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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06150/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato in difesa del Ministero dell'Economia e delle [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica depositata dalla difesa del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], liquidando in suo favore la somma di euro 10.140,26, senza tuttavia riconoscere l'ulteriore indennizzo a titolo di lucro cessante.

La vicenda trae origine da un procedimento penale nel quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 18 dicembre 2018 al 14 marzo 2019, in esecuzione dell'ordinanza adottata dal GIP del Tribunale di Roma del 10 dicembre 2018.

Le imputazioni contestate riguardavano i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale che si assumeva fossero stati commessi nell'ambito del fallimento della società Brera s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 19 luglio 2016.

In ordine alle esigenze cautelari, la misura era stata adottata per il pericolo di reiterazione del reato, in considerazione delle numerose cariche sociali ricoperte dall'indagato in novanta società del medesimo gruppo imprenditoriale oggetto di indagine.

A seguito di istanza di revoca presentata dalla difesa, il giudice per le indagini preliminari, ritenendo ridimensionate le esigenze cautelari anche alla luce delle dimissioni dell'indagato da tutte le cariche sociali, sostituiva la custodia cautelare con la misura interdittiva dell'esercizio dell'impresa e degli uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese per la durata di dodici mesi.

All'esito del dibattimento, il Tribunale di Roma, con sentenza del 12 dicembre 2022, assolveva [OSCURATO:PERSONA] da tutti i reati ascrittigli con la formula perché il fatto non sussiste, provvedimento divenuto irrevocabile il 28 aprile 2023.

La Corte di appello, nel pronunciarsi sulla richiesta di riparazione, ha ritenuto che non fosse possibile muovere alcun rimprovero a titolo di dolo o colpa grave nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che l'istanteV.__.:43 assunto sin dall'interrogatorio di garanzia un 1 atteggiamento collaborativo, non limitandosi a negare la fondatezza delle accuse ma fornendo una versione alternativa dei fatti, poi corrispondente a quella accolta dalla sentenza assolutoria.

Quanto alla determinazione dell'importo, la Corte territoriale), ha liquidato l'indennizzo secondo il parametro aritmetico, determinato in euro 235,82 per ciascun giorno di detenzione in carcere, ragionevolmente dimezzata, nel caso di detenzione domiciliare, in euro 117,91.

La Corte d'appello ha rigettato la richiesta di ulteriore indennizzo collegato al pregiudizio subito relativamente alla vita lavorativa, ritenendo indimostrato il nesso causale tra l'evento detenzione e il lucro cessante allegato.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per i seguenti motivi. 2.1 Con la prima censura deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto il diritto alla riparazione e 411 ITIAEt/dc) pecuniaria nella misura minima prevista dal computo~ in relazione ai giorni di arresti domiciliari subiti, non ha riconosciuto l'ulteriore riparazione connessa al lucro cessante.

Il ricorrente premette che nell'istanza originaria aveva documentato di aver rassegnato immediatamente dopo l'arresto le dimissioni da tutte le società del gruppo per evitare la sussistenza dell'ipotizzato pericolo di reiterazione del reato e che, ‘ a seguito di tali dimissioni aveva rinunciato a emolumenti non inferiori a euro 106.500,99, come emergeva dai certificati unici di dipendente depositati e dai verbali assembleari delle società di cui era amministratore.

Per tale ragione aveva espressamente chiesto alla Corte territoriale di riconoscere una somma superiore che comprendesse un ulteriore indennizzo parametrato alla perdita degli emolumenti conseguenti al lucro cessante oggetto di prova.

Sostiene che la motivazione con cui la Corte ha negato tale ulteriore indennizzo sia contraddittoria e illogica.

La contraddittorietà si ravvisa nel fatto che, dopo aver sostenuto in premessa la mancanza di nesso causale tra detenzione e lucro cessante, la Corte immediatamente dopo ne ha riconosciuto la sussistenza, affermando che la misura era venuta meno una volta che l'istante aveva rassegnato le proprie dimissioni dagli incarichi, essendo state in tal modo neutralizzate le esigenze cautelari alla base della misura applicata.

La revoca sarebbe stata quindi strettamente connessa e conseguente alla rinuncia, da parte del ricorrente, allo svolgimento delle attività che avrebbero fondato il diritto a ottenere il pagamento dei propri emolumenti.

