CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 15675/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( UNGHERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza in data 8 novembre 2024, dichiarava inammissibile il ricorso avanzato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il medesimo Tribunale il precedente 5 ottobre 2024 ed avente ad oggetto un’autovettura tipo Mercedes GLA. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagata personalmente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto da soggetto non legittimato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, ai sensi dell’art. 613 cod.proc.pen., come riformulato dalla L. Orlando dell’agosto 2017, l’impugnazione in cassazione deve essere sottoscritta dal difensore abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori. Al proposito si è affermato come il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01). Ne consegue che il ricorso personale dell’indagata è inammissibile perché avanzato da soggetto non legittimato. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d