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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 dicembre 2025

Cassazione n. 33886/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26138/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 591/2022 depositata il 15/06/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali locatori di un immobile sito in Rovato (BS), via Mezzana n. 28, intimavano sfratto per morosità innanzi al Tribunale di Brescia nei confronti di RM Solution di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA].

I locatori allegavano che le società convenute, rispettivamente cessionaria e cedente del contratto di locazione ad uso commerciale intercorso tra gli attori e la [OSCURATO:SOCIETA], fossero inadempienti dell’obbligo di pagamento dei canoni a far data dal mese di dicembre 2017, per un importo complessivo di € 24.092,00.

Si costituiva la società [OSCURATO:SOCIETA], che non contestava la morosità e manifestava disponibilità al rilascio dell’immobile.

Si costituiva altresì la RM Solution, che si opponeva allo sfratto e contestava di essere subentrata nel rapporto locatizio, mentre non contestava la morosità.

Ordinato il rilascio dell’immobile locato e disposto il mutamento del rito ex art. 426 cod.proc. c iv., il giudizio veniva interrotto a causa del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], e in seguito riassunto dalla Messali (intervenuto il decesso del Sainaghi) nei confronti della RM Solution.

Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2824/2021: a) dichiarava il contratto di locazione risolto per grave inadempimento nel pagamento dei canoni; b) per l’effetto, accertato il perfezionamento della cessione del contratto di locazione e intervenuto il fallimento della cedente RPS serramenti, condannava la RM Solution al pagamento dei canoni scaduti fino al momento del rilascio, per complessivi € 25.600,00, oltre € 192 a titolo di tassa di registro; d) condannava la medesima RM Solution al rimborso delle spese di lite in favore dei ricorrenti.

Avverso tale decisione, RM Solution proponeva appello, chiedendo: in via principale, la riforma della sentenza impugnata, deducendo il mancato perfezionamento della cessione del contratto con [OSCURATO:SOCIETA]; in via subordinata, la riduzione dell’importo dovuto, eccependo la compensazione impropria del credito azionato.

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 591/2022: in accoglimento dell’appello, ritenendo non provata la cessione del contratto di locazione, rigettava la domanda proposta dagli originari ricorrenti, che condannava alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto un unico ricorso per cassazione: la Messali, in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso la RM Solution.

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memoria [OSCURATO:PERSONA]

1. In estrema sintesi, n ella impugnata sentenza la corte territoriale ha ritenuto che: a) i locatori nel giudizio di primo grado non avevano allegato né che il contratto di locazione in favore di RPS era stato ceduto a RM unitamente all’azienda esercitata all’interno dell’immobile locato; né di aver dato comunicazione dell’avvenuta cessione del contratto; b) non era risultato provato che i locatori avevano acquisito conoscenza aliunde della cessione e che l’avessero accettata; c) gli appellati non avevano né allegato né provato il consenso del locatore.

Pertanto, come sopra rilevato, ritenendo non provata la cessione del contratto di locazione, ha rigettato la domanda proposta dagli originari ricorrenti, che ha condannato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

2. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], articolano in ricorso tre motivi.

Precisamente: -con il primo motivo denunciano: «ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma I n. 4 in relazione all’art. 331 c.p.c.», nella parte in cui la corte territoriale non ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Sainaghi o dei suoi eredi, sebbene locatore e co-creditore solidale.

Osservano che la controversia ha natura necessariamente inscindibile, poiché gli effetti favorevoli della sentenza di primo grado e la dichiarazione di nullità della cessione del contratto in grado d’appello, incidono unitariamente sulla posizione giuridica di entrambi i locatori, derivante dal rapporto locatizio; -con il secondo motivo, proposto in via subordinata al mancato accoglimento del primo, denunciano: «Nullità della sentenza di appello nella parte in cui estende la pronuncia nei confronti di soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) non citato nel giudizio di impugnazione», nella parte in cui la corte territoriale ha statuito anche nei confronti del Sainaghi, nonostante non fosse stato parte del giudizio di appello, non essendogli mai stato notificato il gravame.

Pertanto, affermano che la corte territoriale è incorsa in extrapetizione, per aver violato i limiti soggettivi della domanda proposta dall’appellante; -con il terzo motivo denunciano: «ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 36 L. 392/1978 e all’art. 1594 c.c. nonché ai sensi dell’art. 360 comma I n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 2729 c.c.», nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato la nullità della cessione a RM Solution del contratto di locazione, motivando sull’assenza di un’efficace comunicazione dell’avvenuta cessione e del consenso del locatore.

Lamentano l’omesso esame degli elementi indiziari acquisiti, dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, da cui il consenso del locatore è desumibile (la comunicazione telematica dell’avvenuta cessione all’Agenzia delle Entrate, il comportamento concludente della prosecuzione del rapporto locatizio con RM Solution, le missive di richiesta a RM Solution del pagamento dei canoni). 3.Il primo motivo è fondato.

3.1. Risulta dagli atti, ai quali la Corte accede in considerazione del vizio denunciato, che: a) il Presidente della Corte d’appello di Brescia, con decreto di fissazione udienza del 1° febbraio 2022, ha indicato quali destinatari della notifica del ricorso in appello entrambi i locatori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) la società appellante ha provveduto alla notifica nei confronti della sola Messali, omettendo ogni notifica nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto anteriormente alla proposizione dell’appello, come dichiarato dalla stessa appellante; c) la Corte territoriale, senza ordinare l’integrazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia degli appellati e deciso nel merito.

3.2. Così procedendo, la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato.

La controversia, invero, aveva ad oggetto l’accertamento della responsabilità del conduttore (asserito cessionario) per morosità nei confronti di due locatori concreditori solidali, già parti del giudizio di primo grado.

L’accoglimento dell’appello, che haescluso la validità della cessione del contratto di locazione, incide unitariamente sulla posizione giuridica di entrambi i locatori, determinando un potenziale contrasto di giudicati ove la sentenza di primo grado restasse efficace nei confronti degli eredi del co-locatore non evocato in appello.

Si configura pertanto una causa inscindibile ai sensi dell’art. 331 cod.proc. c iv ., che impone l’integrazione del contraddittorio (cfr., tra le tante, Cass. n. 24801/2014).

E comunque l’appello era stato proposto, come doveva, nei confronti del Sainaghi, cosa che avrebbe in ogni caso dovuto indurre a ordinare la notifica nei suoi confronti o nei confronti degli eredi, risultando il suo decesso.

Non valgono a superare tale rilievo le deduzioni della resistente circa la validità della notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito per più parti, giacché nella specie, dall’esame della relata di notifica, si evince che essa venne fatta con indicazione come destinataria della sola Messali e non anche del Sainaghi, il che esclude la pertinenza di quanto sostenuto dalla parte resistente Ne segue che l’atto di appello risultava non notificato né al Sainaghi, eventualmente con legittimazione a ricevere la notifica del difensore del grado precedente nonostante il decesso, giusta i principi affermati da Cass., Sez.

Un., n. 15295 del 2014, né tanto meno ai suoi eredi, come l’appellante avrebbe potuto fare avendo avuto conoscenza del decesso del de cuius, siccome dichiarato a pag. 4 del ricorso in appello.

La violazione del contraddittorio in ragione dell’omesso ordine di provvedere alla notificazione, ha determinato la nullità dell’intero giudizio di appello e della relativa sentenza, che va cassata con rinvio alla corte territoriale affinché provveda alla rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.

Gli altri motivi restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo motivo.

4. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M La Corte: - accoglie il primo motivo di ricorso, e, per l’effetto, dichiara assorbiti gli altri motivi.

Cassala sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26138/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 591/2022 depositata il 15/06/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali locatori di un immobile sito in Rovato (BS), via Mezzana n. 28, intimavano sfratto per morosità innanzi al Tribunale di Brescia nei confronti di RM Solution di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. I locatori allegavano che le società convenute, rispettivamente cessionaria e cedente del contratto di locazione ad uso commerciale intercorso tra gli attori e la [OSCURATO:SOCIETA], fossero inadempienti dell’obbligo di pagamento dei canoni a far data dal mese di dicembre 2017, per un importo complessivo di € 24.092,00. Si costituiva la società [OSCURATO:SOCIETA], che non contestava la morosità e manifestava disponibilità al rilascio dell’immobile. Si costituiva altresì la RM Solution, che si opponeva allo sfratto e contestava di essere subentrata nel rapporto locatizio, mentre non contestava la morosità. Ordinato il rilascio dell’immobile locato e disposto il mutamento del rito ex art. 426 cod.proc. c iv., il giudizio veniva interrotto a causa del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], e in seguito riassunto dalla Messali (intervenuto il decesso del Sainaghi) nei confronti della RM Solution. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2824/2021: a) dichiarava il contratto di locazione risolto per grave inadempimento nel pagamento dei canoni; b) per l’effetto, accertato il perfezionamento della cessione del contratto di locazione e intervenuto il fallimento della cedente RPS serramenti, condannava la RM Solution al pagamento dei canoni scaduti fino al momento del rilascio, per complessivi € 25.600,00, oltre € 192 a titolo di tassa di registro; d) condannava la medesima RM Solution al rimborso delle spese di lite in favore dei ricorrenti. Avverso tale decisione, RM Solution proponeva appello, chiedendo: in via principale, la riforma della sentenza impugnata, deducendo il mancato perfezionamento della cessione del contratto con [OSCURATO:SOCIETA]; in via subordinata, la riduzione dell’importo dovuto, eccependo la compensazione impropria del credito azionato. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 591/2022: in accoglimento dell’appello, ritenendo non provata la cessione del contratto di locazione, rigettava la domanda proposta dagli originari ricorrenti, che condannava alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto un unico ricorso per cassazione: la Messali, in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso la RM Solution. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. In estrema sintesi, n ella impugnata sentenza la corte territoriale ha ritenuto che: a) i locatori nel giudizio di primo grado non avevano allegato né che il contratto di locazione in favore di RPS era stato ceduto a RM unitamente all’azienda esercitata all’interno dell’immobile locato; né di aver dato comunicazione dell’avvenuta cessione del contratto; b) non era risultato provato che i locatori avevano acquisito conoscenza aliunde della cessione e che l’avessero accettata; c) gli appellati non avevano né allegato né provato il consenso del locatore. Pertanto, come sopra rilevato, ritenendo non provata la cessione del contratto di locazione, ha rigettato la domanda proposta dagli originari ricorrenti, che ha condannato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 2. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], articolano in ricorso tre motivi. Precisamente: -con il primo motivo denunciano: «ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma I n. 4 in relazione all’art. 331 c.p.c.», nella parte in cui la corte territoriale non ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Sainaghi o dei suoi eredi, sebbene locatore e co-creditore solidale. Osservano che la controversia ha natura necessariamente inscindibile, poiché gli effetti favorevoli della sentenza di primo grado e la dichiarazione di nullità della cessione del contratto in grado d’appello, incidono unitariamente sulla posizione giuridica di entrambi i locatori, derivante dal rapporto locatizio; -con il secondo motivo, proposto in via subordinata al mancato accoglimento del primo, denunciano: «Nullità della sentenza di appello nella parte in cui estende la pronuncia nei confronti di soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) non citato nel giudizio di impugnazione», nella parte in cui la corte territoriale ha statuito anche nei confronti del Sainaghi, nonostante non fosse stato parte del giudizio di appello, non essendogli mai stato notificato il gravame. Pertanto, affermano che la corte territoriale è incorsa in extrapetizione, per aver violato i limiti soggettivi della domanda proposta dall’appellante; -con il terzo motivo denunciano: «ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 36 L. 392/1978 e all’art. 1594 c.c. nonché ai sensi dell’art. 360 comma I n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 2729 c.c.», nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato la nullità della cessione a RM Solution del contratto di locazione, motivando sull’assenza di un’efficace comunicazione dell’avvenuta cessione e del consenso del locatore. Lamentano l’omesso esame degli elementi indiziari acquisiti, dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, da cui il consenso del locatore è desumibile (la comunicazione telematica dell’avvenuta cessione all’Agenzia delle Entrate, il comportamento concludente della prosecuzione del rapporto locatizio con RM Solution, le missive di richiesta a RM Solution del pagamento dei canoni). 3.Il primo motivo è fondato. 3.1. Risulta dagli atti, ai quali la Corte accede in considerazione del vizio denunciato, che: a) il Presidente della Corte d’appello di Brescia, con decreto di fissazione udienza del 1° febbraio 2022, ha indicato quali destinatari della notifica del ricorso in appello entrambi i locatori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) la società appellante ha provveduto alla notifica nei confronti della sola Messali, omettendo ogni notifica nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto anteriormente alla proposizione dell’appello, come dichiarato dalla stessa appellante; c) la Corte territoriale, senza ordinare l’integrazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia degli appellati e deciso nel merito. 3.2. Così procedendo, la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato. La controversia, invero, aveva ad oggetto l’accertamento della responsabilità del conduttore (asserito cessionario) per morosità nei confronti di due locatori concreditori solidali, già parti del giudizio di primo grado. L’accoglimento dell’appello, che haescluso la validità della cessione del contratto di locazione, incide unitariamente sulla posizione giuridica di entrambi i locatori, determinando un potenziale contrasto di giudicati ove la sentenza di primo grado restasse efficace nei confronti degli eredi del co-locatore non evocato in appello. Si configura pertanto una causa inscindibile ai sensi dell’art. 331 cod.proc. c iv ., che impone l’integrazione del contraddittorio (cfr., tra le tante, Cass. n. 24801/2014). E comunque l’appello era stato proposto, come doveva, nei confronti del Sainaghi, cosa che avrebbe in ogni caso dovuto indurre a ordinare la notifica nei suoi confronti o nei confronti degli eredi, risultando il suo decesso. Non valgono a superare tale rilievo le deduzioni della resistente circa la validità della notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito per più parti, giacché nella specie, dall’esame della relata di notifica, si evince che essa venne fatta con indicazione come destinataria della sola Messali e non anche del Sainaghi, il che esclude la pertinenza di quanto sostenuto dalla parte resistente Ne segue che l’atto di appello risultava non notificato né al Sainaghi, eventualmente con legittimazione a ricevere la notifica del difensore del grado precedente nonostante il decesso, giusta i principi affermati da Cass., Sez. Un., n. 15295 del 2014, né tanto meno ai suoi eredi, come l’appellante avrebbe potuto fare avendo avuto conoscenza del decesso del de cuius, siccome dichiarato a pag. 4 del ricorso in appello. La violazione del contraddittorio in ragione dell’omesso ordine di provvedere alla notificazione, ha determinato la nullità dell’intero giudizio di appello e della relativa sentenza, che va cassata con rinvio alla corte territoriale affinché provveda alla rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio. Gli altri motivi restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo motivo. 4. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M La Corte: - accoglie il primo motivo di ricorso, e, per l’effetto, dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassala sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del p
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