CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 33576/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento in cui sono parti: [OSCURATO:SOCIETA]. DOTT.[OSCURATO:PERSONA] N.Q. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnatoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Verona, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte di Appello di Venezia datato 04.12.2025 che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] di Verona avverso il decreto del Tribunale di Venezia, Sezione Misure di Prevenzione, del 16.6.2025, con cui è stata accolta la richiesta di applicazione a [OSCURATO:SOCIETA]. del controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011. La società è stata ritenuta occasionalmente collegata alla cosca di 'ndrangheta facente capo a [OSCURATO:PERSONA], con cui il legale rappresentante e proprietario della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], è stato accertato che avesse rapporti di collaborazione in affari e si scambiasse favori. Da un lato, dunque, il rafforzamento dell'egemonia criminale della cosca [OSCURATO:PERSONA] sui territori di interesse, che si sarebbe espansa negli affari grazie alla "collaborazione" compiacente dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro, la crescita dell'azienda di quest'ultimo nel tessuto economico del territorio. Al fine di ottenere il controllo volontario, la società si era presentata in giudizio con misure di self cleaning e, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva dismesso tutte le sue cariche gestionali, pur mantenendo la sua partecipazione sociale maggioritaria. La società aveva subito un'interdittiva antimafia dalla [OSCURATO:PERSONA], impugnata senza successo davanti al giudice amministrativo, sicché la pronuncia è divenuta definitiva. 2. Il ricorso, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Verona, tramite l'Avvocatura dello Stato, espone un unico motivo e richiama, altresì, i due motivi di appello, ispirati dalla critica aspra alla scelta ammissiva del controllo volontario, quando invece - si sostiene - l'impresa era molto più che occasionalmente condizionabile e permeabile al potere mafioso: lo era in modo stabile. Il primo e unico motivo di ricorso, quindi, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta inammissibilità dell'appello e alla mancanza di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] a proporlo. Il ricorso critica la sentenza di questa Corte di legittimità Sez. 1, n. 8084 del 2020, che ha ispirato la decisione della Corte di appello, e spiega le ragioni di segno opposto che, partendo dal dato normativo, giungono a sostenere invece la legittimazione al ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. Gli artt. 10 e 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, devono essere letti in maniera combinata e ricostruiscono la figura del Procuratore Generale presso la Corte di appello competente per territorio come paradigma dei soggetti interessati2 0)Ball'applicazione del controllo giudiziario, tanto che deve essere necessariamente "sentito". Si trae forza argomentativa per l'ammissibilità, oltre che dal dato letterale indicato, anche, in un'ottica sistematica, dal fatto che il controllo giudiziario blocca l'interdittiva antimafia, sospendendone gli effetti per un tempo indeterminato, come ha chiarito la Corte costituzionale nella recente sentenza n. 109 del 2025. Sarebbe, pertanto, asistematico ritenere che un provvedimento che produce simili effetti sull'interdittiva antimafia non possa essere impugnato dal soggetto pubblico interessato, che vede il proprio atto reso vano nei suoi effetti. 3. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. La difesa della società ammessa al controllo giudiziario volontario ha depositato memoria con cui espone ampi argomenti per l'inammissibilità del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto soggetto non legittimato. È stata depositata anche un'ulteriore memoria, in replica alla requisitoria del Procuratore Generale della Cassazione, con cui si evidenzia l'infondatezza e l'illogicità della prospettazione che sostiene la legittimazione e si insiste affinché il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA], sub specie della [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competente, non è soggetto legittimato a proporre impugnazione nella procedura di prevenzione e, in particolare, nei riguardi del provvedimento con cui l'ente, al quale in precedenza sia stata applicata una misura interdittiva antimafia, venga ammesso al controllo volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Va premesso che l'istanza di ammissione al controllo giudiziario volontario della società [OSCURATO:SOCIETA]. - già sottoposta ad interdittiva antimafia, divenuta definitiva dopo il ricorso al giudice amministrativo - aveva avuto, al termine della istruttoria, il parere favorevole della Procura della Repubblica Distrettuale; ed infatti il decreto di ammissione al peculiare provvedimento di prevenzione "mite", voluta dal legislatore per il recupero delle imprese che mostrino collegamenti solo occasionali con la criminalità organizzata e, quindi, rivelino margini di recupero al tessuto economico "sano", era stato impugnato dalla sola [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] tramite l'Avvo atura dello Stato. 3Va ancora premesso, in chiave generale, che il controllo volontario previsto dall'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, rientra tra i cd. istituti mitigatori di "prevenzione collaborativa", quale è pure il controllo giudiziario previsto dallo stesso art. 34-bis al comma 1, che costituisce una delle principali novità apportate allo stesso d. Igs. n. 159 del 2011 dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, in virtù della riconosciuta esigenza di graduare l'ingerenza sui diritti fondamentali di istituti così fortemente incisivi come le interdittive antimafia. In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite, nella sentenza Sez. U, n. 21077 del 11/12/2025, dep. 2026, Società AL.MI. Ambiente s.r.I., Rv. 290004 — 01, che hanno chiarito come la novella del 2017 abbia scorporato il controllo giudiziario dall'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende ex art. 34 stesso decreto legislativo - di cui prima rappresentava uno degli esiti - per farne una autonoma misura di prevenzione patrimoniale, disciplinata dal successivo art. 34-bis, ed ha introdotto, ai commi 6 e 7 di detto articolo, quella specifica ipotesi di controllo giudiziario ad istanza della parte privata al centro del ricorso proposto oggi al [OSCURATO:PERSONA]. Il controllo volontario si configura attualmente, pertanto, quale misura di prevenzione caratterizzata da una nuova forma di cooperazione tra soggetto economico e autorità giudiziaria, abilitando quest'ultima a intervenire direttamente sulla realtà aziendale per verificare la serietà del "pericolo" infiltrativo, senza pregiudicare la funzionalità dell'impresa, né incidere negativamente sui livelli occupazionali. Secondo le Sezioni Unite, il giudice della prevenzione ha il compito di "cogliere" sin dall'inizio del procedimento le differenze tra le diverse possibili relazioni tra l'impresa e l'organismo mafioso condizionante, di "qualificare" la relazione e di intervenire, ove necessario, con la misura di prevenzione maggiormente adeguata al caso (amministrazione giudiziaria, controllo giudiziario, controllo volontario ove richiesto). Si rinvia alla richiamata sentenza per un'ampia analisi delle differenze tra i vari strumenti di prevenzione collaborativa giurisdizionale e quelli di prevenzione collaborativa sul versante delle misure amministrative, introdotte dall'art. 49 d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (che ha inserito nel d. Igs. n. 159 del 2011 l'art. 94-bis, recante una forma di collaborazione partecipata tra impresa e autorità amministrativa, che consente al Prefetto di prescrivere al soggetto economico interessato da tentativi di infiltrazione mafiosa «riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale» alcuni obblighi e di procedimentalizzare una exit strategy dal pericolo mafioso) e dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 11 aprile 2025, n. 48 (cd. decreto sicurezza), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, che ha introdotto 4l'art. 94.1 d. Igs. n. 159 del 2011 (secondo cui il Prefetto che adotta un'informazione antimafia interdittiva può escludere per la durata di un anno, prorogabile ove permangano i presupposti, uno o più dei divieti e delle decadenze previsti all'art. 67, comma 1, d. Igs. cit., nel caso in cui accerti che, per effetto dell'informazione antimafia interdittiva, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale ed alla sua famiglia). Si tratta di un sistema che la dottrina, con una definizione ripresa dalle stesse Sezioni Unite, ha indicato come "adattivo", finalizzato a modulare l'intervento preventivo sulle specificità della situazione contingente e, in generale, a limitare la risposta ablativa, in ossequio ad una logica di minore invasività possibile della reazione statale. Un quadro composito, dunque, sia dal punto di vista normativo che da quello interpretativo, si svela attualmente nell'ambito della prevenzione e particolarmente della prevenzione cd. collaborativa; un quadro reso più chiaro, dal punto di vista valoriale e delle connessioni tra prevenzione giurisdizionale e prevenzione amministrativa, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34-bis, comma 7, d. Igs. n. 159 del 2011 per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. nella parte in cui - disponendo la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva antimafia in conseguenza dell'ammissione alla misura di prevenzione del controllo giudiziario - non prevede che tale sospensione si protragga, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo da parte del Prefetto. 