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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 02378/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché proposti per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, risultato dell'accordo delle parti, e alla determinazione della pena, non involgente pena illegale, e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.

PR. 309/1990; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera atrice [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché proposti per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, risultato dell'accordo delle parti, e alla determinazione della pena, non involgente pena illegale, e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d. PR. 309/1990; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 La Consigliera atrice [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 02378/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris