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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04925/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 602-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPE Oggetto R.G.N.602/2018 Cron.

Rep.

Ud.29/11/2023 [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 420/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/06/2017 R.G.N. 614/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 28.6.17 la corte d’appello di Palermo, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede del 28.1.15, ha rigettato l’opposizione del contribuente in epigrafe all’avviso di addebito notificatogli dall’Inps per il pagamento di euro 24.373 per agevolazioni indebite fruite sui contributi gestione agricola per il periodo aprile 2006-dicembre 2007.

In particolare, premesso che lo stesso contribuente aveva ammesso di non aver applicato i minimi tabellari del contratto provinciale, la corte territoriale ha ritenuto che il diritto agli sgravi si collegasse al rispetto del miglior trattamento tra contratto collettivo nazionale di lavoro e contratto territoriale di categoria.

Avverso tale sentenza ricorre il datore di lavoro per tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]:Il primo motivo deduce violazione all’articolo 9 ter decreto legge n. 510 del 1996, convertito in legge n. 608 del 1996. 1 decreto legge n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, 1 comma 4 decreto legge n. 2 del 2006, convertito in legge n. 81 del 2006, per avere la corte territoriale considerato, ai fini del rispetto dei minimi retributivi rilevanti per la fruizione degli sgravi, il contratto territoriale in quanto più favorevole.

Il secondo comma deduce violazione dell’articolo 2697 c.c. e 416 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che l’onere della prova circa il mancato rispetto del contratto collettivo gravavasull’Inps creditore dei contributi.

Il terzo motivo riguarda la condanna accessoria alle spese, per violazione dell’articolo 91 c.p.c..

Anche a non considerare i profili di inammissibilità del ricorso in ragione della mancata produzione dei contratti collettivi di cuisi discute e della trascrizione delle relative parti rilevanti, il primo motivo di ricorso è infondato.

Come precisato da Sez.

L, Sentenza n. 6966 del 23/03/2010 (Rv. 612086 - 01) e Sez.

L - , Ordinanza n. 12166 del 08/05/2019 (Rv. 653754 - 01), invero, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma dell'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989, n. 389 (che fa riferimento al criterio del minimale contributivo, pari alla retribuzione dovuta in un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale) è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la Corte di merito avesse correttamente rapportato il minimale contributivo di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 al contratto collettivo nazionale Uneba piuttosto che all'accordo locale stipulato da Fisascat-Cisl, ravvisando nel primo le caratteristiche del "contratto leader").

Il secondo motivo è infondato perché l’onere della prova grava su chi intende fruire degli sgravi (Sez.

L, Ordinanza n. 1157 del 18/01/2018, Rv. 646802 – 01 , secondo l a quale, i n tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata.

Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il diritto della società ricorrente a beneficiare della detrazione del 40 per cento sugli importi dovuti per contributi, in relazione ai cd. contratti in replica, risultando indimostrato che i contratti avessero dette caratteristiche).

Nel caso, comunque, la corte non ha violato le regole dell’onere della prova, considerando che era pacifica la non applicazione del contratto collettivo di maggior favore.

Il terzo motivo resta assorbito.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 602-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPE Oggetto R.G.N.602/2018 Cron. Rep. Ud.29/11/2023 [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 420/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/06/2017 R.G.N. 614/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 28.6.17 la corte d’appello di Palermo, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede del 28.1.15, ha rigettato l’opposizione del contribuente in epigrafe all’avviso di addebito notificatogli dall’Inps per il pagamento di euro 24.373 per agevolazioni indebite fruite sui contributi gestione agricola per il periodo aprile 2006-dicembre 2007. In particolare, premesso che lo stesso contribuente aveva ammesso di non aver applicato i minimi tabellari del contratto provinciale, la corte territoriale ha ritenuto che il diritto agli sgravi si collegasse al rispetto del miglior trattamento tra contratto collettivo nazionale di lavoro e contratto territoriale di categoria. Avverso tale sentenza ricorre il datore di lavoro per tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]:Il primo motivo deduce violazione all’articolo 9 ter decreto legge n. 510 del 1996, convertito in legge n. 608 del 1996. 1 decreto legge n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, 1 comma 4 decreto legge n. 2 del 2006, convertito in legge n. 81 del 2006, per avere la corte territoriale considerato, ai fini del rispetto dei minimi retributivi rilevanti per la fruizione degli sgravi, il contratto territoriale in quanto più favorevole. Il secondo comma deduce violazione dell’articolo 2697 c.c. e 416 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che l’onere della prova circa il mancato rispetto del contratto collettivo gravavasull’Inps creditore dei contributi. Il terzo motivo riguarda la condanna accessoria alle spese, per violazione dell’articolo 91 c.p.c.. Anche a non considerare i profili di inammissibilità del ricorso in ragione della mancata produzione dei contratti collettivi di cuisi discute e della trascrizione delle relative parti rilevanti, il primo motivo di ricorso è infondato. Come precisato da Sez. L, Sentenza n. 6966 del 23/03/2010 (Rv. 612086 - 01) e Sez. L - , Ordinanza n. 12166 del 08/05/2019 (Rv. 653754 - 01), invero, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, a norma dell'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in l. 7 dicembre 1989, n. 389 (che fa riferimento al criterio del minimale contributivo, pari alla retribuzione dovuta in un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale) è quello desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro, quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre solo in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la Corte di merito avesse correttamente rapportato il minimale contributivo di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 al contratto collettivo nazionale Uneba piuttosto che all'accordo locale stipulato da Fisascat-Cisl, ravvisando nel primo le caratteristiche del "contratto leader"). Il secondo motivo è infondato perché l’onere della prova grava su chi intende fruire degli sgravi (Sez. L, Ordinanza n. 1157 del 18/01/2018, Rv. 646802 – 01 , secondo l a quale, i n tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il diritto della società ricorrente a beneficiare della detrazione del 40 per cento sugli importi dovuti per contributi, in relazione ai cd. contratti in replica, risultando indimostrato che i contratti avessero dette caratteristiche). Nel caso, comunque, la corte non ha violato le regole dell’onere della prova, considerando che era pacifica la non applicazione del contratto collettivo di maggior favore. Il terzo motivo resta assorbito. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bi
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