3. Venendo ora alla questione dell'impugnabilità da parte della [OSCURATO:PERSONA] della decisione del giudice ordinario della prevenzione con cui si ammette al controllo volontario l'ente "occasionalmente" afflitto da contatti mafiosi e nei confronti del quale la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha emesso interdittiva antimafia, risultata immune alle censure di parte dinanzi al giudice amministrativo, nel relativo procedimento giurisdizionale di impugnazione, va evidenziato che la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, contenuta nell'ordinanza della Corte di appello al centro dell'impugnazione di legittimità, è fondata su dottrina costante e giurisprudenza consolidata che il [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire. Secondo la Corte di cassazione, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] non sussiste il potere di proporre impugnazione avverso la decisione di ammissione al controllo giudiziario volontario. Per meglio dire, in tema di misure di prevenzione, la prefettura territoriale che abbia adottato l'informativa antimafia non è soggetto legittimato ad impugnare il provvedimento di ammissione dell'azienda al controllo giudiziario ex 5art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non rivestendo essa, pur se intervenuta nella fase cognitiva preliminare, la qualità di parte del procedimento di prevenzione (Sez. 1, n. 8084 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278477 - 01). Il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] - aggiunge la sentenza citata - neppure può essere diversamente qualificato in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in quanto atto non proveniente da un soggetto titolare del potere di impugnazione. Il principio deve essere riaffermato, così come il percorso argomentativo che ha portato la Prima Sezione penale a tale conclusione, cui possono essere aggiunte alcune considerazioni ulteriori. L'elencazione dei soggetti titolari del potere di impugnare fissata nell'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 va ricondotta alla distinzione tra "parte pubblica" - il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Generale presso la Corte di appello (territorialmente competenti, si intende) - e "parte privata", cui è riferibile l'espressione di sintesi «interessato», che deve intendersi ricomprenda anche il difensore della stessa parte privata, riferibile sia al proposto per l'applicazione della misura di prevenzione - e nel caso del controllo volontario, l'ente - che i terzi, intesi quali soggetti incisi nei loro diritti patrimoniali dalla pronunzia emessa all'esito del procedimento di prevenzione (cfr. la citata sentenza della Prima Sezione penale, nonchè Sez. 2 n. 40880 del 17/10/2002, Ferdico, Rv. 223021, ove si è affermato che il procedimento di prevenzione ha istituzionalmente i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, nel mentre si è chiarito che l'omessa citazione del terzo intestatario dei beni non ne comporta la nullità e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la facoltà dell'estraneo di esplicare le sue difese mediante incidente di esecuzione). Quanto alla legittimazione degli eredi del soggetto pericoloso, si ricordano, altresì, le affermazioni di Sez. 5, n. 136 del 14/10/2015, dep. 2016, Labate, Rv. 265676, che, nella vigenza del precedente impianto normativo antimafia, ha chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore degli eredi di persona nei cui confronti potrebbe essere disposta la confisca, anche se non munito di procura speciale, e ciò sia nell'ipotesi in cui la richiesta di applicazione della misura patrimoniale sia stata formulata direttamente nei confronti dell'erede, sia nell'ipotesi in cui il procedimento sia proseguito nei confronti dell'erede del proposto, deceduto nel corso del procedimento. In tal caso, infatti, il soggetto interessato, ai sensi dell'art. 4, comma undicesimo, legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 10, comma terzo, D.Lgs. n. 159 del 2011), è solo l'erede, al quale, in virtù del rinvio alla disciplina codicistica previsto dagli art. 4, ultimo comma, I. n. 1423 del 1956 e 10, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, deve applicarsi la previsione di cui all'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. 6Ma tornando alla parte pubblica del procedimento di prevenzione che debba ritenersi titolare del potere di introdurre l'atto di impugnazione avverso una decisione adottata nel procedimento di prevenzione - quale è quella di ammissione al controllo volontario dell'ente che risulti rientrare nei presupposti normativi di cui all'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 - essa deve identificarsi (solo) nel Procuratore della Repubblica e nel Procuratore Generale, con esclusione di altri soggetti pubblici. A conclusioni diverse non può pervenirsi neppure quando la [OSCURATO:PERSONA] sia stata coinvolta nella trattazione preliminare della domanda di controllo volontario proposta dalla società destinataria dell'informazione interdittiva, come accaduto nella fattispecie decisa dalla Prima Sezione penale. Secondo quanto ha affermato condivisibilmente la sentenza n. 8084 del 2020, infatti, tale situazione deriva da valutazioni compiute dal giudice del merito investito dalla domanda della parte privata e si ricollega alla generale necessità cognitiva sulle condizioni preliminari di ammissibilità della domanda medesima, ma non può avere alcun effetto sul regime delle impugnazioni, non potendosi sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] assuma - per ciò solo - la qualità di parte del procedimento. Gli interessi pubblici, invece, sono espressamente e unicamente affidati dal legislatore alla cura del Procuratore distrettuale competente, qualora, con l'ammissione al controllo, il giudice della prevenzione abbia ritenuto sussistenti i presupposti di fatto per un recupero della realtà aziendale alla libera concorrenza, a seguito di un percorso emendativo. In caso di ammissione dell'ente al controllo volontario, il meccanismo legislativo prevede la sospensione degli effetti della interdittiva prefettizia (art. 34- bis, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, come interpretato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza manipolativa di accoglimento) e tale effetto legale deriva dai penetranti poteri di controllo del Tribunale nel procedimento di prevenzione, sicché, secondo quanto ha condivisibilmente precisato la più volte evocata sentenza della Prima Sezione penale, non può sostenersi alcun ragionevole interesse dello Stato, rappresentato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA], alla critica del provvedimento di ammissione che proviene da un'altra parte di esso, dotata di poteri di intervento e indagine che chiamano in ausilio proprio l'apparato prefettizio, per soddisfare le necessarie esigenze informative. Per tali ragioni, si è affermato che non vi è legittimazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], ad impugnare la decisione ammissiva al controllo emessa dal giudice della prevenzione, pur nell'ipotesi in cui essa abbia partecipato alla fase cognitiva preliminare. Del resto, secondo quanto si coglie dal ragionamento delle Sezioni Unite nella citata sentenza del 2026, un sistema quale quello delle misure di prevenzione, il 7cui raggio applicativo è andato nel tempo crescendo, anche in ragione della elevatissima duttilità di impiego delle cc.dd. misure interdittive antimafia, impone un rigoroso vaglio sulla fondatezza del fatto mediante un'inevitabile connessione tra i diversi procedimenti, amministrativo e giurisdizionale davanti al giudice ordinario, poiché l'informazione interdittiva antimafia costituisce una misura di prevenzione i cui effetti sono fortemente invasivi e rispetto alla quale, secondo alcuni commentatori, esiste il rischio che l'interdizione coinvolga e travolga "falsi positivi", cioè imprese che risultino estranee al condizionamento criminale. Per questo si impone una rigorosa verifica complessiva del "fatto", della sua ampiezza, della sua effettiva portata nel procedimento giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario. Per questo, il sistema si compone e ricompone seguendo percorsi diversi ma collegati: quello amministrativo gestito dalla [OSCURATO:PERSONA]; quello eventuale e giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo, in caso di impugnativa dell'informazione interdittiva antimafia; quello eventuale giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario della prevenzione, in caso di richiesta di controllo volontario da parte dell'ente che contesti l'etichetta "mafiosa" tout court derivata dall'interdittiva e intenda avvalersi dello strumento che il legislatore ha previsto in caso di condizionamento mafioso occasionale e prognosi di recupero dell'impresa al circuito economico "sano". Non c'è spazio, in questa complessa e composita dimensione giuridica, per formule ibride non previste dal legislatore, quale è quella che invoca la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la legittimazione ad intervenire quale soggetto impugnante nel sistema giurisdizionale ordinario della prevenzione, popolato dagli attori istituzionali propri, vale a dire il Procuratore distrettuale e il Procuratore generale di appello e di legittimità, per quanto attiene alla parte pubblica. Le connessioni sono state previste direttamente dal legislatore nel dialogo normativo tra il momento giurisdizionale e quello amministrativo; sono state ampliate dalla Corte costituzionale e riepilogate dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 21077 del 2026, che definendo il controllo giudiziario "una misura di prevenzione patrimoniale unitaria, soggetta ai medesimi presupposti applicativi indipendentemente dalla parte che la richiede", ha chiarito come, anche nel caso previsto dall'art. 34-bis, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011, il giudice della prevenzione è sempre chiamato a valutare, con cognizione piena e autonoma, l'effettivo bisogno di risanamento dell'impresa. Si è anche evidenziato, significativamente, come l'eventuale accertamento dell'insussistenza di tale requisito rappresenta un "fatto nuovo rilevante ai fini dell'aggiornamento dell'informazione antimafia ex art. 91, comma 5, d.lgs. cit.", così suggerendo al sistema guardato nel suo complesso di consentire all'ente una 8via d'uscita dall'impasse sistematica generata dalla possibile coesistenza tra la constatazione dell'assenza di elementi di condizionamento mafioso operata dal giudice (ordinario) della prevenzione e la persistenza dell'interdittiva antimafia, uscita indenne dalla verifica richiesta dalla parte al giudice amministrativo. 4. Da quanto sinora esposto deriva la inammissibilità del ricorso, come da dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di escludere ulteriori statuizioni, in punto di spese e di altri oneri, data la natura pubblica del soggetto proponente. P. P.Q.MSab i.-3rnonie D 9