CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11610/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 01/09/2023 del tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale del riesame di Firenze, adito con atto di appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del Gip del medesimo tribunale, di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicatagli, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo un motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di motivazione siccome illogica, lacIdove identifica il pericolo di reiterazione nella quantità e qualità delle sostanze stupefacenti che costituirebbero solo l'indice di gravità del reato. Piuttosto, il tema proposto con l'appello era l'idoneità degli arresti dorniciliari, con braccialetto elettronico, a fronteggiare le esigenze cautelari, e non si sarebbe valul:ata la giovane età del ricorrente, il mero ruolo di corriere, l'effetto deterrente di una misura personale, e l'intervenuto venir meno della custodia cautelare per la detenzione di hashish. Neppure sarebbe stato valutato il possibile ricorso al braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. L'impugnazione è a-specifica, laddove non si confronta con l'articolata e completa motivazione, che valorizza, a supporto del contestato rigetto e dell'esplicita esclusione della idoneità dei proposti arresti domiciliari, non solo la quantità e qualità della sostanza stupefacente detenuta, ma anche un precedente specifico nonché l'intervenuta consumazione del reato di evasione (circostanza del tutto trascurata in ricorso), evidenziata dai giudici come confermativa della inaffidabilità del ricorrente nel contenere la propria insofferenza al rispetto di limitazioni della libertà personale. A fronte di tale motivazione - che quindi fornisce risposta quantomeno implicita anche al tema del ricorso al braccialetto elettronico - e del ricorso come redatto, non può dunque trascurarsi né il principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria c:orrelazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5„ n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), né quello per cui, con specifico riguardo ai vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici, come nel caso in esame (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 • maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono„ la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-