CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36735/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria conclusionale depositata dal difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si è insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso, chiedendo dichiararsi la prescrizione e, in subordine, associandosi alle conclusioni del procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 ottobre 2020, la Corte d'appello di Catanzaro, decidendo sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna del medesimo per il reato di cui all'art. 349 cod. pen., riducendo il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la violazione dell'art. 157 cod. pen. per non aver la Corte territoriale rilevato l'intervenuta prescrizione del reato. Si osserva che, pur essendo stato il reato accertato nel febbraio 2014, essendo impossibile datare l'esecuzione dei lavori abusivi effettuati sul manufatto in sequestro e, ancor prima, la violazione dell'art. 349 cod. pen., in favor rei si sarebbe dovuto collocare il fatto in momento prossimo all'apposizione dei sigilli, avvenuta il 24 gennaio 2012, sicché alla data di pronuncia della sentenza impugnata la prescrizione doveva ritenersi ampiamente maturata. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. per mera apparenza della motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, negata con l'incomprensibile riferimento "alle modalità della condotta". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 1.1. Il delitto in esame ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale rimozione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, tanto che lo stato di flagranza per tale reato può essere ritenuto sussistente con riferimento non solo al momento della materiale rottura dei sigilli, ma anche a quello in cui l'indagato si sia introdotto o stia facendo uso dell'immobile in violazione del vincolo di indisponibilità sullo stesso (Sez. 3, n. 3545 del 13/01/2016, Du, Rv. 266139; Sez. 3, n. 34151 del 05/07/2007, Ascolese, Rv. 237370; Sez. 3, n. 13147 del 02/02/2005, Savarese, Rv. 231218). Per consolidata giurisprudenza, il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere ritenuto coincidente con quello dell'accertamento - sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di esperienza - salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (Sez. F, n. 34281 del 30/07/2013, Franzese e a., Rv. 256644; Sez. 3, n. 47082 del 16/11/2007, Livoti, Rv. 238470). 1.2. A quanto consta - anche in assenza di specifica allegazione del ricorrente - l'imputato non aveva richiesto la declaratoria di prescrizione nel giudizio di appello (né nell'atto d'impugnazione, né all'udienza di discussione) e, anche in questa sede, non ha allegato quando si era verificata la rottura dei sigilli e quando erano state eseguite le opere di finitura sul manufatto in sequestro che furono accertate nel sopralluogo del 25 febbraio 2014. In mancanza di un accertamento in fatto - non richiesto al giudice di merito - sulla data di consumazione del reato, il presupposto per ritenere che la stessa debba essere retrodatata ad oltre sette anni e mezzo prima della pronuncia della sentenza impugnata (vale a dire in epoca anteriore al 22 aprile 2013) non può dirsi sussistente. Ed invero, il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito (Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli e aa., Rv. 261525; Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265330). Va dunque affermato il principio di diritto secondo cui, per ottenere la declaratoria di prescrizione del reato di violazione di sigilli sul presupposto che lo stesso sia stato consumato (ben) prima della data dell'accertamento contestata in imputazione è necessario che ciò risulti dagli atti o, quantomeno, che l'imputato ne effettui l'allegazione in sede di merito e solleciti a quel giudice il relativo accertamento, non giovando la deduzione del tema per la prima volta in sede di legittimità, essendo la Corte di cassazione impossibilitata a compiere accertamenti di merito e potendo valutare la doglianza sulla violazione dell'art. 157 cod. pen. soltanto laddove essa emerga dagli atti processuali (per l'affermazione di analoghi principi in relazione all'applicazione di norme di diritto che presuppongono un accertamento in fatto, cfr.: in materia di violazione del principio del ne bis in idem, Sez. 2, n. 6179 del 15/01/021, Pane, Rv. 280648 e Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122-02; in tema d'improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela, Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017, Galizia, Rv. 271245; quanto alla inutilizzabilità di dichiarazioni rese senza le garanzie difensive, Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269891). 2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza e perché sollecita a questa Corte non consentite valutazioni di merito. 2.1. Il giudice richiesto di valutare l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940). Ai fini dell'esclusione della causa dì non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e a., Rv. 273678) ed il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). 2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale ha dato effettiva e non illogica motivazione circa il diniego della causa di non punibilità, osservando che l'offesa al bene protetto non era di minima entità, essendo stata la violazione dei sigilli funzionale a rendere totalmente completato e rifinito l'immobile abusivo oggetto di sequestro. Si tratta di valutazione di merito non apparentemente - né illogicamente - motivata, che non può essere in questa sede diversamente sindacata. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell