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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 26626/2026

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BARBARA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]1.

Con ordinanza del 6 febbraio 2026, il giudice delle indaginipreliminari del Tribunale di Roma rigettava l’opposizione all’archiviazioneproposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed accoglieva la richiesta diarchiviazione del Pubblico Ministero.2.

Avverso il decreto propone ricorso per cassazione il difensore dellapersona offesa [OSCURATO:PERSONA], eccependo:2.1. abnormità strutturale dell’ordinanza, uso di poteri ed attribuzioniesorbitanti del giudice per le indagini preliminari ed utilizzo di materiale extra-procedimentale: l’ordinanza si basava su un decreto dell’8 gennaio 2025 cheavrebbe definito altro procedimento, stante la duplicazione dell’originaria notitiacriminis, utilizzando quindi atti non conosciuti;2.2 abnormità funzionale dell’ordinanza con irreversibile stasi delprocedimento: era interesse della persona offesa che vi potesse essere latrattazione processuale della vicenda, in piena attuazione del principio del giustoprocesso di cui all’art. 111 Cost.;2.3 abnormità funzionale e/o strutturale ex art. 606 cod. proc. pen. e 111Cost. dell’ordinanza che aveva sancito ex art. 9 l’assoluta preclusioneprocedimentale: l’art. 9 cod. pen., come utilizzato dal giudice per le indaginipreliminari, aveva precluso l’esercizio dell’azione penale in relazione a delitto diun’italiana asseritamente non presente nel territorio nazionale per un reato chela stessa avrebbe commesso all’estero contro un italiano; il giudice per leindagini preliminari aveva stabilito la non perseguibilità dell’indagata, il che eraun’altra anomalia inammissibile;2.4 in via ulteriormente gradata si chiede rimessione alla CorteCostituzionale per questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 cod. pen.affinché ne possa essere fornita una lettura compatibile con gli artt. 3, 24, 111,112 Cost. (disparità di trattamento tra cittadini italiani [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], compressione del diritto di difesa, principio del giusto processo,obbligatorietà dell’azione penale); la questione era pertinente (perché allapersona offesa era stato precluso il passaggio alla fase processuale), rilevante(perché la norma denunciata costituiva presupposto applicativo indefettibile delladecisione sul ricorso) ed era non manifestamente infondata; tra l’altro, ladisposizione denunciata determinava anche la violazione del principio diobbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., volto a consentirel’accertamento delle eventuali responsabilità penali nel processo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1 L’art. 410 bis comma 3 cod.proc.pen. prevede infatti che “Nei casi dinullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dallaconoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale incomposizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile…” (sulpunto di veda Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc.

B. e altro, Rv.273371: “l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata invigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma èreclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art.410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5,cod. proc. pen.”).Pertanto, l'ordinanza con la quale venga rigettata o dichiaratainammissibile l’opposizione all’archiviazione non è più ricorribile, ma reclamabileai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. solo nei casi di nullità,previsti dal comma 2 di detta norma.

Il secondo comma dell'art. 410-bis cod.proc. pen. stabilisce che l'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previstidall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., che sanziona con la nullitàl'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti incamera di consiglio, quindi, soltanto la violazione delle regole poste a garanziadel contraddittorio (che nel caso in esame vi è stato).Né si può ritenere che l’ordinanza impugnata possa essere qualificataabnorme per violazione del diritto di difesa; come condivisibilmente affermatonella motivazione della sentenza di Sez. 3, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875“deve innanzi tutto essere ricordato come l'art. 111 comma 7 Cost. elevi a rangocostituzionale la garanzia del ricorso per cassazione esclusivamente con riguardoalle sentenze ed ai provvedimenti in materia di libertà personale.

Ed in tal senso,escluso per definizione che l'ordinanza in questione possa essere ricondotta atale ultima categoria, questa Corte ha altresì già avuto modo di escludere che lastessa abbia natura e carattere sostanziale di sentenza (Sez. 6, n. 17535 del 23marzo 2018, P.O. in proc.

Scarcella, Rv. 272717), atteso che in generale iprovvedimenti in materia di archiviazione sono sforniti di uno specifico valoredecisorio che non sia quello rebus sic stantibus - stante la loro intrinsecarevocabilità attraverso il meccanismo previsto dall'art. 414 cod.proc.pen. -mentre a maggior ragione quello che esita la procedura di reclamo non assumealcuno stabile valore definitorio in relazione alla regiudicanda, posto che taleprocedura è attivabile esclusivamente per le ipotesi di violazione delcontraddittorio previste dal primo comma dell'art. 410-bis e non già per questionilimiti costituzionali del diritto di accedere alla giurisdizione di legittimità, èpossibile invocare quello di difesa, atteso che il secondo comma dell'art. 24 Cost.si limita a garantirne l'esercizio in ogni stato e grado del procedimento, senzaperò imporre a tal fine una determinata articolazione dei gradi in cui lo stessoprocedimento debba svolgersi, che, altrimenti, la stessa successiva disposizionedi cui al citato settimo comma dell'art. 111 cesserebbe di avere significato e sifinirebbe per prefigurare come costituzionalmente necessaria la proponibilità diimpugnazioni tendenzialmente all'infinito.

Né, ancora, è ipotizzabile un contrastotra l'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. e le disposizioni della CEDU, attesoche queste (ed in particolare l'art. 2 del VII Protocollo addizionale)espressamente prevedono la garanzia del doppio grado di giurisdizione solo incaso di "condanna", garanzia che peraltro nel caso di specie è comunquerispettata proprio attraverso la procedura di reclamo.”1.2 Deve quindi essere certamente esclusa l'ipotesi dell'abnormitàstrutturale trattandosi di provvedimento (ordinanza di archiviazione)espressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale; neppuresussiste l'abnormità funzionale dell'ordinanza di archiviazione, che deve essereesclusa sia perché il suddetto provvedimento non determina alcuna indebitaregressione del procedimento, sia in quanto lo stesso non può considerarsi averenatura di stasi irrevocabile essendo per sua natura l'indagine preliminaresottoposta a riapertura con l'espresso procedimento di cui all'art. 414cod.proc.pen..

