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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34231/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 deI2011; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che essi, che promiscuamente deducono violazione di legge e vizio di motivazione, congiuntamente esaminabili, sono privi di specificità e concludenza censoria, perché meramente riproduttivi di profili di doglianza, sull'esistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sulla recidiva e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna delPS ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ì4ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/05/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 deI2011; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che essi, che promiscuamente deducono violazione di legge e vizio di motivazione, congiuntamente esaminabili, sono privi di specificità e concludenza censoria, perché meramente riproduttivi di profili di doglianza, sull'esistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sulla recidiva e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna delPS ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ì4ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/
Sentenza Cassazione n. 34231/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris