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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 31980/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30568/2021 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliato, -controricorrente- Avverso la sentenza n. 630/2021 della Corte d’Appello di Bari, pubblicata il 29/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dalla cons.[OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Ordinanza –ingiunzione –Contributi agricoli e aiuti di Stato –Differenze – Rimborso -Interesse ex art. 100 cpc..

Rilevato che:

1. Come si legge nella sentenza impugnata, con ricorso ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, depositato il 18 febbraio 2011, D’[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 13/2011, emessa il 5 gennaio 2011 e notificata il 20 gennaio 2011, con la quale le era stato ingiunto di restituire (senza sanzione) la somma di € 98.874,54, erogata, negli anni 2002-2004, da AG.E.A. a titolo di aiuti comunitari, in quanto indebitamente percepita attraverso l’esposizione di dati e notizie falsi in relazione ad alcuni terreni, indicati come seminativi, ma in realtà destinati a pascolo, in violazione degli artt. 2 e 3 legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Il Tribunale di Bari, nella contumacia dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, rigettò l'opposizione con sentenza n. 2870/2018 del 5 luglio 2018, che fu confermata con sentenza n. 1890/2021, pubblicata il 29 ottobre 2021, dalla Corte d'appello di Bari, adita dalla medesima D’[OSCURATO:PERSONA], incardinando un giudizio nel quale si costituì anche il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali.

2. Contro la predetta sentenza, D’[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali si difende con controricorso.

Considerato che: 1.

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché, alla stregua dell’art. 9, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, titolato “Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato”, richiamato dall’art. 1, d.l. 8 aprile 2008, n. 59, titolato “Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile”, in correlazione con l’art. 14, Regolamento CE n. 659 del 1999, titolato “Recupero degli aiuti”, a sua volta integralmente codificato dal successivo Regolamento CE n. 1589/2015, in tema di recupero, solo la specifica decisione della Commissione europea, quale unica titolare dell’azione volta al riottenimento del denaro beneficiato dalsoggetto ritenuto non più meritevole di riconoscimento del diritto soggettivo in termini di aiuto comunitario, costituisce effettivo e sacramentale titolo per lo Stato membro idoneo esecutivamente, sicché, in tema di aiuti UE ex art. 93 del TCE, ora 113, sono soggetti interessati la Commissione europea, quale titolare del potere di impulso decisorio, amministrativo, esecutivo e originario al fine di definire, anzitutto , un aiuto come illegale, lo Stato membro, quale soggetto che deve dare esecuzione alla decisione della Commissione, tramite gli strumenti di recupero previsti dall'ordinamento nazionale, e l'organismo pagatore nazionale (Ministero competente tramite gli enti ad esso dipendenti), al quale spetta esclusivamente erogare le somme riconosciute a titolo di aiuto ed effettuare i controlli previsti dalla legge, senza possibilità di procedere autonomamente al recupero funzionale, se non previsto espressamente per legge con norma di attuazione istitutiva-costitutiva dell'ente preordinato, con la conseguenza che, in assenza della prodromica decisione/richiesta di recupero, attribuita alla Commissione europea , rivolta allo Stato membro, consolidata dall’art. 15 del predetto Regolamento CE, lo Stato membro non può agire nei confronti del cittadino. 1..

Il motivo, già posto ai margini dell’ammissibilità dalla commistione tra critiche motivazionali e vizi di violazione di legge, è, per altre ragioni,inammissibile.

La legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva.

Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo», nella versione ratione temporis applicabile, infatti, dopo avere stabilito, all’art. 2, la condotta, penalmente rilevante, di chi, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, con la precisazione che si applica soltanto la sanzione amministrativa allorché la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a 5.000 euro, dispone, al successivo art. 3, che «Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito» (comma 1), che «L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa» (comma 2) e che «Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate ai sensi del presente articolo in favore della Comunità economica europea o di amministrazioni statali diverse dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini della successiva restituzione ai predetti soggetti per la parte di effettiva pertinenza […]», sicché quelle «recuperate dagli organismi di intervento in favore della Comunità economica europea sono alla stessa rimborsate dagli organismi predetti, anche mediante conguaglio, ove autorizzato dalla Comunità economica europea nell'ambito del sistema FEOGA-Sezione garanzia» (comma 7).

Quest’ultima disposizione, che nulla dice in ordine al rapporto tra le fattispecie sostanziali relative alla ripetizione dei finanziamenti indebitamente erogati ed alla sanzione amministrativa per l'indebita percezione, né sul rapporto tra i procedimenti aventi ad oggetto distintamente le anzidette fattispecie, è finalizzata a tutelare la corretta distribuzione di risorse unionali, dando luogo ad una triplice responsabilità, penale, amministrativa e civile.

Sotto questi ultimi due profili, in particolare, la norma in esame prevede, rispettivamente, l’applicazione di una sanzione e l’insorgere di un’obbligazione restitutoria delle somme indebitamente percepite attraverso un procedimento ingiunzionale ai sensi della legge n. 689 del 1981 (Cass., Sez. 1, 3/2/1999, n. 897), al quale è stata riconosciuta da questa Corte la veste necessaria di una pretesa contestualmente fondata sui due titoli, civile e amministrativo ; ferma restando la facoltà dell'Amministrazione delle risorse agricole-forestali, competente in entrambi gli ambiti, di richiedere in via di ingiunzione la sola sanzione amministrativa, quanto di instare -separatamente ed in via affatto autonoma - per le sole somme oggetto di ripetizione attraverso il ricorso, in quest’ultimo caso, ai soli, ordinari, strumenti di recupero (Cass., sez. 1, 9/8/1997, n. 7448, cit.).

Questo principio è stato ripreso anche da Cass., Sez. 1, 9/6/2010, n. 13888, che, nel considerare ragionevole il regime di unificazione processuale nell'opposizione di entrambe le ingiunzioni di pagamento aventi titolo sia nella sanzione amministrativa, sia nella restituzione di indebito, consentito dal ridetto art. 3, in considerazione dell'esigenza di contestualità dell'accertamento del dovuto, che prevale sull'interesse dell'ingiunto al doppio grado di merito della domanda di ripetizione dell'indebito, ha escluso che all'ordinanza-ingiunzione possa farsi capo per la sola ripetizione delle somme dovute quale effetto della decadenza dal regime di aiuti comunitari, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione tanto di richiedere in via di ingiunzione la sola sanzione amministrativa, quanto di instare, separatamente ed in via affatto autonoma, per le sole somme oggetto di ripetizione, ma in tal caso potendo ricorrere ai soli ordinari strumenti di recupero, quale quello dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cod. civ. (in questi termini anche Cass., Sez. 1, 26/9/2019, n. 24040), attraverso lo strumento dell'ingiunzione per riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui all'art. 2 r.d. 14 aprile 1910 n. 639, valevole in caso di azione esperita dalla Pubblica amministrazione (Cass., Sez. 1, 23/7/2014, n. 16724; Cass., Sez.

L, 5/6/2006, n. 13139; Cass., Sez.

L, 27/12/2019, n. 34552) L’autonomia dei due debiti, amministrativo e civile, geneticamente connessi dall’essere entrambi originati da un unico indebito, è dato, da un punto di vista oggettivo, dalla possibilità di contestare l'importo della sanzione amministrativa anche nel caso di pagamento dell'intero ammontare della ripetizione richiesta e, sotto il profilo soggettivo, dalla diversità dei soggetti destinatari delle ingiunzioni relative ai due crediti (e rispettivamente legittimati a proporre le relative opposizioni), in un caso la persona fisica del trasgressore (quale legale rappresentante dell'ente), nell'altro caso la persona, fisica o giuridica, beneficiaria degli aiuti comunitari, obbligata, in quanto tale, alla restituzione (Cass., sez. 1, sentenza n. 5085 del 19 aprile 2000, anche Cass., Sez.U., 12/3/2008, n. 6523 Cass., Sez U, 12/3/2008, n. 6523; Cass., Sez. 2, 10/9/2010, n. 19366, secondo cui la fattispecie di cui all’art. 2, della l. n. 898 del 1986, non richiede, ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo, la presentazione di una domanda contenente dati o notizie false da parte di chi consegue indebitamente i contributi, essendo sufficiente che l'indebita percezione sia conseguente all'esposizione di dati o notizie false, contenute in qualsiasi atto, proveniente o dal beneficiario o da un terzo concorrente nell'illecito).

Come osservato da Cass., Sez.

U., 12/3/2008, n. 6523, cit., sia pure al diverso fine di stabilire quale sia il rapporto tra giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti e giudizio pendente relativo all'opposizione alla irrogazione della sanzione - che può porsi quando l'Amministrazione non abbia proceduto all'emissione congiunta dell'ingiunzione di pagamento della erogazione da restituire e della somma irrogata per la sanzione amministrativa -, l’unificazione dei due procedimenti incide sull'identificazione dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento, perché,mentre nell'ipotesi in discorso la competenza si radica in capo al Ministero delle politiche agricole, nelle ipotesi di iter separati, all'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle Politiche agricole (salva la competenza della Regione ove l’aiuto di riferisca a materie a questa devolute), mentre per il recupero dell’indebito è sempre competente l’AGEA.

Quest’ultima, infatti, è, ai sensi del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, l’organismo pagatore dello Stato italiano, che ha sostituito l’AIMA, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA.

Il recupero dello somme indebitamente percepite a titolo di aiuti comunitari e di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comuneda parte di tale organismo non richiede, però, la preventiva pronuncia della Commissione europea, come sostenuto dal ricorrente sulla base di un Regolamento CE, il n. 1589/2015 del 13 luglio 2015, che, recante «Modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione)», regola situazioni tutt’affatto differenti da quella in esame.

In disparte il fatto che quest’ultimo Regolamento è comunque successivo all’ordinanza ingiunzione impugnata, siccome emessa il 5/1/2011 in relazione a premi corrisposti nel periodo 2002-2004, sicché non sarebbe comunque applicabile alla specie, vi è da dire che la finalità perseguita con lo stesso è quella di dare attuazione all’art. 108 del TFUE, che attribuisce alla Commissione il compito di esaminare in via permanente gli aiuti di s tato esistenti negli Stati membri e di imporne la soppressione o la modifica in caso di loro incompatibilità col mercato interno, tali essendo, a mente del precedente art. 107 TFUE, peraltro richiamato dall’art. 1 del medesimo Regolamento, quelli concessi, sotto qualsiasi forma, dagli Stati ovvero mediante risorse statali che, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, favoriscano talune imprese o talune produzioni e falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

È, dunque, solo rispetto ad essi che, l’art. 16 del Regolamento, prevede che «nel caso di decisioni negative relative ai casi di aiuti illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario», ma non anche nel caso che ci occupa, nel quale non può parlarsi di «aiuto di stato» nei termini testé enunciati, ossia di «misura concessa, sotto qualsiasi forma, dagli Stati ovvero mediante risorse statali», idonea a falsare la concorrenza, essendosi la ricorrente giovata, viceversa, di fondi messi a disposizione dall’Unione europea (e non dagli Stati membri) per il finanziamento delle spese agricole.

La disciplina di questi ultimi trova, invero, sostegno normativo nel Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, applicabile ratione temporis , essendo questo stato abrogato con il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, applicabile dal 10/1/2014 (come da artt. 119 e 121).

Come risulta dal “Considerando 25”, infatti, quest’ultimo Regolamento persegue la finalità di tutelare gli interessi finanziari del bilancio comunitario, imponendo agli Stati membri l’adozione di misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai f ondi siano reali e correttamente eseguite e di adoperarsi per la prevenzione e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità commesse dai beneficiari e disponendo, al “Considerando 26”, che, in caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate siano rimborsate al fondo, « se si tratta di spese non conformi alla normativa comunitaria e a cui non si ha diritto».

Al fine, dunque, di conseguire gli obiettivi della politica agricola comune definiti dal Trattato e provvedere al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, il Regolamento in esame ha previsto, all’art. 2, l’istituzione di due fondi, quello europeo agricolo di garanzia («FEAGA») e quello europeo agricolo per lo sviluppo rurale («FEASR»), deputati a finanziare, in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità, alcune tipologie di spese nel campo dell’agricoltura, meglio descritte nell’art. 3, nonché la costituzione di “organismi pagatori” degli Stati membri, aventi tra le varie funzioni, anche quelle di controllo delle domande e di esatta contabilizzazione dei pagamenti eseguiti (art. 6), e ha imposto agli Stati membri di accertare se «le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e regolari», di « ii) prevenire e perseguire le irregolarità» e di «iii) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze» (art. 9), disponendo altresì che «Qualora si siano già versati fondi comunitari al beneficiario, l'organismo pagatore riconosciuto procede al loro recupero secondo le proprie procedure interne e li riutilizza a norma del paragrafo 3, lettera c)»(art. 33, comma 2).

Alla stregua di quanto detto, la doglianza non può che essere infondata, non potendosi definire il Ministero delle politiche agricole privo di interesse ex art. 100 cod. proc. civ. al recupero dei fondi erogati dall’Unione europea, non soltanto perché, come si è visto, a ciò deputato senza dover essere preceduto da alcuna attività impositiva della Commissione - prevista solo per gli «aiuti di Stato» -, stante la prescrizione unionale che attribuisce ad esso l’obbligo di provvedere direttamente all’ottenimento del rimborso, ma anche perché, alla luce di quanto espressamente detto nel “Considerando 25”, gli Stati membri sono «responsabili delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli», tanto che «In certi casi di negligenza da parte dello Stato membro, parrebbe giustificato imputare l'intera somma a tale Stato membro».

Va, infine, osservato come questa Corte ha avuto modo di affermare, altresì, che, «in tema di contributi comunitari indebitamente percepiti, il sistema recuperatorio e sanzionatorio previsto a livello comunitario (nella specie: quello di cui al Regolamento CEE n. 1469 del 1995) non sostituisce, a tal uopo, quello predisposto dallo Stato membro (nella specie, ratione temporis: la legge n. 898 del 1986), ponendosi il primo come rimedio aggiuntivo e volto ad assicurare la minima tutela indispensabile, allo scopo di garantire il recupero delle risorse illegittimamente o illecitamente conseguite dai privati, potendo lo Stato membro assicurare un più rigoroso controllo, il recupero delle risorse e la repressione dei comportamenti vietati» (Cass., Sez.1, 22/2/2016, n. 3402).

Alla stregua di quanto detto, deve, dunque, ritenersi l’inammissibilità della censura, atteso che il ricorrente, a sostegno del dedotto difetto di interesse del Ministero delle Politiche agricole, ha erroneamente invocato la disciplina degli aiuti di Stato, in luogo di quella corretta in tema di finanziamento della politica agricola comune, la quale, oltretutto, investe lo Stato membro della responsabilità per le somme erogate dall’Unione europea, andate perdute a causa di irregolarità o non recuperate entro termini ragionevoli.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 23, legge 24 novembre 1981, n. 689, e 6 d.lgs. 1°settembre 2011, n. 150, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché la prova della fondatezza della contestata violazione di cui all’art. 3 della legge n. 898 del 1986, relativa all'indebita percezione di somme a titolo di aiuti comunitari, era costituita dalla sola ordinanza- ingiunzione, la quale conteneva un elenco di documenti che non erano stati, però, mai allegati al fascicolo di causa e che erano, comunque, inidonei a dimostrare che i terreni, prima del 31 dicembre 1991, non fossero seminativi.

Inoltre, era rimasto oscuro come i giudici avessero escluso la coincidenza dei terreno oggetto dell’ordinanza-ingiunzione con quello interessato dal giudizio penale di dissodamento (trasformazione da pascolo in seminativo di 131 ettari di terra), conclusosi con l’assoluzione dell’appellante, posto che nessuno dei due provvedimenti recava alcun riferimento catastale sulla ubicazione dei fondi rustici trasformati e che la loro individuazione sarebbe stata, comunque, superflua per via delle dimensioni delle particelle, concesse all’appellante solo per una parte.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 23, legge 24 novembre 1981, n. 689, e 6 d.lgs. 1°settembre 2011, n. 150, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché in primo grado era stata offerta la prova documentale dell’insussistenza della violazione, come evincibile dalla sentenza penale n. 143/2006, che riguardava terreni per un’estensione di 131 ettari, trasformati da pascolo a seminativi, e che aveva assolto la ricorrente in quanto non responsabile della modifica morfologica, così implicitamente affermando che la stessa aveva ereditato la situazione dal precedente occupatore.

Inoltre, la ricorrente, reimmessa nel possesso dei terreni con delibera del 20/12/2000, non avrebbe potuto provare lo stato dei fondi al 1991, né riconoscere circostanze rilevanti, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., atteso che, nell’aprile 2001, era stata destinataria di una verifica, da parte di AGEA, che aveva accertato la eleggibilità di 131 ettari di terreno prima della presunta commissione del reato, ossia il 1/12/2001, mentre il Corpo forestale aveva fondato l’accusa su mere presunzioni.

La ricorrente aveva, infine, ammesso di avere chiesto e ottenuto gli aiuti compensativi del reddito per i 131 ettari di seminativo, ritenuti preesistenti, almeno all’anno 2000, dai giudici penali, sicché aveva contestato la sussistenza della violazione sotto il profilo probatorio, mentre la prova avrebbe dovuto essere fornita dall’ingiungente, in quanto attore in senso sostanziale e in virtù del principio di vicinanza della prova, mentre l’opponente non avrebbe dovuto provare la propria innocenza, senza che, alla stregua dell’art. 23 l. n. 689 del 1981, potesse trovare applicazione l’art. 115 cod. proc. civ., in quanto connesso al principio dispositivo.

4. Il secondo e terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi e, come il primo, caratterizzati dalla impropria commistione tra critiche motivazionali e vizi di violazione di legge, sono parte inammissibili e parte infondati.

Sono innanzitutto inammissibili le censure correlate all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in virtù del principio secondo cui, nell’ipotesi di c.d.

«doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez.

L., 06/08/2019, n. 20994), adempimento questo non rispettato nella specie.

Quanto alle doglianze prospettate in termini di violazione di legge, si osserva come esse attengano, nella sostanza, alla prova degli illeciti contestati e posti a fondamento della domanda di rimborso, rispetto alla quale la Corte d’appello di Bari, dopo avere constatato che la contestazione dell’appellante aveva riguardato la sola mancata dimostrazione a mezzo di ortofoto, da parte dell’Amministrazione, della modifica territoriale, ha sviluppato due specifiche argomentazioni, evidenziando, per un verso, l’assenza di prova documentale attestante la contemporanea pendenza del procedimento penale per gli stessi fatti, posto che la sentenza penale n. 143/06 riguardava lavori di dissodamento e spietramento di terreni privi di connessione con l’ordinanza ingiunzione opposta e che il procedimento penale rg. 4374/2005, esitato in richiesta di archiviazione, era stato soltanto dedotto, ma non provato, senza contare la non equiparabilità della sanzione amministrativa ex art. 3 l. n. 898 del 1986 a quella penale, e, per altro verso, la superfluità della prova gravante sull’Amministrazione in merito ai fatti non contestati dall’opponente, reputando, perciò, pacifici sia la destinazione a pascolo al 31/12/1991 dei terreni, sia la presentazione di una domanda di finanziamento fondata su terreni seminativi, sia la percezione di premi o la loro entità.

Orbene, le questioni sollevate col motivo si risolv ono in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez.

U., 25/10/2013, n. 24148).

Una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf.

Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037).

E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).

La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016).

Di poi, è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

Consegue all’esposto l’infondatezza delle mosse critiche.

5. In conclusione, dichiarata l’inammissibilità del primo motivo e l’infondatezza dei restanti, il ricorso deve essere, nel suo complesso,rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30568/2021 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliato, -controricorrente- Avverso la sentenza n. 630/2021 della Corte d’Appello di Bari, pubblicata il 29/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dalla cons.[OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Ordinanza –ingiunzione –Contributi agricoli e aiuti di Stato –Differenze – Rimborso -Interesse ex art. 100 cpc.. Rilevato che: 1. Come si legge nella sentenza impugnata, con ricorso ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, depositato il 18 febbraio 2011, D’[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 13/2011, emessa il 5 gennaio 2011 e notificata il 20 gennaio 2011, con la quale le era stato ingiunto di restituire (senza sanzione) la somma di € 98.874,54, erogata, negli anni 2002-2004, da AG.E.A. a titolo di aiuti comunitari, in quanto indebitamente percepita attraverso l’esposizione di dati e notizie falsi in relazione ad alcuni terreni, indicati come seminativi, ma in realtà destinati a pascolo, in violazione degli artt. 2 e 3 legge 23 dicembre 1986, n. 898. Il Tribunale di Bari, nella contumacia dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, rigettò l'opposizione con sentenza n. 2870/2018 del 5 luglio 2018, che fu confermata con sentenza n. 1890/2021, pubblicata il 29 ottobre 2021, dalla Corte d'appello di Bari, adita dalla medesima D’[OSCURATO:PERSONA], incardinando un giudizio nel quale si costituì anche il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali. 2. Contro la predetta sentenza, D’[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali si difende con controricorso. Considerato che: 1. 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché, alla stregua dell’art. 9, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, titolato “Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato”, richiamato dall’art. 1, d.l. 8 aprile 2008, n. 59, titolato “Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile”, in correlazione con l’art. 14, Regolamento CE n. 659 del 1999, titolato “Recupero degli aiuti”, a sua volta integralmente codificato dal successivo Regolamento CE n. 1589/2015, in tema di recupero, solo la specifica decisione della Commissione europea, quale unica titolare dell’azione volta al riottenimento del denaro beneficiato dalsoggetto ritenuto non più meritevole di riconoscimento del diritto soggettivo in termini di aiuto comunitario, costituisce effettivo e sacramentale titolo per lo Stato membro idoneo esecutivamente, sicché, in tema di aiuti UE ex art. 93 del TCE, ora 113, sono soggetti interessati la Commissione europea, quale titolare del potere di impulso decisorio, amministrativo, esecutivo e originario al fine di definire, anzitutto , un aiuto come illegale, lo Stato membro, quale soggetto che deve dare esecuzione alla decisione della Commissione, tramite gli strumenti di recupero previsti dall'ordinamento nazionale, e l'organismo pagatore nazionale (Ministero competente tramite gli enti ad esso dipendenti), al quale spetta esclusivamente erogare le somme riconosciute a titolo di aiuto ed effettuare i controlli previsti dalla legge, senza possibilità di procedere autonomamente al recupero funzionale, se non previsto espressamente per legge con norma di attuazione istitutiva-costitutiva dell'ente preordinato, con la conseguenza che, in assenza della prodromica decisione/richiesta di recupero, attribuita alla Commissione europea , rivolta allo Stato membro, consolidata dall’art. 15 del predetto Regolamento CE, lo Stato membro non può agire nei confronti del cittadino. 1.. Il motivo, già posto ai margini dell’ammissibilità dalla commistione tra critiche motivazionali e vizi di violazione di legge, è, per altre ragioni,inammissibile. La legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo», nella versione ratione temporis applicabile, infatti, dopo avere stabilito, all’art. 2, la condotta, penalmente rilevante, di chi, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, con la precisazione che si applica soltanto la sanzione amministrativa allorché la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a 5.000 euro, dispone, al successivo art. 3, che «Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito» (comma 1), che «L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa» (comma 2) e che «Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate ai sensi del presente articolo in favore della Comunità economica europea o di amministrazioni statali diverse dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini della successiva restituzione ai predetti soggetti per la parte di effettiva pertinenza […]», sicché quelle «recuperate dagli organismi di intervento in favore della Comunità economica europea sono alla stessa rimborsate dagli organismi predetti, anche mediante conguaglio, ove autorizzato dalla Comunità economica europea nell'ambito del sistema FEOGA-Sezione garanzia» (comma 7). Quest’ultima disposizione, che nulla dice in ordine al rapporto tra le fattispecie sostanziali relative alla ripetizione dei finanziamenti indebitamente erogati ed alla sanzione amministrativa per l'indebita percezione, né sul rapporto tra i procedimenti aventi ad oggetto distintamente le anzidette fattispecie, è finalizzata a tutelare la corretta distribuzione di risorse unionali, dando luogo ad una triplice