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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 08811/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdet-e-~ise-a-14ei3eft-i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Perugia ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e tre mesi di reclusione ed C 2.400,00 di multa per plurimi episodi di cessione e di spaccio di sostanze stupefacenti qualificati ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche a fronte della condotta collaborativa che egli aveva tenuto sia in sede di convalida dell'arresto che durante il dibattimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 20.8.2021, ovverosia oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 585, primo comma lett. b) cod. proc. pen., decorrente, ai sensi dell'art. 585, secondo comma lett. c) dalla scadenza del termine di 15 giorni previsto per il deposito della sentenza impugnata, pronunciata il 4.6.2021, puntualmente avvenuto in data 19.6.2021: il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 19.7.2021, ed era dunque ampiamente decorso al momento del deposito del presente ricorso.

Deve perciò esserne pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sarno D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdet-e-~ise-a-14ei3eft-i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Perugia ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e tre mesi di reclusione ed C 2.400,00 di multa per plurimi episodi di cessione e di spaccio di sostanze stupefacenti qualificati ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche a fronte della condotta collaborativa che egli aveva tenuto sia in sede di convalida dell'arresto che durante il dibattimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 20.8.2021, ovverosia oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 585, primo comma lett. b) cod. proc. pen., decorrente, ai sensi dell'art. 585, secondo comma lett. c) dalla scadenza del termine di 15 giorni previsto per il deposito della sentenza impugnata, pronunciata il 4.6.2021, puntualmente avvenuto in data 19.6.2021: il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 19.7.2021, ed era dunque ampiamente decorso al momento del deposito del presente ricorso. Deve perciò esserne pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sarno D
Sentenza Cassazione n. 08811/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris