CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 22961/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANO, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] GARGIULO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni, nonché le memorie di replica, dei difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo di annullare l'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 04/11/2021 il Tribunale di Mllano in funzione di giudice del riesame confermava il provvedimento impugnato del G.i.p. del Tribunale di Milano del 20/09/2021 con il quale veniva disposto sequestro preventivo anche nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'importo di euro 800.000,00 per il reato di cui al capo c) della rubrica. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, proponendo quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e violazione di legge in relazione all'art. 324, comrna 7 e all'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen, nonché art. 24 Cost. per violazione del diritto di difesa; il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza formulato in data 21 ottobre 2021 è gravemente lesivo del diritto di difesa del Manzoni, atteso che si era evidenziata l'impossibilità di esaminare la massiccia documentazione posta a base della decisione in un ambito temporale assai ristretto; la data di avviso era difatti pervenuta il 21/10/2021 e la data fissata per l'udienza era indicata per il 25/10/2021; il rigetto dell'istanza di differimento pronunciato in data 22/10/2021 aveva motivato senza specificare alcunché in ordine ai tempi estremamente ristretti per la trattazione, in mancanza della possibilità concreta di esaminare gli atti anche in cancelleria. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen per motivazione mancante o meramente apparente in relazione al c.d. fumus commissi deliciti; manca una compiuta motivazione, con specifico riferimento al coinvolgimento del Manzoni. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e di norme processuali in relazione agli artt. 110, 240, 640 cod. pen., essendo stato violato il principio di adeguatezza e proporzionalità richiamato dall'art. 275 cod. proc. pen.; ricorre una grave ed insanabile contraddizione nel considerare il rapporto tra l'apprensione del denaro profitto nei confronti dei corresponsabili e c.d. principio solidaristico; il patrimonio del Manzoni ha avuto un accrescimento documentalmente dimostrato mediante l'accredito diretto di una somma di denaro sul proprio conto corrente e solo questa somma rappresenterebbe il suo profitto individuale; la somma è individuata nel suo preciso ammontare e tali dati non possono che confliggere con il principio solidaristico richiamato nel provvedimento impugnato, con mancato rispetto del principio secondo il quale il sequestro diretto deve essere effettuato nei limiti di ogni singolo arricchimento soggettivo; la motivazione si presenta sul punto contraddittoria, potendo essere imputato al ricorrente, ai fini del sequestro, solo il presunto profitto nei limiti e nell'ambito della quota espressamente individuata nella nota della Guardia di Finanza richiamata dal Tribunale; da ciò consegue un'ingiustificata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica del ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e violazione di norme processuali in relazione agli art. 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen., nonché art. 125 cod. proc. pen. per mancata motivazione sul periculum in mora nel caso di sequestro finalizzato alla confisca; anche le Sez. U Ellade hanno richiamato la necessità di una sia pur minima motivazione sul punto; il Tribunale del riesame ha provato a rimediare all'originaria mancanza del provvedimento del G.i.p., che aveva esplicitamente affermato che al sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca non fosse subordinato all'accertamento della possibile situazione di pericolo generata dalla libera disponibilità delle cose, accertamento invece necessario per le cose pertinenti al reato; sarebbe stata necessaria una specifica motivazione senza basarsi su deduzioni-motivazioni implicite, soprattutto in mancanza di un qualsiasi accenno specializzante quanto alla posizione del Manzoni, alla natura dell'illecito e del bene distratto, alla risalenza delle condotte e alla durata delle stesse, non apparendo rilevante il richiamo alla perdurante movimentazione su conti esteri. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La difesa, nel richiamare la ricorrenza di violazione di legge e di norme processuali quanto al rigetto della richiesta di differimento dell'udienza formulata in data 21/10/2022, ha sostanzialmente lamentato la ricorrenza di una motivazione apparente. Il rilievo è comprovato dal tenore della motivazione tenuto conto del contenuto dell'istanza introdotta dalla difesa, oltre che dai tempi di fissazione dell'udienza. 