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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 dicembre 2024

Cassazione n. 04377/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4239-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4565/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/12/2024 R.G.N. 2748/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio R.G.N.4239/2025 Cron.

Rep.

Ud.16/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Roma, in sede di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 18904 del 2024, ha annullato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 13 luglio 2018 a [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha ordinato alla [OSCURATO:SOCIETA]. di reintegrarlo nel posto di lavoro, con condanna della predetta società al pagamento dell’indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità retributive, oltre accessori e contributi, nonché alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

2. La Corte, in sintesi,ha esaminato la fattispecie concreta alla luce del principio di diritto espresso nella pronuncia rescindente di questa Corte, secondo cui: “Non risulta assolto l’obbligo di repêchage ove all’atto di licenziamento per g.m.o. risultino esistenti nell’organico aziendale mansioni inferiori, anche a termine, ed il datore non abbia effettuato alcuna offerta di demansionamento al lavoratore né comunque allegato e provato in giudizio che il lavoratore non rivesta le competenze professionali richieste per l’espletamento delle stesse mansioni”.

Ha quindi ritenuto che, come evidenziato nell’ordinanza di rinvio, “dalle risultanze processuali emerge che: al momento del licenziamento esistevano posizioni lavorative con mansioni operaie (come dichiarato dal legale rappresentante della società in sede di libero interrogatorio davanti al giudice della fase sommaria); non è stato provato che tali posizioni lavorative siano state offerte al Franciosa, che questi non le abbia accettate e che il lavoratore non rivestisse le competenze professionali richiesteper l’espletamento di dette mansioni, né riguardo tali circostanze sono state formulate idonee richieste istruttorie; successivamente al licenziamento del ricorrente sono state fatte delle assunzioni ed è irrilevante che tali assunzioni siano state a tempo determinato”.

Pertanto, la Corte ha applicato la tutela prevista dal comma 4 dell’art. 18 St. lav. sul presupposto che la stessa debba essere riconosciuta anche nel caso in cui il datore di lavoro non provi l’impossibilità di collocare altrove il lavoratore licenziato.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con sei motivi; ha resistito con controricorso l’intimato che ha anche depositato memoria.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: “nullità e/o inesistenza della motivazione – violazione degli artt. 111 Cost.132 c.p.c.”; si sostiene che la sentenza impugnata conterrebbe affermazioni gravemente contraddittorie, tali da renderla nulla.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni unite di questa Corte, con le sentenze nn. 8053 e 8054/2014 hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

Si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., Sez.

Un., n. 22232/2016).

Il che non ricorre nella specie in quanto risulta percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte del rinvio per accogliere l’impugnativa di licenziamento secondo le stringenti indicazioni fornite dalla decisione cassatoria.

La decisione gravata – ad avviso del Collegio - non contiene affermazioni radicalmente contraddittorie o inconciliabili, come pretende parte ricorrente, e non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è risultato soccombente.

2. Il secondo motivo deduce: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 comma 2 c.p.c.”, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe proceduto ad effettuare gli accertamenti demandati dalla pronuncia di legittimità.

La censura è infondata. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, come risulta dallo storico della lite, ha valutato le risultanze processuali ed ha maturato il convincimento che emergesse dalle stesse la violazione dell’obbligo di repêchage, in coerenza con quanto stabilito da questa Corte con l’ordinanza n. 18904/2024.

Il motivo, quindi, non evidenzia un errore di diritto ma nella sostanza impinge nella valutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice del merito.

3. Il terzo motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2729 c.c., della L. n. 604 del 1966, articolo 3 oltre che dell'articolo 41 Cost.”; viene dedotto che la valutazione di mansioni disponibili, anche inferiori, alle quali adibire il Franciosa avrebbe dovuto essere effettuata con riferimento al periodo tra il giugno e il luglio 2018, non rilevando, invece, l’assunzione a termine di un operaio avvenuta sei mesi dopo il licenziamento.

La censura è inammissibile.

Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

Nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, contesta un accertamento di fatto qual è l’esistenza o meno di possibilità di allocazione alternativa in mansioni inferiori del Franciosa avuto riguardo alle circostanze del caso concreto.

In particolare, circa la violazione dell'art. 2697 c.c., essa è deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass.n. 13395 del 2018; Cass. n. 26769 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa la possibile adibizione a mansioni inferiori, opponendo una diversa valutazione.

4. Il quarto motivo denuncia: “violazione art. 360 comma 1 n. 4 – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, sull’assunto che la Corte romana: “ha attribuito un significato errato alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante in sede di libero interrogatorio; ha conferito a tali dichiarazioni (travisate nei fatti) valenza di prova legale facendo esclusivo riferimento ad esse nell’accoglimento della domanda; non ha valutato (come al contrario espressamente richiesto dalla Corte nel rinvio) le prove addotte ed in particolare la documentazione prodotta dalla resistente ed incontestate”.

Il motivo è inammissibile.

Viene denunciata impropriamente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (tra le recenti v.

Cass. n. 9731/2025).

Come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre).

La pronuncia rammenta pure che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca – come nella specie - che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054/2014.

Nella sostanza, poi, si prospetta un “travisamento della prova” al di fuori dei limiti consentiti in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 5792 / 2024), come conclamato dal diffuso riferimento ai materiali di causa contenuto nel motivo in esame.

5. Il quinto mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 5), c.p.c., l’omesso esame circa tre fatti ritenuti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, rappresentati da: l’assenza di nuove assunzioni presso la società per l’intero anno 2018; la diminuzione complessiva di cinque unità lavorative nel periodo oggetto di contestazione; l’assunzione, per circa 40 gg., di un altro dipendente sei mesi dopo il licenziamento.

La censura è inammissibile.

Si deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. senza il rispetto degli enunciati posti dalle Sezioni Unite di questa Corte con le pronunce del 2014 più volterichiamate.

Non può tacersi, in particolare, che con il motivo si prospettano una molteplicità di fatti che sarebbero stati trascurati dalla Corte di Appello che, anche per la loro pluralità, non hanno il necessario carattere della decisività, nel senso inteso da questa Corte secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass., Sez.

Un., n. 3670/2015 e n. 14477/2015).

Si è così sancita l'inammissibilità di censure innanzi a questa Corte che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte di Appello, ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova daparte della Cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito oppure chiamando "fatto decisivo", indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa (Cass. n. 21439/2015).

6. Il sesto motivo subordinatamente deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 cpc”, per non avere la Corte territoriale disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio.

La censura è inammissibile.

Giusta principio consolidato e risalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali il sindacato della Corte Suprema è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (v.

Cass. n. 26912/2020; Cass. n. 18128/2020; Cass. n. 24502/2017; Cass.n. 15317/2013; Cass. n. 5386/2003; Cass. n. 8889/2000; Cass.n. 4944/1979); in ogni caso è la decisione di compensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale (Cass. n. 10009/2003; Cass. n. 11744/2004).

7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese regolate secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4239-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4565/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/12/2024 R.G.N. 2748/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio R.G.N.4239/2025 Cron. Rep. Ud.16/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma, in sede di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 18904 del 2024, ha annullato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 13 luglio 2018 a [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha ordinato alla [OSCURATO:SOCIETA]. di reintegrarlo nel posto di lavoro, con condanna della predetta società al pagamento dell’indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità retributive, oltre accessori e contributi, nonché alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio. 2. La Corte, in sintesi,ha esaminato la fattispecie concreta alla luce del principio di diritto espresso nella pronuncia rescindente di questa Corte, secondo cui: “Non risulta assolto l’obbligo di repêchage ove all’atto di licenziamento per g.m.o. risultino esistenti nell’organico aziendale mansioni inferiori, anche a termine, ed il datore non abbia effettuato alcuna offerta di demansionamento al lavoratore né comunque allegato e provato in giudizio che il lavoratore non rivesta le competenze professionali richieste per l’espletamento delle stesse mansioni”. Ha quindi ritenuto che, come evidenziato nell’ordinanza di rinvio, “dalle risultanze processuali emerge che: al momento del licenziamento esistevano posizioni lavorative con mansioni operaie (come dichiarato dal legale rappresentante della società in sede di libero interrogatorio davanti al giudice della fase sommaria); non è stato provato che tali posizioni lavorative siano state offerte al Franciosa, che questi non le abbia accettate e che il lavoratore non rivestisse le competenze professionali richiesteper l’espletamento di dette mansioni, né riguardo tali circostanze sono state formulate idonee richieste istruttorie; successivamente al licenziamento del ricorrente sono state fatte delle assunzioni ed è irrilevante che tali assunzioni siano state a tempo determinato”. Pertanto, la Corte ha applicato la tutela prevista dal comma 4 dell’art. 18 St. lav. sul presupposto che la stessa debba essere riconosciuta anche nel caso in cui il datore di lavoro non provi l’impossibilità di collocare altrove il lavoratore licenziato. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con sei motivi; ha resistito con controricorso l’intimato che ha anche depositato memoria. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: “nullità e/o inesistenza della motivazione – violazione degli artt. 111 Cost.132 c.p.c.”; si sostiene che la sentenza impugnata conterrebbe affermazioni gravemente contraddittorie, tali da renderla nulla. Il motivo è infondato. Le Sezioni unite di questa Corte, con le sentenze nn. 8053 e 8054/2014 hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". Si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016). Il che non ricorre nella specie in quanto risulta percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte del rinvio per accogliere l’impugnativa di licenziamento secondo le stringenti indicazioni fornite dalla decisione cassatoria. La decisione gravata – ad avviso del Collegio - non contiene affermazioni radicalmente contraddittorie o inconciliabili, come pretende parte ricorrente, e non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è risultato soccombente. 2. Il secondo motivo deduce: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 comma 2 c.p.c.”, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe proceduto ad effettuare gli accertamenti demandati dalla pronuncia di legittimità. La censura è infondata. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, come risulta dallo storico della lite, ha valutato le risultanze processuali ed ha maturato il convincimento che emergesse dalle stesse la violazione dell’obbligo di repêchage, in coerenza con quanto stabilito da questa Corte con l’ordinanza n. 18904/2024. Il motivo, quindi, non evidenzia un errore di diritto ma nella sostanza impinge nella valutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice del merito. 3. Il terzo motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2729 c.c., della L. n. 604 del 1966, articolo 3 oltre che dell'articolo 41 Cost.”; viene dedotto che la valutazione di mansioni disponibili, anche inferiori, alle quali adibire il Franciosa avrebbe dovuto essere effettuata con riferimento al periodo tra il giugno e il luglio 2018, non rilevando, invece, l’assunzione a termine di un operaio avvenuta sei mesi dopo il licenziamento. La censura è inammissibile. Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti. Nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, contesta un accertamento di fatto qual è l’esistenza o meno di possibilità di allocazione alternativa in mansioni inferiori del Franciosa avuto riguardo alle circostanze del caso concreto. In particolare, circa la violazione dell'art. 2697 c.c., essa è deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass.n. 13395 del 2018; Cass. n. 26769 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa la possibile adibizione a mansioni inferiori, opponendo una diversa valutazione. 4. Il quarto motivo denuncia: “violazione art. 360 comma 1 n. 4 – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, sull’assunto che la Corte romana: “ha attribuito un significato errato alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante in sede di libero interrogatorio; ha conferito a tali dichiarazioni (travisate nei fatti) valenza di prova legale facendo esclusivo riferimento ad esse nell’accoglimento della domanda; non ha valutato (come al contrario espressamente richiesto dalla Corte nel rinvio) le prove addotte ed in particolare la documentazione prodotta dalla resistente ed incontestate”. Il motivo è inammissibile. Viene denunciata impropriamente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (tra le recenti v. Cass. n. 9731/2025). Come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre). La pronuncia rammenta pure che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca – come nella specie - che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054/2014. Nella sostanza, poi, si prospetta un “travisamento della prova” al di fuori dei limiti consentiti in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5792 / 2024), come conclamato dal diffuso riferimento ai materiali di causa contenuto nel motivo in esame. 5. Il quinto mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 5), c.p.c., l’omesso esame circa tre fatti ritenuti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, rappresentati da: l’assenza di nuove assunzioni presso la società per l’intero anno 2018; la diminuzione complessiva di cinque unità lavorative nel periodo oggetto di contestazione; l’assunzione, per circa 40 gg., di un altro dipendente sei mesi dopo il licenziamento. La censura è inammissibile. Si deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. senza il rispetto degli enunciati posti dalle Sezioni Unite di questa Corte con le pronunce del 2014 più volterichiamate. Non può tacersi, in particolare, che con il motivo si prospettano una molteplicità di fatti che sarebbero stati trascurati dalla Corte di Appello che, anche per la loro pluralità, non hanno il necessario carattere della decisività, nel senso inteso da questa Corte secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass., Sez. Un., n. 3670/2015 e n. 14477/2015). Si è così sancita l'inammissibilità di censure innanzi a questa Corte che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte di Appello, ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova daparte della Cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito oppure chiamando "fatto decisivo", indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa (Cass. n. 21439/2015). 6. Il sesto motivo subordinatamente deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 cpc”, per non avere la Corte territoriale disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio. La censura è inammissibile. Giusta principio consolidato e risalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali il sindacato della Corte Suprema è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (v. Cass. n. 26912/2020; Cass. n. 18128/2020; Cass. n. 24502/2017; Cass.n. 15317/2013; Cass. n. 5386/2003; Cass. n. 8889/2000; Cass.n. 4944/1979); in ogni caso è la decisione di compensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale (Cass. n. 10009/2003; Cass. n. 11744/2004). 7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese regolate secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processual
Sentenza Cassazione n. 04377/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris