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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 15351/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASS \RI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39789 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di App allo di Cagliari — Sez. distaccata di Sassari — che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di tentato furto pluriaggravato; Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che non contiene argomentazioni idonee a smentire le considerazioni di seguito sviluppate.

Ritenuto che i tre motivi di ricorso — che lamentano rispettivamente violi zione di legge quanto alla corretta configurazione del reato; violazione di legge quanti al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. ; infine vizio di motivazione quanto al i iconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n.7 — sono inammissibili in qui nto aspecifici, dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti nammissibili i motivi di ricorso per Cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fi indamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/20J 6, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Nel caso di specie, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposi D di cui all'art.581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettenc o, tuttavia, di esplicitare il ragionamento logico- giuridico sulla cui base muoveva le censu -e mosse alla decisione avversata.

Più precisamente, con riferimento al primo motivo di ricorso, avente 3c1 oggetto la dedotta violazione dell'art. 33, R.D. 1604/1931 in materia di furto, la Corte territoriale ha adeguatamente ed esaustivamente motivato in merito alla configurabilità della ci indotta tenuta dal ricorrente, basandosi su una ricostruzione dei fatti accurata e coerente (si v( da pagine 12- 13- 14) e la doglianza del ricorrente è reiterativa e manifestamente infondata.

Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso — riguardante la mancai a applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. — esso è manifestamente infondato giacchè la CortE di appello ha già dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e p .iva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotti causa di non punibilità (cfr. pag 18 della sentenza impugnata), avendo fatto riferimentc ai molteplici precedenti penali del ricorrente per reati contro il patrimonio, nonché per v olazione delle norme riguardanti le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca E acquacoltura, per fatti sia precedenti che successivi a quello oggi in esame.

Infine, per quanto concerne il terzo motivo di ricorso, La Corte di merito la fornito una motivazione completa e dettagliata sulla applicazione dell'aggravante prevista d 625, n. 7, c.p, sostenendo legittimamente che l'aggravante delle esposizione a pubblica fede non può essere esclusa nel caso oggetto di ricorso, in quanto la sorveglianza esercitati i sulla res era solo saltuaria e casuale (si vedano pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr€ mila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle so(' se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consiglie e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASS \RI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39789 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di App allo di Cagliari — Sez. distaccata di Sassari — che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di tentato furto pluriaggravato; Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che non contiene argomentazioni idonee a smentire le considerazioni di seguito sviluppate. Ritenuto che i tre motivi di ricorso — che lamentano rispettivamente violi zione di legge quanto alla corretta configurazione del reato; violazione di legge quanti al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. ; infine vizio di motivazione quanto al i iconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n.7 — sono inammissibili in qui nto aspecifici, dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti nammissibili i motivi di ricorso per Cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fi indamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/20J 6, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Nel caso di specie, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposi D di cui all'art.581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettenc o, tuttavia, di esplicitare il ragionamento logico- giuridico sulla cui base muoveva le censu -e mosse alla decisione avversata. Più precisamente, con riferimento al primo motivo di ricorso, avente 3c1 oggetto la dedotta violazione dell'art. 33, R.D. 1604/1931 in materia di furto, la Corte territoriale ha adeguatamente ed esaustivamente motivato in merito alla configurabilità della ci indotta tenuta dal ricorrente, basandosi su una ricostruzione dei fatti accurata e coerente (si v( da pagine 12- 13- 14) e la doglianza del ricorrente è reiterativa e manifestamente infondata. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso — riguardante la mancai a applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. — esso è manifestamente infondato giacchè la CortE di appello ha già dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e p .iva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotti causa di non punibilità (cfr. pag 18 della sentenza impugnata), avendo fatto riferimentc ai molteplici precedenti penali del ricorrente per reati contro il patrimonio, nonché per v olazione delle norme riguardanti le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca E acquacoltura, per fatti sia precedenti che successivi a quello oggi in esame. Infine, per quanto concerne il terzo motivo di ricorso, La Corte di merito la fornito una motivazione completa e dettagliata sulla applicazione dell'aggravante prevista d 625, n. 7, c.p, sostenendo legittimamente che l'aggravante delle esposizione a pubblica fede non può essere esclusa nel caso oggetto di ricorso, in quanto la sorveglianza esercitati i sulla res era solo saltuaria e casuale (si vedano pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr€ mila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle so(' se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consiglie e
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