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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04452/2023

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19 ORDINANZA sul ricorso 25278/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., elettivament:e domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A. Bosio 2 presso lo studio dell'avvocato L.uconi Massimo, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello; - intimato- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 550/2019 d& TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il Monte dei [OSCURATO:SOCIETA], s.p.a.„ ricorre, sulla base di un motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 550 del 2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che: [OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto, nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, a pignoramento presso la deducente quale terzo tesoriere; la deducente aveva reso dichiarazione negativa in ragione del saldo di conto, ma il Tribunale aveva egualmente disposto l'assegnazione, osservando che, da quanto emergente dalla suddetta dichiarazione, residuava, sull'anticipazione di Cassa, un margine utilizzabile; la società istante aveva quindi opposto ex art. 617, cod. proc. civ., l'ordinanza, ma il Tribunale, all'esito della fase sommaria, aveva invece rigettato l'opposizione, ritenendo l'anticipazione di cassa assimilabile, funzionalmente, a un'apertura di credito costitutiva del diritto potestativo di ottenere l'erogazione di una somma determinante, con il concreto esercizio di quello, l'insorgere di un credito esigibile nei confronti della banca, sicché il margine di anticipazione di cassa accertato dal giudice dell'esecuzione era equiparabile a un credito condizionato, traducendosi in una posizione attiva pignorabile perché suscettibile di concreta sebbene futura capacità satisfattiva; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 543, 546, 547, 549, 552, cod. proc. civ., 1823, 1830, 1852, 1853, cod. civ., 159, d.lgs. n. 267 del 2000, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il margine utilizzabile dell'anticipazione di cassa, al pari di RG n 25278 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] un fido di conto, non elideva il segno complessivamente negativo di quest'ultimo, non escluso dai possibili rientri con funzione ripristinatoria e non solutoria, impedendo così l'assegnazione invece disposta, trattandosi, pertanto, di questione diversa da quella dell'evocata pignorabilità; Considerato che preliminarmente, deve rimarcarsi l'ammissibilità del ricorso, quale oggetto dell'ordine di rinnovazione della notifica di cui in parte narrativa, ai sensi dell'art. 371-bis cod. proc. civ. (norma applicabile a tale ipotesi: Cass., Sez.

U., 21/07/2004, n. 13602, Cass., 02/04/2019, n. 9097); ancora preliminarmente, parte controricorrente ecc:episce che difetta la produzione della delibera del consiglio di amministrazione che il ricorso e la correlata procura difensiva indicano come sottesa alla procura notarile conferente la rappresentanza sostanziale della società ricorrente, a sua volta presupposto di quella processuale; secondo la giurisprudenza di questa Corte non può ritenersi idonea la procura in calce al ricorso per cassazione - di cui deve, invece, dichiararsi l'inammissibilità - qualora essa sia rilasciata, in nome e per conto di una società di capitali, da soggetto che si dichiari a ciò facoltizzato dalla persona giuridica come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all'esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale (Cass., 25/01/2022, n. 2033, Cass., 18/01/2022, n. 1334); nel caso, la procura processuale è indicata come c:onferita da soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) a ciò abilitato, con atto notarile (del 2018), da altro soggetto a sua volta legittimato da delibera del consiglio di amministrazione (del 2014) ai sensi dello Statuto e di altra conseguente procura notarile (del 2014); solo la prima procura notarile, però, risulta prodotta con il ricorso, come da indice; peraltro, analogamente, all'atto di integrazione del contraddittorio è allegata altra procura, anch'essa presupponente altra delibera del consiglio di RG n 25278 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] amministrazione (del 2021), ai sensi dello Statuto sociale e di altra procura notarile (del 2021), non prodotte né indicate in alcun indice; la stessa nomofilachia ha d'altra parte precisato che quando il ricorso per cassazione è proposto da una società di capitali, l'atto in forza del quale il sottoscrittore agisce come legale rappresentante della società non deve essere depositato insieme col ricorso, a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ., riferendosi questa norma soltanto alla procura speciale conferita con atto separato al difensore e non anche a quella relativa ai poteri sostanziali di rappresentanza della persona giuridica, per la cui produzione possono prospettarsi soltanto problemi di ammissibilità del gravame secondo il disposto dell'art. 372 del codice di rito, ai sensi del quale l'atto conferente la rappresentanza sostanziale può dunque essere prodotto (Cass., 10/06/2000, n. 7961, Cass., n. 1334 del 2022 cit.); non risultando né essendo specificata la necessaria produzione in alcun indice ritualmente depositato, ne deriva l'anticipata inammissibilità; spese secondo soccombenza; non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda a titolo di responsabilità processuale aggravata, poiché la stessa, pur ancorata a presupposti oggettivi, non può fondarsi sulla mera soccombenza (Cass., 30/09/2021, n. 26545); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 600,00 oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 25278/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., elettivament:e domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A. Bosio 2 presso lo studio dell'avvocato L.uconi Massimo, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello; - intimato- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 550/2019 d& TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il Monte dei [OSCURATO:SOCIETA], s.p.a.„ ricorre, sulla base di un motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 550 del 2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che: [OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto, nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, a pignoramento presso la deducente quale terzo tesoriere; la deducente aveva reso dichiarazione negativa in ragione del saldo di conto, ma il Tribunale aveva egualmente disposto l'assegnazione, osservando che, da quanto emergente dalla suddetta dichiarazione, residuava, sull'anticipazione di Cassa, un margine utilizzabile; la società istante aveva quindi opposto ex art. 617, cod. proc. civ., l'ordinanza, ma il Tribunale, all'esito della fase sommaria, aveva invece rigettato l'opposizione, ritenendo l'anticipazione di cassa assimilabile, funzionalmente, a un'apertura di credito costitutiva del diritto potestativo di ottenere l'erogazione di una somma determinante, con il concreto esercizio di quello, l'insorgere di un credito esigibile nei confronti della banca, sicché il margine di anticipazione di cassa accertato dal giudice dell'esecuzione era equiparabile a un credito condizionato, traducendosi in una posizione attiva pignorabile perché suscettibile di concreta sebbene futura capacità satisfattiva; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 543, 546, 547, 549, 552, cod. proc. civ., 1823, 1830, 1852, 1853, cod. civ., 159, d.lgs. n. 267 del 2000, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il margine utilizzabile dell'anticipazione di cassa, al pari di RG n 25278 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] un fido di conto, non elideva il segno complessivamente negativo di quest'ultimo, non escluso dai possibili rientri con funzione ripristinatoria e non solutoria, impedendo così l'assegnazione invece disposta, trattandosi, pertanto, di questione diversa da quella dell'evocata pignorabilità; Considerato che preliminarmente, deve rimarcarsi l'ammissibilità del ricorso, quale oggetto dell'ordine di rinnovazione della notifica di cui in parte narrativa, ai sensi dell'art. 371-bis cod. proc. civ. (norma applicabile a tale ipotesi: Cass., Sez. U., 21/07/2004, n. 13602, Cass., 02/04/2019, n. 9097); ancora preliminarmente, parte controricorrente ecc:episce che difetta la produzione della delibera del consiglio di amministrazione che il ricorso e la correlata procura difensiva indicano come sottesa alla procura notarile conferente la rappresentanza sostanziale della società ricorrente, a sua volta presupposto di quella processuale; secondo la giurisprudenza di questa Corte non può ritenersi idonea la procura in calce al ricorso per cassazione - di cui deve, invece, dichiararsi l'inammissibilità - qualora essa sia rilasciata, in nome e per conto di una società di capitali, da soggetto che si dichiari a ciò facoltizzato dalla persona giuridica come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all'esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale (Cass., 25/01/2022, n. 2033, Cass., 18/01/2022, n. 1334); nel caso, la procura processuale è indicata come c:onferita da soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) a ciò abilitato, con atto notarile (del 2018), da altro soggetto a sua volta legittimato da delibera del consiglio di amministrazione (del 2014) ai sensi dello Statuto e di altra conseguente procura notarile (del 2014); solo la prima procura notarile, però, risulta prodotta con il ricorso, come da indice; peraltro, analogamente, all'atto di integrazione del contraddittorio è allegata altra procura, anch'essa presupponente altra delibera del consiglio di RG n 25278 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] amministrazione (del 2021), ai sensi dello Statuto sociale e di altra procura notarile (del 2021), non prodotte né indicate in alcun indice; la stessa nomofilachia ha d'altra parte precisato che quando il ricorso per cassazione è proposto da una società di capitali, l'atto in forza del quale il sottoscrittore agisce come legale rappresentante della società non deve essere depositato insieme col ricorso, a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ., riferendosi questa norma soltanto alla procura speciale conferita con atto separato al difensore e non anche a quella relativa ai poteri sostanziali di rappresentanza della persona giuridica, per la cui produzione possono prospettarsi soltanto problemi di ammissibilità del gravame secondo il disposto dell'art. 372 del codice di rito, ai sensi del quale l'atto conferente la rappresentanza sostanziale può dunque essere prodotto (Cass., 10/06/2000, n. 7961, Cass., n. 1334 del 2022 cit.); non risultando né essendo specificata la necessaria produzione in alcun indice ritualmente depositato, ne deriva l'anticipata inammissibilità; spese secondo soccombenza; non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda a titolo di responsabilità processuale aggravata, poiché la stessa, pur ancorata a presupposti oggettivi, non può fondarsi sulla mera soccombenza (Cass., 30/09/2021, n. 26545); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 600,00 oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
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