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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20638/2026

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tonio, [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di impresa designata per il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 914/2022depositata in data 8/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Numero registro generale 4471/2023Numero sezionale 2009/2026Numero di raccolta generale 20638/2026Data pubblicazione 18/06/2026Con sentenza in data 8.7.2022 la Corte d’Appello di Salerno rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ConiglioCarmine e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale diSalerno, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento deidanni subiti iure proprio e iure hereditatis dagli attori appellanti inconseguenza del decesso del loro congiunto [OSCURATO:PERSONA] in unsinistro stradale asseritamente provocato da veicolo rimasto sconosciuto.[OSCURATO:SOCIETA], costituitasi, in entrambi i gradi di giudizio aveva contestatola dinamica del sinistro come descritta dai congiunti della vittimachiedendo il rigetto della domanda.La domanda degli attori era stata respinta dal giudice di prime cure e dallacorte territoriale in forza della ritenuta inattendibilità della deposizionedell’unico testimone escusso e dell’assenza di altri elementi di prova.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ConiglioCarmine e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.Considerato che:-la Corte deve rilevare preliminarmente che la comunicazione dell’avvisodella fissazione dell’odierna adunanza camerale al difensore di partericorrente non risulta perfezionata atteso che il destinatario ‘non èpresente sul sistema RegInde’;- che è pervenuta comunicazione alla Cancelleria di questa Cortedell’intervenuta cancellazione del detto difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Lauretta dall’Albo degli Avvocati di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 4471/2023Numero sezionale 2009/2026Numero di raccolta generale 20638/2026Data pubblicazione 18/06/2026- che, a garanzia del diritto di difesa, si deve consentire alla parte dimunirsi di nuovo difensore, giusta il principio di diritto, secondo cui: La cancellazione del difensore del ricorrente dall'albo degli avvocatipatrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori non comporta l'interruzionedel giudizio di cassazione, ma consente alla Corte di rinviarlo ad altraudienza (o adunanza), previa comunicazione alla parte dell'ordinanza didifferimento, al fine di garantire a quest'ultima la possibilità di nominareun nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamentesull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cuiinviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nelgiudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi dimerito. (Cass. n. 11300 del 2023);conseguentemente la trattazione va rinviata a nuovo ruolo, mandando allaCancelleria di dare comunicazione della fissazione della successiva nuovaadunanza alle parti ricorrenti personalmente nel luogo di loro residenza,onde consentire loro di provvedere all’eventuale nomina di un nuovodifensore; P.Q.MLa Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, mandando allaCancelleria di dare comunicazione della fissazione della successiva nuovaadunanza ai ricorrenti personalmente nel luogo di residenza indicato inricorso, cioè in Trecase (NA), alla via Capitan G. Rea, n. 190, ondeconsentire loro di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore.Così deciso in Roma il 4.6.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] FrascaNumero registro generale 4471/2023Numero sezionale 2009/2026Numero di raccolta generale 20638/2026Data pubblicazione 18/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tonio, [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di impresa designata per il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 914/2022depositata in data 8/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Numero registro generale 4471/2023Numero sezionale 2009/2026Numero di raccolta generale 20638/2026Data pubblicazione 18/06/2026Con sentenza in data 8.7.2022 la Corte d’Appello di Salerno rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ConiglioCarmine e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale diSalerno, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento deidanni subiti iure proprio e iure hereditatis dagli attori appellanti inconseguenza del decesso del loro congiunto [OSCURATO:PERSONA] in unsinistro stradale asseritamente provocato da veicolo rimasto sconosciuto.[OSCURATO:SOCIETA], costituitasi, in entrambi i gradi di giudizio aveva contestatola dinamica del sinistro come descritta dai congiunti della vittimachiedendo il rigetto della domanda.La domanda degli attori era stata respinta dal giudice di prime cure e dallacorte territoriale in forza della ritenuta inattendibilità della deposizionedell’unico testimone escusso e dell’assenza di altri elementi di prova.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ConiglioCarmine e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.Considerato che:-la Corte deve rilevare preliminarmente che la comunicazione dell’avvisodella fissazione dell’odierna adunanza camerale al difensore di partericorrente non risulta perfezionata atteso che il destinatario ‘non èpresente sul sistema RegInde’;- che è pervenuta comunicazione alla Cancelleria di questa Cortedell’intervenuta cancellazione del detto difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Lauretta dall’Albo degli Avvocati di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 4471/2023Numero sezionale 2009/2026Numero di raccolta generale 20638/2026Data pubblicazione 18/06/2026- che, a garanzia del diritto di difesa, si deve consentire alla parte dimunirsi di nuovo difensore, giusta il principio di diritto, secondo cui: La cancellazione del difensore del ricorrente dall'albo degli avvocatipatrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori non comporta l'interruzionedel giudizio di cassazione, ma consente alla Corte di rinviarlo ad altraudienza (o adunanza), previa comunicazione alla parte dell'ordinanza didifferimento, al fine di garantire a quest'ultima la possibilità di nominareun nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamentesull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cuiinviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nelgiudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi dimerito. (Cass. n. 11300 del 2023);conseguentemente la trattazione va rinviata a nuovo ruolo, mandando allaCancelleria di dare comunicazione della fissazione della successiva nuovaadunanza alle parti ricorrenti personalmente nel luogo di loro residenza,onde consentire loro di provvedere all’eventuale nomina di un nuovodifensore; P.Q.MLa Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, mandando allaCancelleria di dare comunicazione della fissazione della successiva nuovaadunanza ai ricorrenti personalmente nel luogo di residenza indicato inricorso, cioè in Trecase (NA), alla via Capitan G. Rea, n. 190, ondeconsentire loro di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore.Così deciso in Roma il 4.6.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] FrascaNumero registro generale 4471/2023Numero sezionale 2009/2026Numero di raccolta generale 20638/2026Data pubblicazione 18/06/2026
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