CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06455/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita fa relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; g_ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando di avere consentito, subito dopo avere reso false generalità, di identificare la propria persona mediante documento di riconoscimento, è manifestamente infondato, posto che il reato per cui si procede ha natura istantanea e prescinde dal "ritrovamento" successivo del documento identificativo, il quale, peraltro, veniva rinvenuto solo a seguito di perquisizione. Le false dichiarazione erano state, peraltro, rese dall'imputato dopo ripetute insistenze degli agenti verbalizzanti e, in ogni caso, prima di "consegnare" il suddetto documento di riconoscimento, lo stesso si era dato alla fuga (pag. 2 provvedimento impugnato); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine al diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è inammissibile perché, oltre a non essere consentito dalla legge, perché costituito da profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è del tutto generico per mancanza di specificità, non essendovi una correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento delle doglianze prospettate (il motivo non è pertinente). D'altronde, secondo l'orientamento di legittimità, «è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023 Ud. (dep. 26/01/2024) Rv. 285800 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Co