CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 34528/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/02/2023 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con allegato verbale di remissione della querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco, emessa il 15 ottobre 2021, che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in ordine a due episodi di danneggiamento della sua autovettura esposta per necessità alla pubblica fede, fatti commessi nel 2018. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], eccependo, con il primo motivo, l'incostituzionalità dell'art. 635, quinto comma, cod.pen. in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che il reato come contestato, diversamente dal furto aggravato dalla medesima circostanza, sia procedibile d'ufficio anziché a querela, circostanza rilevante stante la remissione della querela effettuata dalla persona offesa. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 1. Sulla questione di cui al primo motivo, è intervenuto il legislatore in data successiva alla rimessione alla Corte Costituzionale. Attraverso l'art. 1 del D.Lgs. 19 marzo 2024 n. 31 - che ha adoperato dei correttivi alla cosiddetta [OSCURATO:PERSONA] - è stata prevista la procedibilità a querela per il reato di danneggiamento commesso su beni esposti per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede, di cui all'art. 635, secondo comma, cod.pen. nella parte in cui richiama l'art. 625, primo comma, n. 7 cod.pen.. Tale norma è applicabile al caso in esame in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 9 del decreto legislativo citato, la quale cosi stabilisce: "Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Il primo comma del citato art. 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Nel caso in esame, la querela era stata sporta dalla persona offesa subito dopo il fatto ed è stata oggetto di remissione in data 24 novembre 2021, accettata dalla ricorrente. Ne consegue che il reato si è estinto per remissione della querela, circostanza che impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la consequenziale revoca delle statuizioni civili e la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali in assenza di diversa indicazione contenuta nell'atto di remissione della querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Revoca le statuizioni civili e condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.06.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga