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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20063/2022

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ciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9386/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domic iliat a presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via A. Farnese, 7 Oggetto: tributi – cessazione della materia del contendere –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 314/04/15, depositata in data 10 marzo 2015.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 10 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato due avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta 2005, con cui – all’esito di PVC - venivano recuperate IRES, IRAP e IVA quale effetto della riclassificazione dei corrispettivi di cessione di alcuni immobili che la società contribuente si era illo tempore aggiudicata in sede concorsuale; che la CTP di Genova ha parzialmente accolto i ricorsi della contribuente; che la CTR della Liguria, con sentenza in data 10 marzo 2015, ha rigettato gli appelli riuniti dell’Ufficio e della società contribuente; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la società contribuente, la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato a un unico motivo, a cui ha fatto seguito memoria; [OSCURATO:PERSONA] che la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 e che ha depositato documentazione concernente copia della domanda di definizione della lite, chiedendo dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere; che risulta depositata la documentazione relativa alla definizione dei due avvisi di accertamento impugnati, con relativa quietanza; che deve ritenersi cessata la materia del contendere; che le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate attesa la cessazione della materia del contendere e che non sussistono i presupposti per procedere al raddoppio del contributo unificato, non trattandosi di inammissibilità originaria del ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara cessata la materia del con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9386/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domic iliat a presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via A. Farnese, 7 Oggetto: tributi – cessazione della materia del contendere –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 314/04/15, depositata in data 10 marzo 2015. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 10 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato due avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta 2005, con cui – all’esito di PVC - venivano recuperate IRES, IRAP e IVA quale effetto della riclassificazione dei corrispettivi di cessione di alcuni immobili che la società contribuente si era illo tempore aggiudicata in sede concorsuale; che la CTP di Genova ha parzialmente accolto i ricorsi della contribuente; che la CTR della Liguria, con sentenza in data 10 marzo 2015, ha rigettato gli appelli riuniti dell’Ufficio e della società contribuente; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la società contribuente, la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato a un unico motivo, a cui ha fatto seguito memoria; [OSCURATO:PERSONA] che la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 e che ha depositato documentazione concernente copia della domanda di definizione della lite, chiedendo dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere; che risulta depositata la documentazione relativa alla definizione dei due avvisi di accertamento impugnati, con relativa quietanza; che deve ritenersi cessata la materia del contendere; che le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate attesa la cessazione della materia del contendere e che non sussistono i presupposti per procedere al raddoppio del contributo unificato, non trattandosi di inammissibilità originaria del ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara cessata la materia del con
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