CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06526/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro S.P.R. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Genova, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA]Ottavi, alla via Banco di [OSCURATO:PERSONA] n. 28 in Roma; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 336, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il 20 febbraio 2017, e pubblicata il 3 agosto 2017; Oggetto: Irpef, Iva ed Irap - Società di persone e soci - Accesso a normativa condonistica - Estinzione del giudizio. ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla S.P.R. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento relativo a maggior reddito conseguito nell’anno 2008 nella misura di Euro 37.119,00, ed ai soci [OSCURATO:PERSONA] (socio accomandatario) e [OSCURATO:PERSONA] (socio accomandante) erano notificati gli atti impositivi riferiti al maggior reddito di partecipazione da ritenersi conseguito. Gli avvisi di accertamento, emessi ai fini Iva ed Irpef, recavano n. TL3013206784/13, n. TL3013206791/13 e n. TL3022801659/13. L’Amministrazione contestava la indebita fatturazione da parte della società, al di fuori del campo Iva, in violazione dell’art. 7 del Dpr n. 633 del 1972. In sostanza l’Agenzia delle Entrate riteneva che la società, anziché occuparsi solo di enti e manifestazioni sportive, fosse in realtà dedita anche alla gestione di famosi piloti del circuito motociclistico mondiale, percependo per tale attività occultata redditi ingenti sottratti a tassazione. 2. Società e soci impugnavano gli atti impositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova, la quale giudicava che l’accertamento effettuato dall’Ente impositore era stato efficacemente contrastato dalla società mediante emergenze documentali, ed in conseguenza annullava gli avvisi di accertamento. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione completamente sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria. La CTR accoglieva parzialmente l’impugnativa, condividendo “l’appello dell’ufficio circa la fondatezza della pretesa erariale del reddito accertato di euro 68.170,00, rigettandolo relativamente ad Iva” (dispositivo sent. CTR, p. 7). 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resistono mediante controricorso la società ed i soci. 4.1. Successivamente i controricorrenti hanno depositato documentazione attestante la definizione della lite in conseguenza dell’accesso a normativa condonistica. Questa Corte, con ordinanza 14.4.2022, n. 12182, ha disposto il differimento della definizione del giudizio, anche al fine di consentire alle parti controricorrenti di provvedere ad adempimenti formali. I controricorrenti hanno quindi depositato ulteriore istanza e documentazione. Ragioni della decisione 1. Mediante il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione di legge in cui è incorsa la CTR per avere fatto erronea applicazione del disposto di cui all’art. 7, commi terzo e quarto, del Dpr n. 633 del 1972, ed avere perciò disconosciuto i rilievi dell’Amministrazione finanziaria in materia di debenza dell’Iva. 2. Con il secondo strumento d’impugnazione l’Ente impositore censura il vizio di motivazione, in cui è incorso il giudice dell’appello per non aver esaminato gli elementi che inducevano a dover ritenere imponibili ai fini Iva i proventi conseguiti da fornitore olandese per l’attività di “assistenza professionale” (ric., p. 12 s.). 3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dall’Amministrazione finanziaria, in conseguenza dell’accesso dei contribuenti a normativa condonistica. 4. In relazione agli avvisi di accertamento recanti n. TL3013206784/13 ([OSCURATO:PERSONA]), e n. TL3013206791/13 ([OSCURATO:PERSONA]), infatti, l’Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire nota n. prot. 75127/2018 del 30.4.2018, con la quale ha domandato la definizione (parziale) del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo i contribuenti proposto istanza di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 11 del Dl. n. 50 del 2017, come conv., attestando e documentando l’Amministrazione finanziaria che i contribuenti hanno provveduto all’integrale pagamento degli oneri previsti dalla legge. 5. Quindi, a seguito del rinvio precedentemente disposto da questa Corte, la S.P.R. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’avviso di accertamento n. TL3022801659/13, ha depositato istanza di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo anche la società provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia, questa volta ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv. L’istanza è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 27.5.2019, prot. AGE.AGEV-ST1, [OSCURATO:PERSONA] 0886494.[OSCURATO:DATA_NASCITA] - I. La definizione agevolata prevede il pagamento rateale e la contribuente ha prodotto documentazione relativa al versamento della prima rata. 5.1. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto anche in relazione all’accertamento tributario notificato alla società, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. 6. Le spese di lite rimangono a carico della parte che le ha anticipate. La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dall’Agenzia delle