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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36941/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, avverso la sentenza del Tribunale di Mantova in composizione monocratica emessa in data 27/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MN), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MN), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento ai beni di proprietà del comune.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Mantova in composizione monocratica, per quanto di rilevanza nella presente sede, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione al delitto di furto avente ad oggetto i beni del comune di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela, condannando i predetti a pena di giustizia in relazione al furto semplice in danno di [OSCURATO:PERSONA], così qualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 648 cod. pen. 2.

In data 05/02/2020 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorre, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 625 n. 7 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto il furto di gronde pluviali sottratte al comune di [OSCURATO:PERSONA] deve intendersi aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., in quanto trattasi di beni destinati a pubblica utilità, mentre i beni sottratti a [OSCURATO:PERSONA] parimenti erano ormeggiati presso l'attracco fluviale e, quindi, esposti per necessità alla pubblica fede. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del P.G. è fondato, quanto alla fattispecie di furto in danno del comune di [OSCURATO:PERSONA].

Come si evince dalla formulazione del capo di imputazione, pacificamente le grondaie pluviali sottratte si trovavano all'interno del cimitero comunale di [OSCURATO:PERSONA], quindi emerge evidente la loro appartenenza alla categoria di beni esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, il che rende sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., peraltro, come detto, contestata in fatto.

La fattispecie, quindi, risulta procedibile di ufficio, anche in seguito all'entrata in vigore del d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, sul punto, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Mantova.

Quanto al furto in danno di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto due serbatoi di carburante, per il quale è stata sporta querela, il ricorso si duole della mancata considerazione ed applicazione della circostanza aggravante della esposizione dei 2 ./; beni alla pubblica fede; tuttavia, dalla motivazione della sentenza non emerge la sussistenza di detta circostanza - affermata in ricorso -, né il Procuratore generale ha fornito alcuno specifico elemento in tal senso, limitandosi ad affermare che l'imbarcazione era ormeggiata presso l'attracco fluviale comunale di Pieve di Coriano, riproducendo, quindi, quanto già indicato nel capo di imputazione.

La circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede ha, senza alcun dubbio, natura valutativa, sia sotto l'aspetto della sussistenza o meno, da verificare in concreto, di condizioni di sorveglianza e di controllo continuativi, specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della res, ostacolandone le facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280493), sia sotto l'aspetto del puntuale accertamento della sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res, ovvero l'accertamento di una consuetudine, intesa come pratica generale e costante (Sez. 5, n. 51255 del 30/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277524; Sez.

U, n. 2 del 08/05/1965, Giustetti, Rv. 99755).

Nel caso in esame nessuna di tali condizioni, costitutive della circostanza aggravante, risulta emergere dalla motivazione della sentenza impugnata, né da alcuna allegazione del Procuratore generale ricorrente, posto che la circostanza che l'imbarcazione del querelante fosse ormeggiata presso un attracco fluviale comunale non appare certamente sufficiente a fornire alcuna concreta indicazione nei sensi indicati.

Sotto tale aspetto, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Mantova, limitatamente al furto nei confronti del comune di Carbonara di Po.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, avverso la sentenza del Tribunale di Mantova in composizione monocratica emessa in data 27/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MN), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MN), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Leo, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento ai beni di proprietà del comune.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Mantova in composizione monocratica, per quanto di rilevanza nella presente sede, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione al delitto di furto avente ad oggetto i beni del comune di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela, condannando i predetti a pena di giustizia in relazione al furto semplice in danno di [OSCURATO:PERSONA], così qualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 648 cod. pen. 2. In data 05/02/2020 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorre, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 625 n. 7 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto il furto di gronde pluviali sottratte al comune di [OSCURATO:PERSONA] deve intendersi aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., in quanto trattasi di beni destinati a pubblica utilità, mentre i beni sottratti a [OSCURATO:PERSONA] parimenti erano ormeggiati presso l'attracco fluviale e, quindi, esposti per necessità alla pubblica fede. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del P.G. è fondato, quanto alla fattispecie di furto in danno del comune di [OSCURATO:PERSONA]. Come si evince dalla formulazione del capo di imputazione, pacificamente le grondaie pluviali sottratte si trovavano all'interno del cimitero comunale di [OSCURATO:PERSONA], quindi emerge evidente la loro appartenenza alla categoria di beni esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, il che rende sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., peraltro, come detto, contestata in fatto. La fattispecie, quindi, risulta procedibile di ufficio, anche in seguito all'entrata in vigore del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, sul punto, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Mantova. Quanto al furto in danno di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto due serbatoi di carburante, per il quale è stata sporta querela, il ricorso si duole della mancata considerazione ed applicazione della circostanza aggravante della esposizione dei 2 ./; beni alla pubblica fede; tuttavia, dalla motivazione della sentenza non emerge la sussistenza di detta circostanza - affermata in ricorso -, né il Procuratore generale ha fornito alcuno specifico elemento in tal senso, limitandosi ad affermare che l'imbarcazione era ormeggiata presso l'attracco fluviale comunale di Pieve di Coriano, riproducendo, quindi, quanto già indicato nel capo di imputazione. La circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede ha, senza alcun dubbio, natura valutativa, sia sotto l'aspetto della sussistenza o meno, da verificare in concreto, di condizioni di sorveglianza e di controllo continuativi, specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della res, ostacolandone le facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280493), sia sotto l'aspetto del puntuale accertamento della sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res, ovvero l'accertamento di una consuetudine, intesa come pratica generale e costante (Sez. 5, n. 51255 del 30/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277524; Sez. U, n. 2 del 08/05/1965, Giustetti, Rv. 99755). Nel caso in esame nessuna di tali condizioni, costitutive della circostanza aggravante, risulta emergere dalla motivazione della sentenza impugnata, né da alcuna allegazione del Procuratore generale ricorrente, posto che la circostanza che l'imbarcazione del querelante fosse ormeggiata presso un attracco fluviale comunale non appare certamente sufficiente a fornire alcuna concreta indicazione nei sensi indicati. Sotto tale aspetto, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Mantova, limitatamente al furto nei confronti del comune di Carbonara di Po. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il
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