Il ricorrente argomenta che la motivazione risulta inoltre manifestamente illogica poiché, già da una lettura sommaria dell'ordinanza applicativa della misura, risultava chiaro che lo scopo precipuo della medesima fosse quello di impedire al ricorrente di esercitare i poteri e le funzioni tipiche connesse alla carica di amministratore per evitare che nello svolgimento delle proprie funzioni potesse reiterare reati della stessa specie.

Corollario di tali limitazioni era stato il venir meno di quelle funzioni e poteri che sinallagmaticamente avrebbero generato e giustificato il pagamento degli emolumenti, evidente controprestazione degli incarichi conferiti. 2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'articolo 643 cod.proc.pen. ai sensi dell'articolo 606, lettera b), cod.proc.pen..

Premette che nell'istanza originaria, ben consapevole della natura indennitaria e non risarcitoria dell'istituto di cui agli articoli 314 e seguenti cod.proc.pen., aveva concluso indicando la somma complessiva di euro 106.500,99 a mero titolo esemplificativo, somma comunque inferiore alle retribuzioni a cui aveva effettivamente rinunciato in ragione del fatto che, a distanza di tempo, non era stato possibile rinvenire ulteriore documentazione.

A sostegno della richiesta era stata effettuata una cospicua produzione documentale, consistente nel deposito di tutte le lettere di dimissioni inviate, dei certificati unici di un numero consistente di società a testimonianza degli importi connessi alle cariche ricoperte, e dei verbali di assemblea riportanti la nomina, il conferimento dei poteri e la relativa retribuzione, documentazione indubbiamente significativa dell'impatto economico della misura cautelare.

Il giudice della riparazione avrebbe errato, non avendo effettuato un adeguato approfondimento circa gli ulteriori pregiudizi lamentati e documentati, con particolare riferimento alla perdita di chances per stabilire un aumento del quantum indennizzabile.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

L'Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero dell'Economia e delle [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell'ammontare dell'indennizzo.

In proposito, assume rilievo il consolidato orientamento ermeneutico per cui, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero calcolato secondo il criterio aritmetico, tenendo conto del pregiudizio specifico, patrimoniale e non patrimoniale, derivato dall'atto lecito dannoso, costituito dalla restrizione della libertà, risultata ingiusta (così, fra le tante, Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011, Rv. 252026).

Lo scostamento, tuttavia, deve trovare puntuale riferimento in allegate specifiche ripercussioni di danno, che non conseguirebbero equo ristoro nella misura ponderata matematica di cui sopra.

Compete al giudice della riparazione, cioè, individuare in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali configuri un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale.

Invero, ove l'istante alleghi la sussistenza di danni. ulteriori mediante il riferimento a specifiche circostanze ritenute dal giudice idonee in astratto a giustificare l'incremento dell'indennizzo, sebbene gravi sull'istante l'onere di provare quanto allegato, è affetta da illogicità la motivazione dei provvedimento che neghi la sussistenza in concreto di tali danni ulteriori, senza che il giudice abbia previamente invitato la parte a provvedere alla prova o al suo completamento (Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Rv. 277510) In ossequio ai menzionati principi, deve essere ritenuta la fondatezza delle censure riferite alla parte di motivazione con cui il giudice della riparazione ha ritenuto di escludere il possibile riconoscimento del danno da lucro cessante.Nel caso di specie, la motivazione non si confronta con la specificità della vicenda cautelare, così come emerge dagli atti richiamati nella stessa ordinanza e nel ricorso.

In primo luogo, l'esigenza cautelare era individuata nel pericolo di reiterazione dei fatti di bancarotta, correlato ali' espletamento delle attività connesse alle numerose cariche sociali ricoperte dal [OSCURATO:PERSONA] in seno a plurime società, che la misura cautelare avrebbe dovuto impedire.

E, nella stessa logica, la sostituzione della misura è stata ritenuta possibile alla luce delle dimissioni dalle stesse cariche, seppur valutate insieme ad altri elementi Questa Sezione ha recentemente censurato come priva di logica consequenzialità la motivazione che esclude il lucro cessante con argomenti meramente formali e senza una valutazione sostanziale della sequenza fattuale.

In particolare, è stata ritenuta non congrua la decisione che negava il danno da lucro cessante sul presupposto della sola temporaneità delle sostituzioni negli incarichi lavorativi precedentemente assolti da un professionista, senza considerare, in modo coerente, l'effetto della vicenda sul permanere o meno degli incarichi e sul conferimento di nuovi incarichi (Sez. 4, n. 29507 del 11/07/2025, non mass.).

La ratio è nel senso che, quando è allegato un pregiudizio economico specifico collegato alla misura e alla sua ricaduta su incarichi o attività, il giudice non può fermarsi a una negazione apodittica del nesso.

In tal caso, infatti, è necessario spiegare perché quel collegamento non regga, oppure perché le prove offerte non siano idonee, oppure ancora perché i fattori alternativi tr tali da rendere la detenzione solo una causa remota.

Nel caso in esame, nel ragionamento della Corte territoriale non viene logicamente argomentata l'interruzione del rapporto di derivazione tra la misura e la perdita economica documentata.

In secondo luogo, se si afferma che le dimissioni abbiano neutralizzato le esigenze cautelari e consentito la sostituzione della misura custodiale con una misura interdittiva, si riconosce un legame funzionale tra l'atto (dimissioni) e l'assetto cautelare.

E allora, poiché la difesa ha dedotto che quelle dimissioni abbiano comportato la rinuncia a emolumenti (documentati) e che tale rinuncia sia collocata nel medesimo percorso causale che ha portato all'attenuazione della restrizione, il giudice avrebbe dovuto illustrare perché tale concatenazione sarebbe giuridicamente irrilevante o comunque non riconducibile alla detenzione.

In altri termini, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare se le dimissioni, pur formalmente volontarie, fossero state sostanzialmente imposte dalle circostanze legate all'applicazione della misura (perché, comunque, necessarie per superare l'esigenza cautelare individuata) oppure se costituissero una scelta realmente libera e autonoma, tale da porsi come fattore sopravvenuto idoneo a spezzare il nesso.

Senza questa verifica, la qualificazione delle dimissioni come contegno collaborativo resta una formula, non una risposta alla domanda posta dalla difesa.

Infine, con riferimento al secondo motivo di ricorso, anch'esso fondato, l'ordinanza impugnata non chiarisce quale giudizio abbia espresso sulla documentazione prodotta a sostegno della perdita economica (lettere di dimissioni, certificazioni e verbali indicati in ricorso).

La Corte territoriale ha genericamente affermato che il nesso è indimostrato, ma non ha specificato se sia stata ritenuta mancante la prova dell'esistenza del pregiudizio, della sua entitàdko del rapporto eziologico.

Se è vero, infatti, che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è onere della parte che deduce l'esistenza di pregiudizi ulteriori, non solo allegare le conseguenze personali subite/ ma altresì spiegare in modo circostanziato il danno subito, la sua natura, i fattori che ne sono causa e il rapporto di derivazione dall'ingiusta detenzione patita (Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Rv. 281513-01), è anche vero che, ove l'istante alleghi la sussistenza di danni ulteriori mediante il riferimento a specifiche circostanze ritenute dal giudice idonee in astratto a giustificare l'incremento dell'indennizzo, sebbene gravi sull'istante l'onere di provare quanto allegato, è affetta da illogicità la motivazione del provvedimento che neghi la sussistenza in concreto di tali danni ulteriori, senza che il giudice abbia previamente invitato la parte a provvedere alla prova o al suo completamento (Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Rv. 277510).

Anche questo principio non comporta che l'integrazione istruttoria sia sempre dovuta o che il danno debba essere riconosciuto, ma impone al giudice di argomentare con chiarezza perché la catena causale risulti interrotta da un fattore autonomo, oppure perché la prova debba ritenersi insufficiente.

In conclusione, il giudice di merito non ha calato nel caso concreto il criterio, pure richiamato in via generale, secondo cui la determinazione equitativa deve tener conto, nella globalità del pregiudizio, anche dell'interruzione delle attività lavorative e delle ricadute sulla vita professionale (Sez. 4, n. 22688 del 18/03/2009, Rv. 243990), verificando se l'interruzione lamentata dall'istante sia stata una conseguenza fisiologica già compensata dal parametro aritmetico o, invece, una conseguenza ulteriore specifica &(e in qual misura.

Per queste ragioni l'ordinanza deve essere annullata limitatamente al rigetto dell'ulteriore indennizzo per lucro cessante, affinché il giudice del rinvio riesamini la domanda, applicando i principi sopra richiamati.

La liquidazione delle spese tra le parti, relativamente al presente giudizio di legittimità, è demandata al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al quantum dell'indennizzo e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato in difesa del Ministero dell'Economia e delle [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica depositata dalla difesa del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], liquidando in suo favore la somma di euro 10.140,26, senza tuttavia riconoscere l'ulteriore indennizzo a titolo di lucro cessante. La vicenda trae origine da un procedimento penale nel quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 18 dicembre 2018 al 14 marzo 2019, in esecuzione dell'ordinanza adottata dal GIP del Tribunale di Roma del 10 dicembre 2018. Le imputazioni contestate riguardavano i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale che si assumeva fossero stati commessi nell'ambito del fallimento della società Brera s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 19 luglio 2016. In ordine alle esigenze cautelari, la misura era stata adottata per il pericolo di reiterazione del reato, in considerazione delle numerose cariche sociali ricoperte dall'indagato in novanta società del medesimo gruppo imprenditoriale oggetto di indagine. A seguito di istanza di revoca presentata dalla difesa, il giudice per le indagini preliminari, ritenendo ridimensionate le esigenze cautelari anche alla luce delle dimissioni dell'indagato da tutte le cariche sociali, sostituiva la custodia cautelare con la misura interdittiva dell'esercizio dell'impresa e degli uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese per la durata di dodici mesi. All'esito del dibattimento, il Tribunale di Roma, con sentenza del 12 dicembre 2022, assolveva [OSCURATO:PERSONA] da tutti i reati ascrittigli con la formula perché il fatto non sussiste, provvedimento divenuto irrevocabile il 28 aprile 2023. La Corte di appello, nel pronunciarsi sulla richiesta di riparazione, ha ritenuto che non fosse possibile muovere alcun rimprovero a titolo di dolo o colpa grave nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che l'istanteV.__.:43 assunto sin dall'interrogatorio di garanzia un 1 atteggiamento collaborativo, non limitandosi a negare la fondatezza delle accuse ma fornendo una versione alternativa dei fatti, poi corrispondente a quella accolta dalla sentenza assolutoria. Quanto alla determinazione dell'importo, la Corte territoriale), ha liquidato l'indennizzo secondo il parametro aritmetico, determinato in euro 235,82 per ciascun giorno di detenzione in carcere, ragionevolmente dimezzata, nel caso di detenzione domiciliare, in euro 117,91. La Corte d'appello ha rigettato la richiesta di ulteriore indennizzo collegato al pregiudizio subito relativamente alla vita lavorativa, ritenendo indimostrato il nesso causale tra l'evento detenzione e il lucro cessante allegato. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per i seguenti motivi. 2.1 Con la prima censura deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto il diritto alla riparazione e 411 ITIAEt/dc) pecuniaria nella misura minima prevista dal computo~ in relazione ai giorni di arresti domiciliari subiti, non ha riconosciuto l'ulteriore riparazione connessa al lucro cessante. Il ricorrente premette che nell'istanza originaria aveva documentato di aver rassegnato immediatamente dopo l'arresto le dimissioni da tutte le società del gruppo per evitare la sussistenza dell'ipotizzato pericolo di reiterazione del reato e che, ‘ a seguito di tali dimissioni aveva rinunciato a emolumenti non inferiori a euro 106.500,99, come emergeva dai certificati unici di dipendente depositati e dai verbali assembleari delle società di cui era amministratore. Per tale ragione aveva espressamente chiesto alla Corte territoriale di riconoscere una somma superiore che comprendesse un ulteriore indennizzo parametrato alla perdita degli emolumenti conseguenti al lucro cessante oggetto di prova. Sostiene che la motivazione con cui la Corte ha negato tale ulteriore indennizzo sia contraddittoria e illogica. La contraddittorietà si ravvisa nel fatto che, dopo aver sostenuto in premessa la mancanza di nesso causale tra detenzione e lucro cessante, la Corte immediatamente dopo ne ha riconosciuto la sussistenza, affermando che la misura era venuta meno una volta che l'istante aveva rassegnato le proprie dimissioni dagli incarichi, essendo state in tal modo neutralizzate le esigenze cautelari alla base della misura applicata. La revoca sarebbe stata quindi strettamente connessa e conseguente alla rinuncia, da parte del ricorrente, allo svolgimento delle attività che avrebbero fondato il diritto a ottenere il pagamento dei propri emolumenti. Il ricorrente argomenta che la motivazione risulta inoltre manifestamente illogica poiché, già da una lettura sommaria dell'ordinanza applicativa della misura, risultava chiaro che lo scopo precipuo della medesima fosse quello di impedire al ricorrente di esercitare i poteri e le funzioni tipiche connesse alla carica di amministratore per evitare che nello svolgimento delle proprie funzioni potesse reiterare reati della stessa specie. Corollario di tali limitazioni era stato il venir meno di quelle funzioni e poteri che sinallagmaticamente avrebbero generato e giustificato il pagamento degli emolumenti, evidente controprestazione degli incarichi conferiti. 2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'articolo 643 cod.proc.pen. ai sensi dell'articolo 606, lettera b), cod.proc.pen.. Premette che nell'istanza originaria, ben consapevole della natura indennitaria e non risarcitoria dell'istituto di cui agli articoli 314 e seguenti cod.proc.pen., aveva concluso indicando la somma complessiva di euro 106.500,99 a mero titolo esemplificativo, somma comunque inferiore alle retribuzioni a cui aveva effettivamente rinunciato in ragione del fatto che, a distanza di tempo, non era stato possibile rinvenire ulteriore documentazione. A sostegno della richiesta era stata effettuata una cospicua produzione documentale, consistente nel deposito di tutte le lettere di dimissioni inviate, dei certificati unici di un numero consistente di società a testimonianza degli importi connessi alle cariche ricoperte, e dei verbali di assemblea riportanti la nomina, il conferimento dei poteri e la relativa retribuzione, documentazione indubbiamente significativa dell'impatto economico della misura cautelare. Il giudice della riparazione avrebbe errato, non avendo effettuato un adeguato approfondimento circa gli ulteriori pregiudizi lamentati e documentati, con particolare riferimento alla perdita di chances per stabilire un aumento del quantum indennizzabile. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. L'Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero dell'Economia e delle [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione dell'ammontare dell'indennizzo. In proposito, assume rilievo il consolidato orientamento ermeneutico per cui, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero calcolato secondo il criterio aritmetico, tenendo conto del pregiudizio specifico, patrimoniale e non patrimoniale, derivato dall'atto lecito dannoso, costituito dalla restrizione della libertà, risultata ingiusta (così, fra le tante, Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011, Rv. 252026). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare puntuale riferimento in allegate specifiche ripercussioni di danno, che non conseguirebbero equo ristoro nella misura ponderata matematica di cui sopra. Compete al giudice della riparazione, cioè, individuare in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali configuri un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale. Invero, ove l'istante alleghi la sussistenza di danni. ulteriori mediante il riferimento a specifiche circostanze ritenute dal giudice idonee in astratto a giustificare l'incremento dell'indennizzo, sebbene gravi sull'istante l'onere di provare quanto allegato, è affetta da illogicità la motivazione dei provvedimento che neghi la sussistenza in concreto di tali danni ulteriori, senza che il giudice abbia previamente invitato la parte a provvedere alla prova o al suo completamento (Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Rv. 277510) In ossequio ai menzionati principi, deve essere ritenuta la fondatezza delle censure riferite alla parte di motivazione con cui il giudice della riparazione ha ritenuto di escludere il possibile riconoscimento del danno da lucro cessante.Nel caso di specie, la motivazione non si confronta con la specificità della vicenda cautelare, così come emerge dagli atti richiamati nella stessa ordinanza e nel ricorso. In primo luogo, l'esigenza cautelare era individuata nel pericolo di reiterazione dei fatti di bancarotta, correlato ali' espletamento delle attività connesse alle numerose cariche sociali ricoperte dal [OSCURATO:PERSONA] in seno a plurime società, che la misura cautelare avrebbe dovuto impedire. E, nella stessa logica, la sostituzione della misura è stata ritenuta possibile alla luce delle dimissioni dalle stesse cariche, seppur valutate insieme ad altri elementi Questa Sezione ha recentemente censurato come priva di logica consequenzialità la motivazione che esclude il lucro cessante con argomenti meramente formali e senza una valutazione sostanziale della sequenza fattuale. In particolare, è stata ritenuta non congrua la decisione che negava il danno da lucro cessante sul presupposto della sola temporaneità delle sostituzioni negli incarichi lavorativi precedentemente assolti da un professionista, senza considerare, in modo coerente, l'effetto della vicenda sul permanere o meno degli incarichi e sul conferimento di nuovi incarichi (Sez. 4, n. 29507 del 11/07/2025, non mass.). La ratio è nel senso che, quando è allegato un pregiudizio economico specifico collegato alla misura e alla sua ricaduta su incarichi o attività, il giudice non può fermarsi a una negazione apodittica del nesso. In tal caso, infatti, è necessario spiegare perché quel collegamento non regga, oppure perché le prove offerte non siano idonee, oppure ancora perché i fattori alternativi tr tali da rendere la detenzione solo una causa remota. Nel caso in esame, nel ragionamento della Corte territoriale non viene logicamente argomentata l'interruzione del rapporto di derivazione tra la misura e la perdita economica documentata. In secondo luogo, se si afferma che le dimissioni abbiano neutralizzato le esigenze cautelari e consentito la sostituzione della misura custodiale con una misura interdittiva, si riconosce un legame funzionale tra l'atto (dimissioni) e l'assetto cautelare. E allora, poiché la difesa ha dedotto che quelle dimissioni abbiano comportato la rinuncia a emolumenti (documentati) e che tale rinuncia sia collocata nel medesimo percorso causale che ha portato all'attenuazione della restrizione, il giudice avrebbe dovuto illustrare perché tale concatenazione sarebbe giuridicamente irrilevante o comunque non riconducibile alla detenzione. In altri termini, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare se le dimissioni, pur formalmente volontarie, fossero state sostanzialmente imposte dalle circostanze legate all'applicazione della misura (perché, comunque, necessarie per superare l'esigenza cautelare individuata) oppure se costituissero una scelta realmente libera e autonoma, tale da porsi come fattore sopravvenuto idoneo a spezzare il nesso. Senza questa verifica, la qualificazione delle dimissioni come contegno collaborativo resta una formula, non una risposta alla domanda posta dalla difesa. Infine, con riferimento al secondo motivo di ricorso, anch'esso fondato, l'ordinanza impugnata non chiarisce quale giudizio abbia espresso sulla documentazione prodotta a sostegno della perdita economica (lettere di dimissioni, certificazioni e verbali indicati in ricorso). La Corte territoriale ha genericamente affermato che il nesso è indimostrato, ma non ha specificato se sia stata ritenuta mancante la prova dell'esistenza del pregiudizio, della sua entitàdko del rapporto eziologico. Se è vero, infatti, che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è onere della parte che deduce l'esistenza di pregiudizi ulteriori, non solo allegare le conseguenze personali subite/ ma altresì spiegare in modo circostanziato il danno subito, la sua natura, i fattori che ne sono causa e il rapporto di derivazione dall'ingiusta detenzione patita (Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Rv. 281513-01), è anche vero che, ove l'istante alleghi la sussistenza di danni ulteriori mediante il riferimento a specifiche circostanze ritenute dal giudice idonee in astratto a giustificare l'incremento dell'indennizzo, sebbene gravi sull'istante l'onere di provare quanto allegato, è affetta da illogicità la motivazione del provvedimento che neghi la sussistenza in concreto di tali danni ulteriori, senza che il giudice abbia previamente invitato la parte a provvedere alla prova o al suo completamento (Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Rv. 277510). Anche questo principio non comporta che l'integrazione istruttoria sia sempre dovuta o che il danno debba essere riconosciuto, ma impone al giudice di argomentare con chiarezza perché la catena causale risulti interrotta da un fattore autonomo, oppure perché la prova debba ritenersi insufficiente. In conclusione, il giudice di merito non ha calato nel caso concreto il criterio, pure richiamato in via generale, secondo cui la determinazione equitativa deve tener conto, nella globalità del pregiudizio, anche dell'interruzione delle attività lavorative e delle ricadute sulla vita professionale (Sez. 4, n. 22688 del 18/03/2009, Rv. 243990), verificando se l'interruzione lamentata dall'istante sia stata una conseguenza fisiologica già compensata dal parametro aritmetico o, invece, una conseguenza ulteriore specifica &(e in qual misura. Per queste ragioni l'ordinanza deve essere annullata limitatamente al rigetto dell'ulteriore indennizzo per lucro cessante, affinché il giudice del rinvio riesamini la domanda, applicando i principi sopra richiamati. La liquidazione delle spese tra le parti, relativamente al presente giudizio di legittimità, è demandata al giudice del rinvio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al quantum dell'indennizzo e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legitt
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