A tale conclusione è pervenuta altra pronuncia di questa Corte dilegittimità secondo cui l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per leindagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, nonessendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabileper cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura"de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 - 01).1.3 In conclusione deve essere osservato che nessun vizio può essererilevato nel fatto che il giudice abbia preso atto che vi era stata già una decisionesulla medesima querela, posto che non è stato fatto altro che applicare ilprincipio del ne bis in idemIl ricorso proposto, non più ammissibile quale mezzo di impugnazioneavverso un'ordinanza di archiviazione, deve pertanto essere dichiaratoinammissibile.2.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve esserecondannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamentoa favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BARBARA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]1. Con ordinanza del 6 febbraio 2026, il giudice delle indaginipreliminari del Tribunale di Roma rigettava l’opposizione all’archiviazioneproposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed accoglieva la richiesta diarchiviazione del Pubblico Ministero.2. Avverso il decreto propone ricorso per cassazione il difensore dellapersona offesa [OSCURATO:PERSONA], eccependo:2.1. abnormità strutturale dell’ordinanza, uso di poteri ed attribuzioniesorbitanti del giudice per le indagini preliminari ed utilizzo di materiale extra-procedimentale: l’ordinanza si basava su un decreto dell’8 gennaio 2025 cheavrebbe definito altro procedimento, stante la duplicazione dell’originaria notitiacriminis, utilizzando quindi atti non conosciuti;2.2 abnormità funzionale dell’ordinanza con irreversibile stasi delprocedimento: era interesse della persona offesa che vi potesse essere latrattazione processuale della vicenda, in piena attuazione del principio del giustoprocesso di cui all’art. 111 Cost.;2.3 abnormità funzionale e/o strutturale ex art. 606 cod. proc. pen. e 111Cost. dell’ordinanza che aveva sancito ex art. 9 l’assoluta preclusioneprocedimentale: l’art. 9 cod. pen., come utilizzato dal giudice per le indaginipreliminari, aveva precluso l’esercizio dell’azione penale in relazione a delitto diun’italiana asseritamente non presente nel territorio nazionale per un reato chela stessa avrebbe commesso all’estero contro un italiano; il giudice per leindagini preliminari aveva stabilito la non perseguibilità dell’indagata, il che eraun’altra anomalia inammissibile;2.4 in via ulteriormente gradata si chiede rimessione alla CorteCostituzionale per questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 cod. pen.affinché ne possa essere fornita una lettura compatibile con gli artt. 3, 24, 111,112 Cost. (disparità di trattamento tra cittadini italiani [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], compressione del diritto di difesa, principio del giusto processo,obbligatorietà dell’azione penale); la questione era pertinente (perché allapersona offesa era stato precluso il passaggio alla fase processuale), rilevante(perché la norma denunciata costituiva presupposto applicativo indefettibile delladecisione sul ricorso) ed era non manifestamente infondata; tra l’altro, ladisposizione denunciata determinava anche la violazione del principio diobbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., volto a consentirel’accertamento delle eventuali responsabilità penali nel processo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1 L’art. 410 bis comma 3 cod.proc.pen. prevede infatti che “Nei casi dinullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dallaconoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale incomposizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile…” (sulpunto di veda Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B. e altro, Rv.273371: “l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata invigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma èreclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art.410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5,cod. proc. pen.”).Pertanto, l'ordinanza con la quale venga rigettata o dichiaratainammissibile l’opposizione all’archiviazione non è più ricorribile, ma reclamabileai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. solo nei casi di nullità,previsti dal comma 2 di detta norma. Il secondo comma dell'art. 410-bis cod.proc. pen. stabilisce che l'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previstidall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., che sanziona con la nullitàl'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti incamera di consiglio, quindi, soltanto la violazione delle regole poste a garanziadel contraddittorio (che nel caso in esame vi è stato).Né si può ritenere che l’ordinanza impugnata possa essere qualificataabnorme per violazione del diritto di difesa; come condivisibilmente affermatonella motivazione della sentenza di Sez. 3, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875“deve innanzi tutto essere ricordato come l'art. 111 comma 7 Cost. elevi a rangocostituzionale la garanzia del ricorso per cassazione esclusivamente con riguardoalle sentenze ed ai provvedimenti in materia di libertà personale. Ed in tal senso,escluso per definizione che l'ordinanza in questione possa essere ricondotta atale ultima categoria, questa Corte ha altresì già avuto modo di escludere che lastessa abbia natura e carattere sostanziale di sentenza (Sez. 6, n. 17535 del 23marzo 2018, P.O. in proc. Scarcella, Rv. 272717), atteso che in generale iprovvedimenti in materia di archiviazione sono sforniti di uno specifico valoredecisorio che non sia quello rebus sic stantibus - stante la loro intrinsecarevocabilità attraverso il meccanismo previsto dall'art. 414 cod.proc.pen. -mentre a maggior ragione quello che esita la procedura di reclamo non assumealcuno stabile valore definitorio in relazione alla regiudicanda, posto che taleprocedura è attivabile esclusivamente per le ipotesi di violazione delcontraddittorio previste dal primo comma dell'art. 410-bis e non già per questionilimiti costituzionali del diritto di accedere alla giurisdizione di legittimità, èpossibile invocare quello di difesa, atteso che il secondo comma dell'art. 24 Cost.si limita a garantirne l'esercizio in ogni stato e grado del procedimento, senzaperò imporre a tal fine una determinata articolazione dei gradi in cui lo stessoprocedimento debba svolgersi, che, altrimenti, la stessa successiva disposizionedi cui al citato settimo comma dell'art. 111 cesserebbe di avere significato e sifinirebbe per prefigurare come costituzionalmente necessaria la proponibilità diimpugnazioni tendenzialmente all'infinito. Né, ancora, è ipotizzabile un contrastotra l'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. e le disposizioni della CEDU, attesoche queste (ed in particolare l'art. 2 del VII Protocollo addizionale)espressamente prevedono la garanzia del doppio grado di giurisdizione solo incaso di "condanna", garanzia che peraltro nel caso di specie è comunquerispettata proprio attraverso la procedura di reclamo.”1.2 Deve quindi essere certamente esclusa l'ipotesi dell'abnormitàstrutturale trattandosi di provvedimento (ordinanza di archiviazione)espressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale; neppuresussiste l'abnormità funzionale dell'ordinanza di archiviazione, che deve essereesclusa sia perché il suddetto provvedimento non determina alcuna indebitaregressione del procedimento, sia in quanto lo stesso non può considerarsi averenatura di stasi irrevocabile essendo per sua natura l'indagine preliminaresottoposta a riapertura con l'espresso procedimento di cui all'art. 414cod.proc.pen.. A tale conclusione è pervenuta altra pronuncia di questa Corte dilegittimità secondo cui l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per leindagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, nonessendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabileper cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura"de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 - 01).1.3 In conclusione deve essere osservato che nessun vizio può essererilevato nel fatto che il giudice abbia preso atto che vi era stata già una decisionesulla medesima querela, posto che non è stato fatto altro che applicare ilprincipio del ne bis in idemIl ricorso proposto, non più ammissibile quale mezzo di impugnazioneavverso un'ordinanza di archiviazione, deve pertanto essere dichiaratoinammissibile.2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve esserecondannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamentoa favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI