenti. Le diverse finalità di recidiva e continuazione, infatti, sono del tutto conciliabili. La recidiva, invero, costituisce una circostanza aggravante di carattere soggettivo in quanto inerisce esclusivamente alla persona del colpevole e tende a punire in maniera più incisiva chi, commettendo un nuovo reato dimostri un rafforzamento della volontà criminosa e una maggiore pericolosità sociale. La continuazione, invece, riguarda solo l'unitarietà del trattamento sanzionatorio che, in deroga a quello del cumulo materiale delle pene, consente in applicazione del principio del favor rei, la considerazione di tutti i reati che siano ricompresi nell'originario disegno criminoso, in modo da considerarli vincolati l'uno all'altro, determinando una sola pena, inferiore alla somma delle pene previste per ciascuno di essi. La diversa funzione degli istituti non impedisce, dunque, di riconoscere l'aggravamento della pena conseguente alla perseverante volontà criminosa con la riconduzione della pluralità dei reati all'unicità del disegno criminoso. La considerazione unitaria del reato continuato è, peraltro, limitata ai soli effetti previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena (ex plurimis, Sez. 1, n. 13003 del 10/03/2009, Rv. 243140 - 01) e nel caso di specie la valutazione cumulativa è esclusa da precisi indici normativi. A seguito della riforma del 1974, infatti, il testo dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. non reca più la formula «le diverse violazioni si considerano come un solo reato». La compatibilità tra continuazione e recidiva ha, del resto, trovato un espresso riconoscimento normativo con l'introduzione del quarto comma dell'art.81 cod. pen., ad opera dell'art. 5 della I. 5 dicembre 2005, n. 251, che stabilisce che «Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave». L'unificazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., di plurimi delitti sotto il regime della continuazione non esclude, pertanto, un'autonoma considerazione di ciascuno degli stessi al fine del riconoscimento della recidiva e della sua qualificazione. Ritiene, dunque, il Collegio che ben può,g.undefrej ai fini dell'affermazione della recidiva reiterata, essere posta a fondamento la condanna per un delitto in relazione al quale la pena sia stata determinata quale aumento della pena già irrogata con una precedente sentenza di condanna per un altro delitto, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., poiché la sua esecuzione è stata ritenuta caratterizzata dalla medesimezza del disegno criminoso in esecuzione del quale è stato realizzato anche il precedente delitto. 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla qualificazione della recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per la rideterminazione della pena. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione de