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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 14935/2023

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chiamando l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), ha, come detto, ritenuto che nel settore scolastico sia misura idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione anche la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento del quale è stata riconosciuta l’equivalenza e l’effettività quale misura satisfattoria, al pari del piano straordinario di assunzioni; a tali arresti, qui condivisi e contenenti un’ampia disamina delle questioni dibattute, ivi compresi richiami esaustivi alla pronuncia della Corte di Giustizia 8 maggio 2019, Rossato, si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; va solo aggiunto che non possono sussistere dubbi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità euro- unitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art. 32 legge n. 183/2010) e rapporto pubblico (ove alla stabilizzazione non si associa un automatismo risarcitorio), per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone;

5. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contribut

chiamando l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), ha, come detto, ritenuto che nel settore scolastico sia misura idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione anche la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento del quale è stata riconosciuta l’equivalenza e l’effettività quale misura satisfattoria, al pari del piano straordinario di assunzioni; a tali arresti, qui condivisi e contenenti un’ampia disamina delle questioni dibattute, ivi compresi richiami esaustivi alla pronuncia della Corte di Giustizia 8 maggio 2019, Rossato, si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; va solo aggiunto che non possono sussistere dubbi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità euro- unitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art. 32 legge n. 183/2010) e rapporto pubblico (ove alla stabilizzazione non si associa un automatismo risarcitorio), per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone; 5. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contribut
Sentenza Cassazione n. 14935/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris