CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31696/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità degli appelli proposti dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale è stato condannato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. In particolare la Corte territoriale ha ritenuto intempestivo l'appello proposto dal difensore nominato d'ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. e presentato da soggetto non legittimato quello proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia dell'imputato, in quanto presente agli atti esclusivamente la nomina fiduciaria effettuata dal Salkanovic nel verbale di identificazione del 17 maggio 2018 in favore, invece, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale nel corso del procedimento sono state ritualmente effettuate le notifiche. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi. Con il primo deduce l'erronea individuazione del difensore di fiducia effettivamente nominato dall'imputato nel menzionato verbale di identificazione, al quale dunque sarebbe stata negata la possibilità di essere assistito dal legale prescelto. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione in merito alla sussistenza della prova della consapevolezza dell'imputato della falsificazione della data della proroga apposta sul permesso di soggiorno di cui era titolare, nonché in ordine alla commisurazione della pena ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] è allo stato 'il difensore di fiducia dell'imputato a seguito della nomina allegata al ricorso ai sensi dell'art. 581 comma 1-quater c.p.p. Egli era dunque legittimato a proporre il ricorso in esame, ma ciò ancora non prova che identica legittimazione avesse avuto nel corso dei gradi precedenti. Infatti dal verbale di identificazione dell'imputato risulta che egli ha invece nominato in quella fase l'avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando altresì l'indirizzo dello studio del medesimo, presso il quale provvedeva ad eleggere domicilio e che non corrisponde a quello dello studio dell'attuale difensore. Logicamente, dunque, la Corte territoriale ha escluso che l'originaria nomina effettuata dall'imputato sia stata frutto di un mero errore nell'indicazione del nominativo del difensore e correttamente ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto mai effettivamente nominato fino, come detto, all'introduzione del giudizio di legittimità. Ne consegue che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico, atteso che il ricorrente si limita ad asserire che il legale nominato nel maggio del 2018 era l'avv. [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con la motivazione della sentenza e con le risultanze in atti. Manifestamente infondato, oltre che intrinsecamente generico, è anche il secondo motivo, atteso che una volta rilevata l'inammissibilità dell'impugnazione alcun onere di motivazione sui punti attinti con i motivi d'appello gravava sul giudice del merito. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del