responsabilità, penale, amministrativa e civile. Sotto questi ultimi due profili, in particolare, la norma in esame prevede, rispettivamente, l’applicazione di una sanzione e l’insorgere di un’obbligazione restitutoria delle somme indebitamente percepite attraverso un procedimento ingiunzionale ai sensi della legge n. 689 del 1981 (Cass., Sez. 1, 3/2/1999, n. 897), al quale è stata riconosciuta da questa Corte la veste necessaria di una pretesa contestualmente fondata sui due titoli, civile e amministrativo ; ferma restando la facoltà dell'Amministrazione delle risorse agricole-forestali, competente in entrambi gli ambiti, di richiedere in via di ingiunzione la sola sanzione amministrativa, quanto di instare -separatamente ed in via affatto autonoma - per le sole somme oggetto di ripetizione attraverso il ricorso, in quest’ultimo caso, ai soli, ordinari, strumenti di recupero (Cass., sez. 1, 9/8/1997, n. 7448, cit.). Questo principio è stato ripreso anche da Cass., Sez. 1, 9/6/2010, n. 13888, che, nel considerare ragionevole il regime di unificazione processuale nell'opposizione di entrambe le ingiunzioni di pagamento aventi titolo sia nella sanzione amministrativa, sia nella restituzione di indebito, consentito dal ridetto art. 3, in considerazione dell'esigenza di contestualità dell'accertamento del dovuto, che prevale sull'interesse dell'ingiunto al doppio grado di merito della domanda di ripetizione dell'indebito, ha escluso che all'ordinanza-ingiunzione possa farsi capo per la sola ripetizione delle somme dovute quale effetto della decadenza dal regime di aiuti comunitari, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione tanto di richiedere in via di ingiunzione la sola sanzione amministrativa, quanto di instare, separatamente ed in via affatto autonoma, per le sole somme oggetto di ripetizione, ma in tal caso potendo ricorrere ai soli ordinari strumenti di recupero, quale quello dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cod. civ. (in questi termini anche Cass., Sez. 1, 26/9/2019, n. 24040), attraverso lo strumento dell'ingiunzione per riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui all'art. 2 r.d. 14 aprile 1910 n. 639, valevole in caso di azione esperita dalla Pubblica amministrazione (Cass., Sez. 1, 23/7/2014, n. 16724; Cass., Sez. L, 5/6/2006, n. 13139; Cass., Sez. L, 27/12/2019, n. 34552) L’autonomia dei due debiti, amministrativo e civile, geneticamente connessi dall’essere entrambi originati da un unico indebito, è dato, da un punto di vista oggettivo, dalla possibilità di contestare l'importo della sanzione amministrativa anche nel caso di pagamento dell'intero ammontare della ripetizione richiesta e, sotto il profilo soggettivo, dalla diversità dei soggetti destinatari delle ingiunzioni relative ai due crediti (e rispettivamente legittimati a proporre le relative opposizioni), in un caso la persona fisica del trasgressore (quale legale rappresentante dell'ente), nell'altro caso la persona, fisica o giuridica, beneficiaria degli aiuti comunitari, obbligata, in quanto tale, alla restituzione (Cass., sez. 1, sentenza n. 5085 del 19 aprile 2000, anche Cass., Sez.U., 12/3/2008, n. 6523 Cass., Sez U, 12/3/2008, n. 6523; Cass., Sez. 2, 10/9/2010, n. 19366, secondo cui la fattispecie di cui all’art. 2, della l. n. 898 del 1986, non richiede, ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo, la presentazione di una domanda contenente dati o notizie false da parte di chi consegue indebitamente i contributi, essendo sufficiente che l'indebita percezione sia conseguente all'esposizione di dati o notizie false, contenute in qualsiasi atto, proveniente o dal beneficiario o da un terzo concorrente nell'illecito). Come osservato da Cass., Sez. U., 12/3/2008, n. 6523, cit., sia pure al diverso fine di stabilire quale sia il rapporto tra giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti e giudizio pendente relativo all'opposizione alla irrogazione della sanzione - che può porsi quando l'Amministrazione non abbia proceduto all'emissione congiunta dell'ingiunzione di pagamento della erogazione da restituire e della somma irrogata per la sanzione amministrativa -, l’unificazione dei due procedimenti incide sull'identificazione dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento, perché,mentre nell'ipotesi in discorso la competenza si radica in capo al Ministero delle politiche agricole, nelle ipotesi di iter separati, all'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle Politiche agricole (salva la competenza della Regione ove l’aiuto di riferisca a materie a questa devolute), mentre per il recupero dell’indebito è sempre competente l’AGEA. Quest’ultima, infatti, è, ai sensi del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, l’organismo pagatore dello Stato italiano, che ha sostituito l’AIMA, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA. Il recupero dello somme indebitamente percepite a titolo di aiuti comunitari e di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comuneda parte di tale organismo non richiede, però, la preventiva pronuncia della Commissione europea, come sostenuto dal ricorrente sulla base di un Regolamento CE, il n. 1589/2015 del 13 luglio 2015, che, recante «Modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione)», regola situazioni tutt’affatto differenti da quella in esame. In disparte il fatto che quest’ultimo Regolamento è comunque successivo all’ordinanza ingiunzione impugnata, siccome emessa il 5/1/2011 in relazione a premi corrisposti nel periodo 2002-2004, sicché non sarebbe comunque applicabile alla specie, vi è da dire che la finalità perseguita con lo stesso è quella di dare attuazione all’art. 108 del TFUE, che attribuisce alla Commissione il compito di esaminare in via permanente gli aiuti di s tato esistenti negli Stati membri e di imporne la soppressione o la modifica in caso di loro incompatibilità col mercato interno, tali essendo, a mente del precedente art. 107 TFUE, peraltro richiamato dall’art. 1 del medesimo Regolamento, quelli concessi, sotto qualsiasi forma, dagli Stati ovvero mediante risorse statali che, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, favoriscano talune imprese o talune produzioni e falsino o minaccino di falsare la concorrenza. È, dunque, solo rispetto ad essi che, l’art. 16 del Regolamento, prevede che «nel caso di decisioni negative relative ai casi di aiuti illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario», ma non anche nel caso che ci occupa, nel quale non può parlarsi di «aiuto di stato» nei termini testé enunciati, ossia di «misura concessa, sotto qualsiasi forma, dagli Stati ovvero mediante risorse statali», idonea a falsare la concorrenza, essendosi la ricorrente giovata, viceversa, di fondi messi a disposizione dall’Unione europea (e non dagli Stati membri) per il finanziamento delle spese agricole. La disciplina di questi ultimi trova, invero, sostegno normativo nel Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, applicabile ratione temporis , essendo questo stato abrogato con il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, applicabile dal 10/1/2014 (come da artt. 119 e 121). Come risulta dal “Considerando 25”, infatti, quest’ultimo Regolamento persegue la finalità di tutelare gli interessi finanziari del bilancio comunitario, imponendo agli Stati membri l’adozione di misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai f ondi siano reali e correttamente eseguite e di adoperarsi per la prevenzione e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità commesse dai beneficiari e disponendo, al “Considerando 26”, che, in caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate siano rimborsate al fondo, « se si tratta di spese non conformi alla normativa comunitaria e a cui non si ha diritto». Al fine, dunque, di conseguire gli obiettivi della politica agricola comune definiti dal Trattato e provvedere al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, il Regolamento in esame ha previsto, all’art. 2, l’istituzione di due fondi, quello europeo agricolo di garanzia («FEAGA») e quello europeo agricolo per lo sviluppo rurale («FEASR»), deputati a finanziare, in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità, alcune tipologie di spese nel campo dell’agricoltura, meglio descritte nell’art. 3, nonché la costituzione di “organismi pagatori” degli Stati membri, aventi tra le varie funzioni, anche quelle di controllo delle domande e di esatta contabilizzazione dei pagamenti eseguiti (art. 6), e ha imposto agli Stati membri di accertare se «le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e regolari», di « ii) prevenire e perseguire le irregolarità» e di «iii) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze» (art. 9), disponendo altresì che «Qualora si siano già versati fondi comunitari al beneficiario, l'organismo pagatore riconosciuto procede al loro recupero secondo le proprie procedure interne e li riutilizza a norma del paragrafo 3, lettera c)»(art. 33, comma 2). Alla stregua di quanto detto, la doglianza non può che essere infondata, non potendosi definire il Ministero delle politiche agricole privo di interesse ex art. 100 cod. proc. civ. al recupero dei fondi erogati dall’Unione europea, non soltanto perché, come si è visto, a ciò deputato senza dover essere preceduto da alcuna attività impositiva della Commissione - prevista solo per gli «aiuti di Stato» -, stante la prescrizione unionale che attribuisce ad esso l’obbligo di provvedere direttamente all’ottenimento del rimborso, ma anche perché, alla luce di quanto espressamente detto nel “Considerando 25”, gli Stati membri sono «responsabili delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli», tanto che «In certi casi di negligenza da parte dello Stato membro, parrebbe giustificato imputare l'intera somma a tale Stato membro». Va, infine, osservato come questa Corte ha avuto modo di affermare, altresì, che, «in tema di contributi comunitari indebitamente percepiti, il sistema recuperatorio e sanzionatorio previsto a livello comunitario (nella specie: quello di cui al Regolamento CEE n. 1469 del 1995) non sostituisce, a tal uopo, quello predisposto dallo Stato membro (nella specie, ratione temporis: la legge n. 898 del 1986), ponendosi il primo come rimedio aggiuntivo e volto ad assicurare la minima tutela indispensabile, allo scopo di garantire il recupero delle risorse illegittimamente o illecitamente conseguite dai privati, potendo lo Stato membro assicurare un più rigoroso controllo, il recupero delle risorse e la repressione dei comportamenti vietati» (Cass., Sez.1, 22/2/2016, n. 3402). Alla stregua di quanto detto, deve, dunque, ritenersi l’inammissibilità della censura, atteso che il ricorrente, a sostegno del dedotto difetto di interesse del Ministero delle Politiche agricole, ha erroneamente invocato la disciplina degli aiuti di Stato, in luogo di quella corretta in tema di finanziamento della politica agricola comune, la quale, oltretutto, investe lo Stato membro della responsabilità per le somme erogate dall’Unione europea, andate perdute a causa di irregolarità o non recuperate entro termini ragionevoli. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 23, legge 24 novembre 1981, n. 689, e 6 d.lgs. 1°settembre 2011, n. 150, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché la prova della fondatezza della contestata violazione di cui all’art. 3 della legge n. 898 del 1986, relativa all'indebita percezione di somme a titolo di aiuti comunitari, era costituita dalla sola ordinanza- ingiunzione, la quale conteneva un elenco di documenti che non erano stati, però, mai allegati al fascicolo di causa e che erano, comunque, inidonei a dimostrare che i terreni, prima del 31 dicembre 1991, non fossero seminativi. Inoltre, era rimasto oscuro come i giudici avessero escluso la coincidenza dei terreno oggetto dell’ordinanza-ingiunzione con quello interessato dal giudizio penale di dissodamento (trasformazione da pascolo in seminativo di 131 ettari di terra), conclusosi con l’assoluzione dell’appellante, posto che nessuno dei due provvedimenti recava alcun riferimento catastale sulla ubicazione dei fondi rustici trasformati e che la loro individuazione sarebbe stata, comunque, superflua per via delle dimensioni delle particelle, concesse all’appellante solo per una parte. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 23, legge 24 novembre 1981, n. 689, e 6 d.lgs. 1°settembre 2011, n. 150, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché in primo grado era stata offerta la prova documentale dell’insussistenza della violazione, come evincibile dalla sentenza penale n. 143/2006, che riguardava terreni per un’estensione di 131 ettari, trasformati da pascolo a seminativi, e che aveva assolto la ricorrente in quanto non responsabile della modifica morfologica, così implicitamente affermando che la stessa aveva ereditato la situazione dal precedente occupatore. Inoltre, la ricorrente, reimmessa nel possesso dei terreni con delibera del 20/12/2000, non avrebbe potuto provare lo stato dei fondi al 1991, né riconoscere circostanze rilevanti, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., atteso che, nell’aprile 2001, era stata destinataria di una verifica, da parte di AGEA, che aveva accertato la eleggibilità di 131 ettari di terreno prima della presunta commissione del reato, ossia il 1/12/2001, mentre il Corpo forestale aveva fondato l’accusa su mere presunzioni. La ricorrente aveva, infine, ammesso di avere chiesto e ottenuto gli aiuti compensativi del reddito per i 131 ettari di seminativo, ritenuti preesistenti, almeno all’anno 2000, dai giudici penali, sicché aveva contestato la sussistenza della violazione sotto il profilo probatorio, mentre la prova avrebbe dovuto essere fornita dall’ingiungente, in quanto attore in senso sostanziale e in virtù del principio di vicinanza della prova, mentre l’opponente non avrebbe dovuto provare la propria innocenza, senza che, alla stregua dell’art. 23 l. n. 689 del 1981, potesse trovare applicazione l’art. 115 cod. proc. civ., in quanto connesso al principio dispositivo. 4. Il secondo e terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi e, come il primo, caratterizzati dalla impropria commistione tra critiche motivazionali e vizi di violazione di legge, sono parte inammissibili e parte infondati. Sono innanzitutto inammissibili le censure correlate all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in virtù del principio secondo cui, nell’ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994), adempimento questo non rispettato nella specie. Quanto alle doglianze prospettate in termini di violazione di legge, si osserva come esse attengano, nella sostanza, alla prova degli illeciti contestati e posti a fondamento della domanda di rimborso, rispetto alla quale la Corte d’appello di Bari, dopo avere constatato che la contestazione dell’appellante aveva riguardato la sola mancata dimostrazione a mezzo di ortofoto, da parte dell’Amministrazione, della modifica territoriale, ha sviluppato due specifiche argomentazioni, evidenziando, per un verso, l’assenza di prova documentale attestante la contemporanea pendenza del procedimento penale per gli stessi fatti, posto che la sentenza penale n. 143/06 riguardava lavori di dissodamento e spietramento di terreni privi di connessione con l’ordinanza ingiunzione opposta e che il procedimento penale rg. 4374/2005, esitato in richiesta di archiviazione, era stato soltanto dedotto, ma non provato, senza contare la non equiparabilità della sanzione amministrativa ex art. 3 l. n. 898 del 1986 a quella penale, e, per altro verso, la superfluità della prova gravante sull’Amministrazione in merito ai fatti non contestati dall’opponente, reputando, perciò, pacifici sia la destinazione a pascolo al 31/12/1991 dei terreni, sia la presentazione di una domanda di finanziamento fondata su terreni seminativi, sia la percezione di premi o la loro entità. Orbene, le questioni sollevate col motivo si risolv ono in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25/10/2013, n. 24148). Una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016). Di poi, è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Consegue all’esposto l’infondatezza delle mosse critiche. 5. In conclusione, dichiarata l’inammissibilità del primo motivo e l’infondatezza dei restanti, il ricorso deve essere, nel suo complesso,rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spe
Sentenza Cassazione n. 31980/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris