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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13939/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito, poiché riproduttivo di profili di censura schiettamente fattuali già congruamente vagliati e disattesi con congrue argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (cfr. p. 2 della impugnata sentenza, ove si è sottolineata la ritenuta irrilevanza della confessione del ricorrente e la pericolosità sociale dello stesso desunta dai numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici.

Tale motivazione, non contraddittoria e non illogica, è insindacabile in sede di legittimità, poiché non occorre che il giudice di merito, nel motivare il diniego della diminuenti in esame, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, e che, inoltre, secondo la giurisprudenza costante di legittimità, tale mancato riconoscimento può essere legittimamente giustificato anche sulla base dei soli precedenti penali a carico del prevenuto; cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: attesa la diversità dei due istituti, il giudice ben può desumere dalla sussistenza di precedenti penali una pericolosità sociale del soggetto agente ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche e al contempo ritenere però non presenti, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione della recidiva (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, Rv. 280444-01; Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito, poiché riproduttivo di profili di censura schiettamente fattuali già congruamente vagliati e disattesi con congrue argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (cfr. p. 2 della impugnata sentenza, ove si è sottolineata la ritenuta irrilevanza della confessione del ricorrente e la pericolosità sociale dello stesso desunta dai numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici. Tale motivazione, non contraddittoria e non illogica, è insindacabile in sede di legittimità, poiché non occorre che il giudice di merito, nel motivare il diniego della diminuenti in esame, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, e che, inoltre, secondo la giurisprudenza costante di legittimità, tale mancato riconoscimento può essere legittimamente giustificato anche sulla base dei soli precedenti penali a carico del prevenuto; cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: attesa la diversità dei due istituti, il giudice ben può desumere dalla sussistenza di precedenti penali una pericolosità sociale del soggetto agente ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche e al contempo ritenere però non presenti, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione della recidiva (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, Rv. 280444-01; Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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