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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45550/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di LECCEsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, con la quale al predetto è stata applicata su richiesta una pena per tentativo di furto aggravato.

2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017.

Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per motivi (qualificazione giuridica del reato) tuttavia non deducibilii ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata).

Infatti, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, si è più volte precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., ex multis, sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, PG c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281116; sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, PG c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 279842; sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 17 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di LECCEsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, con la quale al predetto è stata applicata su richiesta una pena per tentativo di furto aggravato. 2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017. Esso è stato proposto, infatti, avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), per motivi (qualificazione giuridica del reato) tuttavia non deducibilii ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata). Infatti, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, si è più volte precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., ex multis, sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, PG c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281116; sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, PG c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 279842; sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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