CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17442/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorsoRG n. 32566 - 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. STNFNC66D13A4850 ) e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – CONTRO [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - intimati - avverso la sentenza n. 1 811/2017 emessa dalla Corte d’Appello de L’Aquila depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un Oggetto: VENDITA Ud.14/03/2023 CC immobile unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], con scrittura privata del 4.8.2005 prom isero di vendere detto bene a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. All’atto rimase estranea [OSCURATO:PERSONA], che citò in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentire dichiarare la nullità della promessa di vendita. Si costituirono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo domanda riconvenzionale di adempimento ex art.2932 c.c., mutata, in sede di precisazione delle conclusioni, in domanda di risoluzione per inadempimento edi risarcimento dei danni per le spese sostenute periniziare i lavori di adattamento dell’immobile. Il Tribunale di Lanciano rigettò la domanda di nullità, qualificò il contratto preliminare quale promessa di vendita di cosa futura, accert ò l’inadempimento dei promittenti venditori e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del doppio della caparra a titolo di penale, oltre al risarcimento del danno. Con sentenza del 5.10.2017, la Corte d’appello di L’Aquila accolse parzialmente l’appello di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, per quel che ancora rileva in questa sede, che [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato, unitamente alla risoluzione del contratto per inadempimento dei promittenti venditori, il risarcimento del danno e la restituzione delle somme versate a titolo di caparra; che nondimeno, nel quadro dell'invocata risoluzione contrattuale, la domanda di integrale risarcimento del danno e la domanda di restituzione del doppio della caparra erano tra loro incompatibili, sicché sul punto si imponeva la riforma del la decisione di primo grado. La Corte d’appello di L’Aquila, evidenziando come l’ar t. 8 del contratto stipulato tra le parti riproducesse il paradigma della caparra confirmatoria, statuìche, avendo i promissari acquirenti chiesto la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, non potevano al contempo pretendere la restituzione del doppio della caparra. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentaleNicola [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimast i intimati. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memoria illustrativa. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 36 0, comma 1, nn. 3 e 5, l'erronea applicazione degli artt. 1223 c.c. e 1385 c.c. , commi 2 e 3, oltre al l'omessa valutazione di un fatto decisivo; deduce che la corte di merito in sede di quantificazione del danno avrebbe dovuto inserire anche l'importo corrispondente all'ammontare della caparra confirmatoria, indiscutibilmente versata alla parte promittente venditrice. Il motivo è fondato. La questione di diritto posta con il primo motivo è stata decisa da questa Corte con ordinanza del 16.4.2021, n. 10178, con la quale è stato ribadito che, in caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385, cod. civ., la parte adempiente per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento della controparte può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell'istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l'estinzione ope legisdi tutti gli effetti giuridici del contratto e dell'inadempimento ad esso; ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt. 1453, 1455 cod. civ. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'art. 1223 cod. civ. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18850 del 20/09/2004, Rv. 577186 –01). Il fatto che i ricorrenti avessero optato per la domanda di risoluzione giudiziale e di risarcimento dei danni e che, pertanto, essi non avessero il diritto di esigere il doppio della caparra versata, non esclude il loro diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di caparra. Tale diritto si ricollega, infatti, agli effett i restitutori propri della risoluzione negoziale, avendo la caparra confirmatoria in tale ipotesi perso la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all’importo convenzionalmente stabilito (cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 8571 del 27/03/2019, Rv. 653635 –02). Ne consegue che i ricorrenti , avendo esperito il rimedio risolutorio, hanno diritto alla restituzione della somma versata a titolo di caparra, sebbene, ovviamente, nella sola misura del versato e non nella misura richiesta pari al doppio del versato (v. Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, n.10178). Va dichiarata assorbit a la second a censura contenuta nel medesimo motivo di ricorso (con il quale si lamenta , ai sensi dell’art. art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, con particolare riferimento all’omessa valutazione della confessione resa dal Pellegrini) ed il ricorso incidentale, che verte sul regolamento delle spese di lite. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. accoglie la prima censura del motivo di ricorso principale , assorbita la seconda censurae il ricorso inciden tale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civ ile della Cor