CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 13547/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 26/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. in relazione all'art. 69 u.c. cod. pen. ed il vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile per essere il motivo manifestamente infondato. Invero, dalla lettura della sentenza impugnata risulta come la Corte di merito abbia fondato la recidiva non solo sull'esistenza di innumerevoli pronunce di condanna annoverate dalla ricorrente (di per sé costituenti il presupposto dell'aggravante speciale, come rilevato nel ricorso), ma anche sul giudizio negativo di accentuato disvalore che non si arresta, per come sostenuto nel ricorso, alla constatazione del conseguimento dello status di pregiudicata, bensì si traduce in un'ulteriore valutazione che, sulla scorta della condotta illecita posta in essere nel presente giudizio, denota una significativa prosecuzione di un percorso delinquenziale già avviato ed indice di un particolare e persistente attitudine a violare le norme penali, con ciò giustificandosi l'aumento di pena. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]