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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04604/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29022/2021 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentat o e difes o ex lege da ll’Avvocatura Generale dello Stato; –controricorrente – avverso il decreto della Corte di a ppello di Napoli n. 1565/2021depositato il 3 giugno 202 1 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: - con ricorso ex art. 3 legge 89/2001, depositato in data 29 settembre 2020 presso la Corte di appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA]Onofrio chiedeva il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata della procedura concorsuale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli del 04.08.2004R.G. n. 357, presentata domanda di ammissione al passivo il 01.12.2005 in qualità di creditrice privilegiata, procedura ancora non definita al momento della presentazione della domanda di equa riparazione; - c on decreto del 7 ottobre 20 20, il Consigliere delegato della Corte di appello di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso e condannava il Ministero della g iustizia al pagamento dell’indennità di euro 3.000,00, oltre ad accessori e alle spese; - d ecidendo sull’opposizione ex art. 5 - ter della stessa legge n. 89/2001 formulata avverso il citato decreto dalla medesima ricorrente in relazione alla non adeguata quantificazione del danno non patrimoniale riconosciuto con riferimento ai parametri della CEDU, il Collegio distrettuale, contumace il Ministero della giustizia, con decreto n. 1565 del 2021 , respingeva l’opposizione.

Più specificamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale riteneva non illegittimo costituzionalmente la riduzione dell’indennizzo sino al 40%, tenuto conto nel caso concreto della ‘posta in gioco’ e delle scarse percentuali di realizzo dei crediti ammessi allo stato passivo, né erano dovuti gli interessi legali a fare data dalla domanda per essere stato l’indennizzo liquidato all’attualità; - a vverso il menzionato provvedimento , ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo relativo al mancato computo degli interessi legali sull’indennizzo liquidato, la D’Onofrio, cui ha resistito il Ministero con controricorso.

Consideratoche : -va preliminarmente valutata l’ammissibilità del ricorso.

Costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui il rilascio della procura al difensore costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale, ragione per la quale è stato affermato che l’esistenza o meno del mandato dev'essere fatto oggetto della verifica giudiziale ufficiosa previstadall'art. 182 c.p.c., anche a prescindere dalla contestazione o dall'acquiescenza della controparte in merito alla sua validità (Cass. n. 5 settembre 2005 n. 17765; Cass. 27 giugno 2007 n. 14843; Cass. 3 maggio 2016 n. 8723).

Il ricorso per Cassazione, infatti, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale (art. 365 c.p.c.), e la procura speciale, oltre a poter essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, può essere apposta in calce o a margine del ricorso o del controricorso (art. 83 c.p.c.).

Questa Corte ha affermato che nel giudizio di Cassazione, la procura speciale, solo genericamente richiamata, ma non trascritta nel ricorso, ed apposta in calce alla copia notificata del provvedimento impugnato, senza indicazione della data, in quanto non contenuta in uno degli atti tassativamente indicati dall'art. 83 c.p.c., comma 3, è invalida, indipendentemente dalla prova del suo anteriore rilascio (Cass. 5 settembre 2005 n. 17765; vedi anche Cass. Sez.

Un. 5 luglio 2004 n. 12265).

Ciò posto, nella specie non risulta che la ricorrente abbia depositato la procura speciale rilasciata al difensore, come prescritto dall'art. 83 c.p.c. e art. 369 c.p.c. n. 3.

Laricorrente, sebbene dichiar i in ricorso di essere difes a da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], "come da procura speciale rilasciata a margine del presente atto ", non risulta poi però averla realmente apposta né a margine del ricorso né in calce e neppure su foglio separato ma materialmente congiunto al medesimo ricorso, come contrassegnato e come reperibile fra gli altri atti e documenti di causa, e come prescritto a pena di inammissibilità dall'art.369 c.p.c. n. 3 e art. 366 c.p.c. n. 6 (cfr. Cass. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. 17 luglio 2008 n. 19766 ; Cass. , S ez .

Un., 2 dicembre 2008 n. 28547 ; Cass. 11 febbraio 2010 n. 8025; Cass. 7 febbraio 2011 n. 2966; Cass., Sez.

U n . , 3 novembre 2011 n. 22726).

Infatti, in base al disposto dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5 deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, che rechi un'indicazione generica della procura speciale rilasciata, senza che la stessa sia in atti, non essendo possibile alla controparte, in tal caso, di verificare che la procura sia stata rilasciata anteriormente (o contemporaneamente) alla notificazione del ricorso per cassazione, come richiesto dall'art. 365 c.p.c. (Cass. n. 10446del 2000; Cass. 26835 del 2011).

Ciò rende il ricorso inammissibile per vizio inerente alla procuracon logico assorbimento di ogni altra questione.

Le spese del presente giudizio vanno liquidate come da dispositivo e poste a carico de i difensor i con vincolo solidale (cfr. tra le tante Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34638 del 16/11/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14474 del 28/05/2019 ; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13055 del 25/05/2018 ; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27530 del 20/11/2017; Sez.

U, Sentenza n. 10706 del 10/05/2006).

P .

Q .

M . [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; condanna in solido gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] refusione, in favore del Ministero, dei compensi del giudizio di legittimità, che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29022/2021 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentat o e difes o ex lege da ll’Avvocatura Generale dello Stato; –controricorrente – avverso il decreto della Corte di a ppello di Napoli n. 1565/2021depositato il 3 giugno 202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: - con ricorso ex art. 3 legge 89/2001, depositato in data 29 settembre 2020 presso la Corte di appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA]Onofrio chiedeva il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata della procedura concorsuale della Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli del 04.08.2004R.G. n. 357, presentata domanda di ammissione al passivo il 01.12.2005 in qualità di creditrice privilegiata, procedura ancora non definita al momento della presentazione della domanda di equa riparazione; - c on decreto del 7 ottobre 20 20, il Consigliere delegato della Corte di appello di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso e condannava il Ministero della g iustizia al pagamento dell’indennità di euro 3.000,00, oltre ad accessori e alle spese; - d ecidendo sull’opposizione ex art. 5 - ter della stessa legge n. 89/2001 formulata avverso il citato decreto dalla medesima ricorrente in relazione alla non adeguata quantificazione del danno non patrimoniale riconosciuto con riferimento ai parametri della CEDU, il Collegio distrettuale, contumace il Ministero della giustizia, con decreto n. 1565 del 2021 , respingeva l’opposizione. Più specificamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale riteneva non illegittimo costituzionalmente la riduzione dell’indennizzo sino al 40%, tenuto conto nel caso concreto della ‘posta in gioco’ e delle scarse percentuali di realizzo dei crediti ammessi allo stato passivo, né erano dovuti gli interessi legali a fare data dalla domanda per essere stato l’indennizzo liquidato all’attualità; - a vverso il menzionato provvedimento , ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo relativo al mancato computo degli interessi legali sull’indennizzo liquidato, la D’Onofrio, cui ha resistito il Ministero con controricorso. Consideratoche : -va preliminarmente valutata l’ammissibilità del ricorso. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui il rilascio della procura al difensore costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale, ragione per la quale è stato affermato che l’esistenza o meno del mandato dev'essere fatto oggetto della verifica giudiziale ufficiosa previstadall'art. 182 c.p.c., anche a prescindere dalla contestazione o dall'acquiescenza della controparte in merito alla sua validità (Cass. n. 5 settembre 2005 n. 17765; Cass. 27 giugno 2007 n. 14843; Cass. 3 maggio 2016 n. 8723). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale (art. 365 c.p.c.), e la procura speciale, oltre a poter essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, può essere apposta in calce o a margine del ricorso o del controricorso (art. 83 c.p.c.). Questa Corte ha affermato che nel giudizio di Cassazione, la procura speciale, solo genericamente richiamata, ma non trascritta nel ricorso, ed apposta in calce alla copia notificata del provvedimento impugnato, senza indicazione della data, in quanto non contenuta in uno degli atti tassativamente indicati dall'art. 83 c.p.c., comma 3, è invalida, indipendentemente dalla prova del suo anteriore rilascio (Cass. 5 settembre 2005 n. 17765; vedi anche Cass. Sez. Un. 5 luglio 2004 n. 12265). Ciò posto, nella specie non risulta che la ricorrente abbia depositato la procura speciale rilasciata al difensore, come prescritto dall'art. 83 c.p.c. e art. 369 c.p.c. n. 3. Laricorrente, sebbene dichiar i in ricorso di essere difes a da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], "come da procura speciale rilasciata a margine del presente atto ", non risulta poi però averla realmente apposta né a margine del ricorso né in calce e neppure su foglio separato ma materialmente congiunto al medesimo ricorso, come contrassegnato e come reperibile fra gli altri atti e documenti di causa, e come prescritto a pena di inammissibilità dall'art.369 c.p.c. n. 3 e art. 366 c.p.c. n. 6 (cfr. Cass. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. 17 luglio 2008 n. 19766 ; Cass. , S ez . Un., 2 dicembre 2008 n. 28547 ; Cass. 11 febbraio 2010 n. 8025; Cass. 7 febbraio 2011 n. 2966; Cass., Sez. U n . , 3 novembre 2011 n. 22726). Infatti, in base al disposto dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5 deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, che rechi un'indicazione generica della procura speciale rilasciata, senza che la stessa sia in atti, non essendo possibile alla controparte, in tal caso, di verificare che la procura sia stata rilasciata anteriormente (o contemporaneamente) alla notificazione del ricorso per cassazione, come richiesto dall'art. 365 c.p.c. (Cass. n. 10446del 2000; Cass. 26835 del 2011). Ciò rende il ricorso inammissibile per vizio inerente alla procuracon logico assorbimento di ogni altra questione. Le spese del presente giudizio vanno liquidate come da dispositivo e poste a carico de i difensor i con vincolo solidale (cfr. tra le tante Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34638 del 16/11/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14474 del 28/05/2019 ; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13055 del 25/05/2018 ; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27530 del 20/11/2017; Sez. U, Sentenza n. 10706 del 10/05/2006). P . Q . M . [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; condanna in solido gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] refusione, in favore del Ministero, dei compensi del giudizio di legittimità, che
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