CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17445/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro temporee, per essa, quale mandataria,[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legalerappresentante pro tempore,Numero registro generale 6156/2022Numero sezionale 2429/2026Numero di raccolta generale 17445/2026Data pubblicazione 02/06/2026rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5735/2021depositata il 25/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 5735/2021, pubblicata in data 25 agosto2021, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzionedell’appellata FINO 2 [OSCURATO:PERSONA] – e, per essa, dellamandataria [OSCURATO:PERSONA] – ha parzialmente accolto il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale diCassino n. 213/2018 e, per l’effetto, ha revocato il decreto ingiuntivon. 448/2012, condannando l’odierno ricorrente a corrispondere laminor somma, rispetto a quella ingiunta, di € 113.843,86.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione avverso il decretoingiuntivo n. 448/12, con il quale gli era stato ingiunto il pagamentodella somma di € 117.220,36 oltre interessi e spese, in favore dellaUnicredit [OSCURATO:PERSONA] SpA (la quale ha poi assunto lanuova denominazione di [OSCURATO:PERSONA]), quale saldo debitore delcontratto di c/c n. 4474/12 con apertura di credito e accredito c/cassegni.L’odierno ricorrente aveva dedotto l’illegittima applicazione di:interessi superiori al tasso soglia ex Legge n. 108/1996;capitalizzazione trimestrale; commissioni di massimo scoperto.Aveva pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ela restituzione di quanto indebitamento corrisposto.Sez. S1 - R.G. 6156/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 2 di 8Numero registro generale 6156/2022Numero sezionale 2429/2026Numero di raccolta generale 17445/2026Data pubblicazione 02/06/2026Costituitasi l’opposta, il Tribunale di Cassino, all’esitodell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, aveva respintol’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.3. La Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto il gravame,ritenendo che il giudice di prime cure avesse interpretato noncorrettamente le risultanze processuali ed avesse quindierroneamente escluso la presenza ab origine di una clausola dideterminazione degli interessi ad un tasso superiore alla soglia dilegge.La Corte capitolina, invece, ha desunto la presenza nel contrattodi una simile pattuizione - da ritenersi conseguentemente nulla - ed èpertanto giunto a detrarre, dalla somma complessivamente ingiuntaall’odierno ricorrente, la somma di € 3.376,50, pari agli interessi nondovuti, una volta sostituita la clausola ritenuta nulla con l’applicazionedell’art. 1815 c.c.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Romaricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso FINO 2 [OSCURATO:PERSONA] e, peressa, la mandataria [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,nn. 4 e 5, c.p.c., la violazione dell’articolo 115 c.p.c.Il ricorrente attribuisce alla Corte territoriale una lettura erratadegli esiti della C.T.U. e quindi l’omesso esame di un fatto decisivo.Sez. S1 - R.G. 6156/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 3 di 8Numero registro generale 6156/2022Numero sezionale 2429/2026Numero di raccolta generale 17445/2026Data pubblicazione 02/06/2026Evidenzia, infatti, che le conclusioni della consulenza tecnica eranonel senso, non della riduzione della somma dovuta di € 3.376,50,bensì del totale azzeramento del credito azionato in via monitoria –per effetto della disapplicazione del tasso di interesse superiore allasoglia di legge – e della rideterminazione del saldo finale a creditodello stesso ricorrente nella misura, appunto, di € 3.376,50.Come dedotto in ricorso: “(…) leggendo la motivazionedell’impugnata sentenza e le richieste economiche contenute nel D.I.,non potrà sfuggire che il giudice dell’appello, si è discordato dallerisultanze della C.T.U. perché oltre al debito derivante dalfinanziamento ha posto a base della sua decisione anche un saldo adebito di c.c. pari ad e. 69.571,23 che la CTU aveva azzerato,appunto, omettendo di motivare le ragioni del dissenso rispetto allepredette conclusioni del C.T.U., che pure richiama.Si è dunque in presenza di un vizio radicale della sentenza che da[sic] luogo alla nullità della stessa avendo, da un lato, la corte diAppello richiamato le conclusioni del C.T.U. nominato nel giudizio diprimo grado, e, dall’altro, dissentito dalle stesse senza alcunamotivazione.”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 112c.p.c.Si censura la decisione impugnata “perché ha compensato d’ufficioe in favore della Banca resistente, quindi senza una sua richiestaappunto, la somma di e. 3.376,50, riconosciuta dalla CTU a creditodel Giani e derivante dal rapporto di c.c. nr 4474/12, con la sommarelativa al saldo debitorio del rapporto di mutuo chirografario n.1594499 stipulato in data 12-02-2008.”.Sez. S1 - R.G. 6156/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 4 di 8Numero registro generale 6156/2022Numero sezionale 2429/2026Numero di raccolta generale 17445/2026Data pubblicazione 02/06/2026Argomenta il ricorso che “così facendo la Corte di appello haviolate le norme in epigrafe richiamate avendo compensato d’ufficiosomme derivanti da autonomi rapporti e in alcun modo opposte (néopponibili) in compensazione.”.1.3. Con un paragrafo finale riferito agli artt. 91, 92, 336 c.p.c.;5, D.M. 55/2014 il ricorrente censura la decisione della Cortecapitolina per aver regolato le spese del giudizio ravvisando laprevalente soccombenza del ricorrente medesimo e condannandolo,in tal modo, al pagamento dei tre quarti delle spese di lite,compensandole per il restante quarto.Si deduce che la Corte territoriale:− “dopo aver revocato l’opposto D.I., accolto la domandadell’appellante e riconosciuto, come richiesto, che l’appellanteera creditore della Banca di e. 3.376,50, non hacorrettamente valutato il complessivo esito della lite nontenendo irragionevolmente conto della notevole riduzione(oltre il 50%) delle richieste economiche della Banca oppostail che, avrebbe peraltro giustificato la compensazione totaledelle spese di lite”− “nel liquidare le spese processuali ha erroneamente applicatol’esatto scaglione le tariffe ex DM 55/2014 non avendodeterminato la domanda in base all’effettiva somma attribuitaalla Banca che, anche per quanto detto nei precedenti motividi ricorso, dopo l’azzeramento da parte del C.T.U. del saldo dic.c. nr 4474/12, risulta essere inferiore a 50.000,00”.2. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,è inammissibile.2.1. Il primo motivo, infatti, sconta non solo la radicaleimproprietà del richiamo all’art. 115 c.p.c. – dietro il quale siSez. S1 - R.G. 6156/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 5 di 8Numero registro generale 6156/2022Numero sezionale 2429/2026Numero di raccolta generale 17445/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026manifesta una mera ed inammissibile confutazione del giudiziorelativo alle valutazioni della C.T.U. fatte proprie dai giudici di merito,e quindi della valutazione del materiale istruttorio a questi ultimiriservata (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass.Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 - Sentenzan. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20553 del19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019;Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004) – ma anche unasignificativa carenza sul piano del rispetto della regola di specificità dicui all’art 366 c.p.c., dovendosi constatare una riproduzione del tuttosommaria ed inadeguata di quelle valutazioni espresse dallaconsulenza tecnica d’ufficio di cui il ricorso lamenta una manchevolelettura.2.2. Quanto al secondo motivo, si deve constatare uninquadramento radicalmente erroneo dell’effettiva ratio decidendi allabase della sentenza impugnata.La Corte d’appello, infatti, nella propria decisione, si è limitata adoperare una mera rideterminazione della somma di cui l’odiernoricorrente – quale garante - doveva ritenersi debitore, una voltaespunto l’importo derivante dall’applicazione di una clausola nulla.Le censure mosse nel mezzo risultano pertanto inidonee avulnerare tale ratio decidendi, in quanto vengono a criticare unpercorso motivazionale fallacemente ricostruito, peraltro deducendoin modo del tutto inammissibile un vizio motivazionale riferibile almancato rilievo dell’estraneità, dal punto di vista giuridico, dei duerapporti intercorrenti con la controricorrente.2.3. Quanto al terzo motivo, infine, occorre in primo luogorichiamare il principio – costantemente enunciato da questa Corte –per cui la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca eSez. S1 - R.G. 6156/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 6 di 8Numero registro generale 6156/2022Numero sezionale 2429/2026Numero di raccolta generale 17445/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbonoripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondocomma, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice dimerito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendoegli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domandaaccolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14459 del 26/05/2021; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 30592 del 20/12/2017).Esclusa la possibilità di sindacare in sede di legittimità la decisionedel giudice di merito in punto di compensazione parziale delle spesedi giudizio, l’inammissibilità dell’ulteriore ambito di censure formulatenel medesimo mezzo discende dall’aspecificità delle censure stesse equindi – ancora una volta – dal mancato rispetto dell’art 366 c.p.c.3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende lacondanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente indispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;Sez. S1 - R.G. 6156/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 7 di 8Numero registro generale 6156/2022Numero sezionale 2429/2026Numero di raccolta generale 17445/2026Data pubblicazione 02/06/2026condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 4.700,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 maggio 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 6156/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 8 di 8