2. Dalle allegazioni delle parti, incontestate nella loro portata, emerge come in data 21/10/2021 ore 9.59 fosse stato notificato l'avviso dell'udienza e la data fissata per la stessa (25/10/2021). Occorre considerare come la data di notifica fosse da individuare nel giovedì e la data di trattazione nel lunedì successivo. La difesa, nella giornata di venerdì 22/10/2021, aveva formulato istanza di differimento attesa la complessità del procedimento e la quantità di documenti da consultare, anche considerato che la Cancelleria nella giornata di venerdì non aveva reso possibile alcuna consultazione degli atti ed aveva inoltre comunicato che non vi era neanche la possibilità di estrarre copia informale degli stessi per mancanza degli atti, in quanto non presenti materialmente in Cancelleria. Con l'istanza di venerdì [OSCURATO:DATA_NASCITA] la difesa richiamava i tempi ristrettissimi intercorrenti tra la ricezione della notifica e la fissazione dell'udienza - cinque giorni comprensivi di sabato e domenica - e il tentativo di accesso agli atti reso impossibile dalla indisponibilità degli stessi presso la cancelleria, senza poterli consultare o ottenerne copia informale, con conseguente impossibilità, in difetto di consultazione, di predisporre una memoria a sostegno del riesame. A seguito di tale istanza il Tribunale rigettava la richiesta di differimento così motivando: "nei procedimenti di riesame di misure cautelari reali non sussiste un diritto della parte interessata ad ottenere de plano copia degli atti di indagine, bensì la possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e quindi di estrarne copia informale (Cass. Sez. 3, n. 31196 del 2020)". 3. La mera lettura dell'ordinanza, allegata dal ricorrente, evidenzia come la risposta fornita dal Tribunale si caratterizzi per una sua sostanziale apparenza non essendosi realmente confrontata con il contenuto dell'istanza che, lungi dal richiedere di poter esercitare un diritto di ottenere de plano copia degli atti di indagine, evidenziava in primo luogo la ristrettezza dei termini di fissazione dell'udienza per predisporre adeguata difesa e depositare memoria e chiariva come non fosse stato possibile consultare gli atti per indisponibilità degli stessi in Cancelleria, tanto che non era neanche stata estratta una copia informale poiché la Cancelleria stessa aveva evidenziato di non essere in grado di fai- consultare gli atti. L'ordinanza impugnata si caratterizza per lo stereotipato richiamo ad una massima della giurisprudenza di legittimità, senza realmente prendere in considerazione il contenuto dell'istanza della parte ricorrente, chiaramente tesa a rendere possibile un effettivo esercizio del diritto di difesa, a fronte di una oggettivamente rilevante restrizione dei tempi per la trattazione del procedimento. La motivazione in questione non si confronta affatto con l'istanza della difesa e con le circostanze allegate, che non erano volte ad ottenere de plano copia degli atti, ma invece a cercare di consultare gli atti stessi, per predisporre adeguata difesa. Il tempo effettivamente minimo per la predisposizione di un'eventuale memoria, l'incontestata mole dei documenti che caratterizza il procedimento in esame, l'impossibilità di consultarli per come ammesso dalla stessa Cancelleria per indisponibilità degli stessi, sono tutti temi rilevanti che meritavano, proprio al fine di garantire il diritto di difesa del ricorrente, un'adeguata risposta non ricorrente nel caso in esame. La risposta del Tribunale si presenta, dunque, eccentrica rispetto al contenuto dell'istanza e non coerente con gli elementi allegati dalla difesa, tanto da caratterizzarsi per profili di evidente apparenza. Tenuto conto„ in particolare, del disposto dell'ultimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen., che stabilisce che tutti gli altri provvedimenti diversi dalle sentenze, dalle ordinanze e dai decreti da motivare nei casi in cui ciò è espressamente previsto ex lege sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità, occorre tuttavia considerare che una pur minima forma di risposta deve ricorrere e deve essere coerente con il tema introdotto dalla difesa. Il Tribunale non ha, dunque, adeguatamente valutato l'assenza o la presenza, a seguito di un'istanza che evidenziava circostanze specifiche, di ragioni integranti giustificati motivi così come previsto dall'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7403 del 26/11/2019, Tortorelli, Rv. 278772-01; Sez. 6, n. 13049 del 03703/2016, Ripani, Rv. 266189-01, non massimata sul punto che ha chiarito in motivazione che il Tribunale deve verificare se siano stati effettivamente indicati dei motivi per il differimento, se questi motivi siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale). 4. E se certamente devono essere confermati i principi di carattere generale affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che hanno chiarito come l'ordinanza non sia normalmente impugnabile perché rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito (Sez. 2, n. 35659 del 27/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273601-01), tuttavia il diniego deve rappresentare una decisione coerente rispetto all'istanza introdotta e non deve presentarsi in concreto lesivo del diritto costituzionale alla difesa, che certamente nel caso in esame aveva una sua evidente rilevanza, considerata l'incontestata complessità del procedimento ed i tempi ristrettissimi di fissazione dell'udienza, oltre all'indisponibilità della documentazione in Cancelleria, con conseguente impossibilità di esame degli stessi. In concreto, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se le ragioni addotte effettivamente rientrassero nei giustificati motivi previsti dall'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7403 del 26/11/2019, Tortorelli, Rv. 278772-01), ma tale verifica è oggettivamente mancata, non avendo di fatto il Tribunale risposto alla specifica istanza inoltrata dalla difesa. Deve, quindi, essere ribadito il principio di diritto secondo il quale la decisione con la quale il Tribunale del riesame rigetta l'istanza di differimento della data di udienza, presentata ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., non è impugnabile fatta eccezione per le ipotesi in cui la stessa sia nulla per carenza assoluta di motivazione ovvero presenti una motivazione solo apparente (Sez. 6, n. 13049 del 03/03/2016, Ripani, Rv. 266189-01). In tal senso occorre considerare come la formulazione della norma chiarisca che il Tribunale deve differire l'udienza se la parte lo chieda laddove vi siano, e siano indicati, giustificati motivi, senza alcun apprezzamento degli stessi che vada oltre la verifica della loro sussistenza. Si tratta quindi di motivi che devono collocarsi nell'ambito delle esigenze dell'esercizio in concreto del diritto di difesa, quindi studio del materiale indiziario ed esigenze di raccolta di prove della difesa. Normalmente, dunque, nella verifica dell'istanza il Tribunale dovrà quindi verificare se siano stati indicati i motivi, se questi motivi siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale, se non siano meramente pretestuosi. Ne consegue che, a parte casi di minima consistenza del materiale probatorio da consultare, che potrebbero far qualificare la relativa istanza come pretestuosa, il Tribunale non può sindacare la qualità dei motivi, né è sua competenza affermare se sia adeguato o meno il termine ordinario per lo studio degli atti depositati, se sia necessario attendere il completamento delle indagini difensive, se sia opportuno consentire al nuovo difensore appena nominato di avere il tempo per una adeguata preparazione. La ragione dell'indicazione normativa, a carattere generico, secondo la quale devono ricorrere giusti motivi, deve essere intesa in relazione al fatto che si deve dare atto solo della loro esistenza e non pretestuosità, anche considerato che la previsione in questione rappresenta un caso di dilazione di un termine di decisione che è così breve proprio nell'interesse del soggetto destinatario, sicché appare ragionevole che proprio al soggetto interessato e destinatario della misura (che ha evidentemente interesse ad una decisione in tempi brevi) venga riconosciuto il diritto ad una breve dilazione per le sue esigenze difensive. Il caso in esame è peculiare perché, come già evidenziato, il Tribunale ha risposto in modo eccentrico rispetto all'istanza, senza considerare la ricorrenza di giustificati motivi e concentrando la propria decisione su un profilo che non rappresentava affatto l'oggetto della istanza predetta, ovvero il diritto ad ottenere copia degli atti. Dunque, ferma restando l'affermazione di principio secondo la quale non è impugnabile la decisione erronea, in concreto in questo caso è stata realizzata una motivazione del tutto apparente, essendosi limitato il Tribunale a richiamare un principio astratto e non coerente con l'istanza introdotta, senza in alcun modo chiarire se ricorrano o meno giustificati motivi, concentrandosi su un argomento non pertinente. 5. Gli altri motivi rimangono assorbiti. Deve quindi essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata perché si proceda a nuova udienza camerale in cui la parte potrà sviluppare le proprie difese nel rispetto dell'ulteriore spazio per deliberare. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 324, comma 5,